1° Aspetto oggetto di valutazione.
PARERE sul seguente quesito: “Si tratta di un vino spumante rosato ottenuto da uve di negramaro, che Viticoltori Ponte SRL, spumantizzerà per il cliente in etichetta. Essendo inoltre un vino da zona vitivinicola C3, che limitazioni ci sono in presa di spuma? (relativamente all’utilizzo di sciroppo di dosaggio, sciroppo zuccherino e/o arricchimento speciale)“.
CONSIDERAZIONI Al riguardo di eventuali limitazioni in merito alle modalità di elaborazione del vino spumante quali la presa di spuma, l’impiego di sciroppo di dosaggio e sciroppo zuccherino, tenuto conto che trattasi di prodotto senza DOP/IGP, non ne sussistono collegate alla precisata provenienza del prodotto base dalla zona viticola CIII. In relazione, invece all’arricchimento speciale, inteso come l’arricchimento effettuato anche fuori del periodo vendemmiale sulla partita/cuvée destinata alla elaborazione in vino spumante, si rappresenta quanto segue. Il Reg. UE n. 934/2019 del 12/03/2019, Allegato II, analogamente all’allegato II del Reg. CE n. 607/2009, dopo aver stabilito al punto 3 che “Fatto salvo l'arricchimento dei componenti della partita (cuvée) autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, è vietato qualsiasi arricchimento della partita medesima” al successivo punto 4 prevede che: “Tuttavia, ogni Stato membro può autorizzare l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le regioni e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, purché: a) nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito; b) detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio; c) l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta; d) non siano superati i seguenti limiti: i) 3 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola A; ii) 2 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola B; iii) 1,5 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola C; e) il metodo utilizzato consista nell'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato.” In merito, l’art. 10 comma 2 della Legge n. 238/2016 prevede che : “Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP”.
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Occorre fare riferimento a questa disposizione e non in generale alla zona viticola di produzione, per verificare se un prodotto vitivinicolo possa essere o meno sottoposto ad aumento del titolo alcolometrico effettivo o all’arricchimento cosi detto speciale e dove. In concreto occorre di volta in volta verificare in base alla provenienza del vino la Regione interessata e i provvedimenti (determinazioni) adottati annualmente in materia di arricchimenti. Nello specifico con riferimento alla sede della ditta che figura in chiaro in etichetta e al vitigno raccomandato e coltivato solo nelle province della Regione Puglia, deve farsi riferimento alle determinazioni adottate per ciascuna campagna da tale Ente pubblico territoriale. In proposito per la campagna vendemmiale 2018/2019, con Determinazione n. 150 del 3 agosto 2018, la Regione Puglia ha, tra l’altro, stabilito di: “- autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa …, per la campagna vitivinicola 2018/2019, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuto dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atte a diventare (tra l’altro) vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP; - stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione” In conclusione individuata l’annata e la relativa determinazione, non resta che verificare se esista una limitazione legata alla campagna vinicola interessata e che sui documenti di acquisto sia o meno indicato il codice che identifica se sia stato eseguito l’arricchimento in zona di produzione. RIFERIMENTI NORMATIVI Reg. UE n. 1308/2013 allegato VIII parte 1, Reg. UE n. 934/2019 del 12/03/2019, Allegato II punto 3 e 4, Art. 10 comma 2 della Legge n. 238/2016, Determinazione n. 150 del 3 agosto 2018 della Regione Puglia.