4° Aspetto dell’etichetta, oggetto di valutazione 

Utilizzo del termine “Storico”.  

CONSIDERAZIONI 

La legge n. 238/2016 in merito all’utilizzo del termine “storico” recita all’art. 31 in tema di “specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione” quanto segue: 1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DO e la specificazione «storico» per i vini spumanti DO è riservata ai vini della zona di origine più antica, ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito della stessa denominazione. 

Pertanto il termine in oggetto può essere utilizzato solo nell’etichettatura di vini spumanti a DO e si invita a eliminarlo dell’etichetta in esame. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge n. 238/2016.