1° Aspetto/particolare dell’etichetta oggetto di valutazio

ne.

L'indicazione

“The original replica”

.

CONSIDERAZIONI

Si ricorda come l’attuale normativa in materia di etichettatura dei vini, consente di far figurare oltre alle indicazioni obbligatorie e facoltative regolamentate, altre indicazioni o informazioni facoltative cosiddette “libere”, purché conformi all’art. 118 del Reg. UE n. 1308/2013 e ss.mm. e all’art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011;

L'articolo 7 del regolamento UE n. 1169/2011, in linea con la precedente normativa, in buona sostanza, stabilisce che le indicazioni in etichetta (ma anche nella presentazione) di un prodotto alimentare, devono essere veritiere, e non devono indurre in errore il consumatore, fra l’altro, al riguardo della natura, composizione, provenienza, qualità, metodo di fabbricazione o produzione, ecc.; non devono suggerire qualità o caratteristiche particolari quando in realtà possedute da prodotti analoghi.

Non devono inoltre suggerire che l’alimento possiede caratteristiche particolari di originalità quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche. Si è dell’avviso che l’utilizzo del termine “original ” sarebbe essere oggetto di osservazione o contestazione in caso di controllo per violazione del l'art. 7 del regolamento Ue n. 1169/2011.

Si consiglia di eliminare il termine “original”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 118 del reg UE 1308/13, art. 7 del reg.

UE n. 1169/11