1° Aspetto/particolare dell’etichetta oggetto di valutazione.
La dicitura /marchio“ CUVE’E DE PRESTIGE “ .
CONSIDERAZIONI.
L’utilizzo di termini laudativi nelle informazioni sul vino sono vietate in tutti i disciplinari nazionali: non si conosce se il disciplinare del CAVA a DO contenga analoga disposizione e se la dicitura sia ivi disciplinata.
Diversamente si riportano le seguenti osservazioni.
La nuova OCM vino assicura agli operatori del settore una maggior libertà di espressione e valorizzazione dei prodotti prevedendo che l’etichettatura possa essere completata da indicazioni facoltative diverse da quelle disciplinate, purché soddisfino i requisiti dell’articolo 7 del Reg. UE n. 1169/2011.
In pratica, tali indicazioni (anche ricomprese in marchi, illustrazioni, informazioni, ecc.) non devono, tra l’altro, indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità , sulla qualità, … sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto.
Il termine cuvée , come ha chiarito il Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali ( sentita in proposito la Commissione UE che con apposita nota ha fornito l’interpretazione ufficiale) con comunicazione prot. N. F/1358 del 12 dicembre 1996, non è oggetto di alcuna riserva e può essere indifferentemente utilizzato in etichetta per i vini e i vini spumanti.
Inoltre, è stato chiarito nella citata comunicazione, cuvé (vasca) e cuvée (partita) sono termini correnti definiti nel dizionario e utilizzati anche in alcuni marchi.
Questo termine può essere usato associandolo con un attributo qualificativo nel quadro dei marchi utilizzati (anche per i vini non spumanti) . Esempi: Cuvée de patron, cuvée Imperiale, ecc .
Si è dell’avviso che l’utilizzo del termine “de Prestige” ( aggettivo qualificativo) potrebbe essere oggetto di osservazione o contestazione in caso di controllo, qualora non sia giustificato da particolari modalità di ottenimento del vino spumante, quali il processo di elaborazione più lungo rispetto ai termini minimi previsti dalla normativa, utilizzando vino di uve di particolare pregio in relazione alla varietà, alla raccolta, alla provenienza geografica o alla giacitura dei terreni coltivati a vite.
Di tali qualità e caratteristiche dovrà essere fornita prova attraverso appropriate annotazioni su documenti e registri di cantina che assicurino la tracciabilità del prodotto.
Trattandosi di vino spumante prodotto in Spagna, peraltro, solo motivate esigenze delle autorità italiane potrebbero comportare la richiesta di accertamenti
sulla sussistenza dei
requisiti che confortino sulla legittimità dell’uso del termine.
RIFERIMENTI NORMATIVI . Art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011, Artt. 118 del Reg. UE n. 1308/2013 e ss.mm.