Aspetto dell’etichetta retro oggetto di valutazione
La dicitura /marchio “Gran Spumante”.
CONSIDERAZIONI
La nuova OCM vino assicura agli operatori del settore una maggior libertà di espressione e valorizzazione dei prodotti prevedendo che l’etichettatura possa essere completata da indicazioni facoltative diverse da quelle disciplinate, purché soddisfino i requisiti dell’articolo 7 del Reg. UE n. 1169/2011.
In pratica, tali indicazioni (anche ricomprese in marchi, illustrazioni, informazioni, ecc.) non devono, tra l’altro, indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, … sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto.
Si è dell’avviso che l’utilizzo del termine “gran” ( aggettivo qualificativo) potrebbe essere oggetto di osservazione o contestazione in caso di controllo, qualora non sia giustificato da particolari modalità di ottenimento del vino spumante, quali il processo di elaborazione più lungo rispetto ai termini minimi previsti dalla normativa, utilizzando vino di uve di particolare pregio in relazione alla varietà, alla raccolta, alla provenienza geografica o alla giacitura dei terreni coltivati a vite.
Di tali qualità e caratteristiche dovrà essere fornita prova attraverso appropriate annotazioni su documenti e registri di cantina che assicurino la tracciabilità del prodotto.
L’art. 119 del Reg. UE n. 1308/2013, poi, rende obbligatoria l’indicazione della categoria quale identificata e definita dall’allegato VII parte II del Reg. UE n. 1308/2013 e ss.mm.; in questo caso “vino spumante di qualità del tipo aromatico”.
Poiché le disposizioni sull’etichettatura vanno osservate in qualsiasi etichetta, campo visivo, pendaglio, si inviata a riportare la dicitura corretta, anche aggiuntivamente a “Gran Spumante”, in etichetta “fronte”, anche in caratteri più piccoli,
purché leggibili, almeno pari a 1,2 mm.
RIFERIMENTI NORMATIVI. Art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011, Artt. 117 e 118 del Reg. UE n. 1308/2013 e ss.mm.