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OGGETTO: quesito su bottiglie nude con capsula e contrassegno di stato di Vino Nobile di Montepulciano DOCG..

AZIENDA: CERESTER SRL - San Miniato (PI).

Richiesta pervenuta il 28/06/2019.

 

PARERE sul seguente quesito:

“Vorrei chiederVi quanto segue: avrei da ritirare da un mio cliente delle bottiglie con capsula e contrassegno di stato per quanto riguarda il Vino Nobile di Montepulciano docg.

Essendo noi fuori zona di produzione del suddetto vino, il cliente non me lo fa ritirare perché dice che non possiamo essendo fuori zona. Ma se le bottiglie hanno già Fascetta e capsula ? c’è una legge che me lo vieta o che me lo permette?”.

Premessa

Ripercorrendo la situazione normativa precedente alla nuova OCM vino si ricorda che in passato, fino al 31 luglio 2009, il reg. 753/02, relativo alle disposizioni applicative in materia di etichettatura, prevedeva, all’art. 5, la facoltà per gli Stati membri di poter prevedere deroghe circa l’obbligo dell’etichettatura per i prodotti ottenuti nel proprio territorio e condizionati in recipienti aventi un volume nominale fino a 60 litri, nei seguenti casi:

- prodotti trasportati tra due o più impianti di una stessa azienda situata nella medesima unità amministrativa o nelle unità amministrative limitrofe;

- quantitativi di mosti di uva o di vini condizionati in recipienti aventi un volume nominale inferiore a 30 litri e non destinati alla vendita;

- quantitativi di mosti di uva o di vini destinati al consumo familiare del produttore o dei suoi dipendenti.

A livello nazionale il Mipaaf con Dm 3 luglio 2003 (ora abrogato) aveva previsto la possibilità di poter derogare all’obbligo dell’etichettatura nei seguenti casi:

- trasporti tra due o più impianti della stessa azienda situata nell’ambito territoriale della stessa provincia o di province limitrofe, ad eccezione delle isole per le quali l’ambito territoriale era riferito alla regione,

- trasporti di mosti di uva o di vini condizionati in recipienti aventi un volume nominale inferiore a 30 litri e non destinati alla vendita,

- trasporti di mosti di uva e di vini destinati al consumo familiare del produttore e dei suoi dipendenti,

– per i vini spumanti ottenuti mediante fermentazione in bottiglia e destinati a diventare vini spumanti a DO era consentita la circolazione tra elaboratori.

RISPOSTA

La normativa dell'Unione europea in materia di etichettatura ha eliminato l’obbligo di etichettatura dei vini prima dell’estrazione dalla cantina e conseguentemente non ha contemplato più le deroghe sopra illustrate, in quanto il reg. 1308/13, all’art. 119 nell’elencare le indicazioni che obbligatoriamente devono figurare sui recipienti contenenti prodotti vinicoli (compresi anche i vini spumanti, i vini liquorosi, i vini frizzanti ecc.) collega il momento in cui scatta l’obbligo dell’etichettatura a quello della commercializzazione del 

Pertanto un prodotto vinicolo condizionato in un recipiente avente un volume nominale fino a 60 litri può liberamente circolare privo dell’etichettatura se non immesso nel circuito commerciale.

In questo modo il legislatore comunitario, ha voluto rendere più agevole la circolazione dei prodotti vinicoli condizionati in recipienti aventi un volume nominale fino a 60 litri e non etichettati e, nel contempo, uniformare il settore vinicolo alla normativa prevista per la circolazione di tutti i prodotti alimentari (regolamento n. 1168/11, richiamato nell’art. 118 del reg. 1308/13) che prevede l’obbligo dell’etichettatura allorché i prodotti alimentari sono destinati al consumo.

Pertanto è consentito il trasferimento di bottiglie nude, tappate ed eventualmente munite di capsula e contrassegno, fra due depositi appartenenti a ditte diverse, per il trasferimento in conto lavorazione o vendita, in vista del completamento dell’abbigliamento delle bottiglie con le etichette ed essendo le bottiglie per quanto riguarda i vini Dop, già munite delle fascette sostitutive del contrassegno di Stato (D.m. 19 aprile 2011), se previsto per la specifica Dop.

