QUESITO:
Buongiorno, sono a richiedere se sia possibile impostare una retro unica per Europa ed USA, essendo un vino rosso e rispettando le altezze caratteri, andrebbero le seguenti info così impostate:
- Rosso
- Vino d’Italia
- Red Wine
- Bottled by Botter s.p.a. – Fossalta di Piave – Italia
- 750ml e
- 16% vol
- contiene solfiti, scritto in tutte le lingue europee
- Product of Italy
- ean code
- ---- ---- ---- ---- ----
- FOR USA ONLY IMPORTED BY + nome ed indirizzo dell’importatore
- Government Warning
Chiedo se vi siano irregolarità nell’ideare una retro comune per i due Paesi citati.
PARERE
L’art 42 del Reg UE n. 33/2019 in tema di “commercializzazione ed esportazione” prevede espressamente che: I prodotti vitivinicoli con un’etichetta o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati all’interno dell’Unione né esportati.
In base a quanto sopra l’etichetta di un prodotto vitivinicolo destinato al mercato europeo deve essere, innanzitutto, conforme alle normi vigenti in UE e non può recare indicazioni non conformi alla normativa stessa.
È prevista una deroga a quanto sopra per il caso di prodotti vitivinicoli destinati all’esportazione. Infatti gli Stati membri possono autorizzare indicazioni o presentazioni non conformi alle norme dell’Unione vigenti in materia di etichettatura e presentazione se le stesse sono previste dalla normativa del Paese terzo di destinazione.
Nel caso dell’Italia, l’art 2 del DM 13 agosto 2012 aveva già recepito tale indicazione sancendo che: la deroga alle norme di etichettatura [..] è consentita [..] limitatamente alle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa del Paese terzo di destinazione [..].
Il caso di specie non rientra nell’ipotesi di deroga non trattandosi di etichetta destinata solo al mercato del Paese Terzo di destinazione (ipotesi che renderebbe legittima la redazione dell’etichetta in maniera conforme alla normativa solo del Paese di destinazione quali gli USA). Il caso di specie prevede, invece, la redazione dell’etichetta secondo due parametri normativi: quello europeo e quello statunitense.
Con riferimento al titolo alcolometrico le modalità di indicazione di tale dicitura per il mercato americano sono diverse rispetto a quelle per il mercato europeo. Infatti per quest’ultimo il Reg UE n. 33/2019 prevede che il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo “% vol” e può essere preceduto dai termini “titolo alcolometrico effettivo”, “alcol effettivo” o “alc”.
Il CFR americano prevede che:
(b) Alcoholic content shall be stated in terms of percentage of alcohol by volume, and not otherwise, as provided in either paragraph (b)(1) or (2) of this section:
(1) “Alcohol __ % by volume,” or similar appropriate phrase; Provided, that if the word “alcohol” and/or “volume” are abbreviated, they shall be shown as “alc.” (alc) and/or “vol.” (vol), respectively.
Nella formulazione del quesito è riportato solo: “16% vol”.
Tale dicitura non è conforme al mercato americano essendo richiesti i riferimenti sia al volume sia all’alcol in forma estesa o in forma abbreviata. Le forme abbreviate prevedono l’indicazione obbligatoria del puntino: “alc.” “vol.”.
Il puntino non è, invece, ammesso dalla normativa europea come sopra riportato.
Le due modalità di indicazione di tale dicitura secondo il mercato europeo e americano non coincidono; se il prodotto fosse destinato solo agli USA sarebbe possibile indicare solamente la modalità americana in virtù della deroga riportata in testa al presente parere. Il caso di specie, però, prevede l’esportazione del prodotto sia verso il mercato USA sia verso quello UE. Non si ritiene possibile una duplice indicazione della medesima dicitura secondo modalità differenti nella medesima etichetta.
Si rileva inoltre che l’indicazione dell’importatore americano costituisce informazione non rilevante e anzi fuorviante per il consumatore nell’ipotesi dichiarata di esportazione anche nei mercati europei.
Non si ritiene consentita l’indicazione dell’importatore americano per l’esportazione del prodotto in Paesi europei.
Si rileva anche con riferimento alla dicitura “vino d’Italia” quanto già segnalato in precedenti valutazioni e che qui si riporta.
L’art. 119 del Reg. 1308/13 prevede tra le indicazioni che obbligatoriamente devono figurare in etichetta “la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in base alla classificazione dell’allegato VII, parte II” del regolamento stesso.
Tra le categorie ivi riportate, al punto 1 si rinviene “vino”, consentita per il prodotto vitivinicolo ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica parziale o totale di uve fresche pigiate o no, o di mosti di uve aventi un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5% (se prodotto nelle zone viticole A e B) e 9% vol (se prodotto nelle altre zone viticole) e non superiore al 15%, con un grado di acidità totale non inferiore a 3,5% g/l salvo deroghe consentite dalla Commissione.
Per i vini senza DOP o IGP, designati con il nome di vitigno, è consentito l’uso del termine “vino varietale” alle condizioni previste dall’art. 63, par. 7, del Reg n. 607/09 ora sostituito dall’art. 51 del reg UE n. 33/2019.
Nello specifico, per tali vini, se prodotti in conformità all’art. 60, par. 2, del Reg. n. 479/08, gli Stati membri possono decidere di utilizzare il termine “vino varietale” completato dal nome dello Stato/i membro/i e/o del/i vitigno/i.
Sempre l’articolo sopra citato che l’art. 45 del Reg. n. 33/2019 (che prevede che l’indicazione della provenienza per i vini senza DOP/IGP possa essere realizzata con una delle seguenti menzioni: “vino di..” “prodotto in..”, “prodotto di..” o termini equivalenti completati dal nome dello Stato Membro o del Paese Terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate o vinificate) non si applica qualora sia indicato il nome dello Stato/i Membro/i o del Paese/i Terzo/i.
L’etichetta oggetto di valutazione reca l’indicazione della categoria di appartenenza del prodotto quale “Vino d’Italia” e l’indicazione della provenienza quale “Prodotto in Italia”. Il vino in esame è un vino rosso generico non varietale. Non è pertanto possibile indicare “vino varietale d’Italia” ma solo “vino.
Si invita a eliminare la dicitura “vino d’Italia”.
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Riferimenti normativi Reg UE n. 33/2019, DM 13 agosto 2012, Code of Federal regulation. |