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Aspetto dell’etichetta oggetto di valutazione  Modalità con cui figurano alcune indicazioni obbligatorie: leggibilità/visibilità. CONSIDERAZIONI Alcune indicazioni obbligatorie (Indicazione del produttore- indicazione “contiene solfiti” in più lingue) si presentano di colore grigio/azzurro chiaro su fondo bianco non chiaramente visibili e leggibili, quanto meno nella riproduzione dell’etichetta inviata. Si è dell’avviso che tale modalità di etichettatura potrebbe incorrere in osservazioni o contestazioni. Infatti se l’articolo 40, comma p. 2 del Reg. UE n. 33/2019 prevede che le indicazioni obbligatorie (tutte) siano presentate in caratteri chiaramente distinguibili, dal 13 dicembre 2014 è in vigore il Reg. CE n. 1169/2011 che per alcune parti è applicabile anche ai vini. In proposito sono sicuramente applicabili, le disposizioni che assicurano la leggibilità delle indicazioni: secondo l’art. 13 par. 2 del reg. Ce n. 1169/2011 le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta, sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm . Le suddette indicazioni, secondo la normativa richiamata, non devono essere coperte, oscurate, mimetizzate da altre scritture, immagini, ecc. Un altro requisito che deve essere assicurato è anche quello della leggibilità definita dall’art. 2 p. 2 lettera m) del regolamento n. 1169/2011: “l’apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l’informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo.” Si suggerisce di riportare tali indicazioni in tonalità adeguate. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 40, comma 2 del Reg. UE n. 33/2019, art. 2 p. 2 lettera m) e art. 13 e 21 del Reg. CE n. 1169/2011