Al riguardo, fermo restando che il vino in questione abbia già acquisito la prevista certificazione d’idoneità, per quanto riguarda i vini Dop, e tenuto conto che l’obbligo di cui all’art. 119, paragrafo 1, del reg. n. 1308/13, concernente gli elementi che devono essere contenuti nell’etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli, riguarda esclusivamente i prodotti commercializzati, è consentita la circolazione delle bottiglie non etichettate e chiuse con capsula, purché siano indicati sul documento di accompagnamento (in aggiunta agli elementi già obbligatoriamente previsti ai sensi dell’art. 10 del reg. n. 273/18 e conformemente indicati ai sensi dell’allegato V al regolamento stesso) il nome o la ragione sociale e la sede dell’imbottigliatore e una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto.

In specifiche note n. 6838 del 6 luglio 2010, n. 7777 del 22 luglio 2010, n. 6648 del 18 aprile 2014, ecc. l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha, altresì, comunicato che “è consentita anche la circolazione delle bottiglie non etichettate e chiuse con capsula (munite o meno dei contrassegni) fra due depositi appartenenti a ditte diverse, in vista del completamento dell’abbigliamento delle bottiglie con le etichette, purché siano indicati sul documento di accompagnamento (in aggiunta agli elementi già obbligatoriamente previsti ai sensi del predetto art. 10 del reg. n. 273/18 e conformemente indicati ai sensi dell’allegato V al regolamento stesso) il nome o la ragione sociale e la sede dell’imbottigliatore e una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto”.

Si aggiunge che è consentita la circolazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 238/2016, e le partite dei recipienti cosi trasferite e detenute presso il deposito del destinatario devono essere tenute ben distinte dalle altre e devono essere identificate mediante un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso ed il lotto di appartenenza.

Il destinatario, inoltre, ha l’obbligo di prendere in carico nei registri le partite in questione, in un apposito conto distinto, annotando le operazioni effettuate in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore e, in particolare per i vini Dop, con l'annotazione degli estremi del certificato di idoneità.

Si specifica che, per quanto riguarda il documento da utilizzare per scortare i trasporti in questione sono utilizzabili, indifferentemente, sia il documento Mod. IT o il documento MVV convalidati.

Per quanto riguarda, infine, l’invio di una copia del predetto documento di accompagnamento, si esprime l’avviso che, nel caso di specie, la stessa non è prevista in via generale e che, tuttavia, devono essere fatte salve le specifiche disposizioni previste nell’ambito dei piani di controllo nel caso dei vini a Dop.

Per quanto concerne il caso specifico di acquisto, da parte di un 'azienda sita fuori della zona di vinificazione, di bottiglie con capsula e già munite contrassegno di stato per quanto riguarda il Vino Nobile di Montepulciano Docg si precisa quanto segue:

– la partita in questione (costituita da bottiglie «nude») deve aver conseguito la positiva certificazione analitico-organolettica prima di uscire dalla zona di produzione e imbottigliamento delimitata;

– il trasferimento fuori zona della partita di cui trattasi deve avvenire previa comunicazione alla competente struttura di controllo, in particolare per gli adempimenti connessi alla distribuzione dei contrassegni di Stato (se non ancora applicati) e per assicurare i relativi controlli e la rintracciabilità della stessa partita.

Il disciplinare di produzione del Vino Nobile di Montepulciano Docg prevede che le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di Montepulciano e sono consentite deroghe ad aziende in possesso di determinati requisiti previsti nel disciplinare.

Inoltre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» non può essere immesso in consumo prima del compimento dei due anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

In conclusione si ritiene consentita la vendita ad un'azienda ubicata fuori dalla zona di vinificazione di bottiglie nude con capsula e contrassegno, purchè siano in possesso di regolare certificazione di idoneità e abbiano terminato il periodo di invecchiamento obbligatorio in zona e nel rispetto delle altre disposizioni previste nelle circolari in precedenza ricordate.

RIFERIMENTI NORMATIVI Artt. 118 e 119 del Reg. UE n. 1308/2013; art. 24, comma 3, della legge n. 238/2016; art. 10 del reg. n. 273/18; nota ICQRF n. 6838 del 6 luglio 2010; nota ICQRF n. 7777 del 22 luglio 2010; nota ICQRF n. 6648 del 18 aprile 2014; nella circolare ICQRF n. 11289 del 26 luglio 2013, prospetto 3.