5° Aspetto dell’etichetta retro oggetto di valutazione.
La dicitura “Giovane” che figura nelle informazioni sul vino.
CONSIDERAZIONI.
Il DM 13/08/2012 all’allegato 7 c. 3.4, vieta, tra l’altro, l’utilizzazione del termine “giovane” per i vini non aventi diritto all’uso della menzione novello.
Si ritiene, peraltro, che se riportata nell’ambito descrittivo con le modalità di seguito descritte, possa utilizzarsi una informazione quale “Si suggerisce di bere giovane…”. “Si apprezza maggiormente quando bevuto giovane …”.
Si ritiene che l’uso di indicazioni veritiere che non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone cui sono destinate, segnatamente per quanto riguarda le DOP, le IGP e le menzioni tradizionali, deve ritenersi consentito alla condizione che le stesse siano riportate:
- nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionale e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e che siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie.
- in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle altre informazioni di cui al trattino precedente, nonché in caratteri di dimensioni non superiori, altresì, a 3 millimetri di altezza e 2 di larghezza e in ogni caso non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o la IGP.
Riferimenti normativi
Art. 118 del Reg. UE n. 1308/2013, art. 7 comma 3.4 e art. 14 del DM 13/08/2013 .