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6° Aspetto dell’etichetta retro oggetto di valutazione. 

La dicitura “vivace” nelle informazioni sul vino. 

CONSIDERAZIONI 

Il termine “vivace”, rientra fra le menzioni tradizionali protette che figurano in E-bacchus e si riferisce ai vini DOP e IGP le cui caratteristiche organolettiche di effervescenza, derivano esclusivamente dalla fermentazione. 

Il termine non figura nei descrittori del vino spumante Prosecco DOC (art. 6 del disciplinare). 

A seguito dell’entrata in vigore del DM 23/12/2009, si è ritenuto che l’utilizzazione di tale termine possa essere utilizzato se rientra fra le indicazioni veritiere che possono figurare in etichetta (come indicazione di sapore in questo caso) ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. art. 14 del DM 13/08/2012. 

Tuttavia la possibilità di poter far figurare tale menzione nell’ambito descrittivo appare limitata solo ai vini a DOP e a IGP, alle condizioni di cui all’art. 14 del DM 13/08/2012. 

In tal senso si è espresso il MiPAAF commentando la menzione tradizionale protetta “rubino”. 

Pur trattandosi di menzione che si riferisce alle caratteristiche organolettiche di effervescenza del vino spumante, la menzione si ritiene che non possa essere utilizzata, in quanto non figura nemmeno fra i requisiti di cui all’art. 6 del disciplinare. 

Si suggerisce di sostituire con una delle diciture ivi indicate: sapore/gusto fresco e caratteristico. 

 

Riferimenti normativi 

Art. 112, 118 e 120 del Reg. UE n. 1308/2013), art. 25 par. 1 del Reg. UE n. 34/2019 e-bacchus,   Art. 14 del DM 13/08/2012, circolare MiPAAF n. 31713 del 04/05/2015.