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Il riferimento al colore rubino appare consentito in quanto previsto all’articolo 6 del disciplinare tra i descrittori del colore, ma deve essere riportato in parte separata e in caratteri minimizzati (non più alti di 3 mm e comunque non superiori a ¼ di Lazio) tra le indicazioni facoltative come nel caso in esame. Si invita ad associarlo al termine colore, ad esempio “Colore rosso rubino”. (vedi circolare Mipaaf n. 31713 del 4 maggio 2015)