3° Aspetto dell’etichetta retro oggetto di valutazione.
La dicitura “Prodotto da uve Glera provenienti dalla zona geografica che si estende nella provincia di Treviso” nelle informazioni sul vino.
CONSIDERAZIONI.
Appare ridondante e potrebbe essere oggetto di osservazione questa informazione atteso che per l’articolo 7 comma 2 del disciplinare, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Treviso» o «Treviso», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia.
L’informazione lascia sottendere che altri vini che utilizzano lo stesso riferimento possano non provenire totalmente da tale zona geografica, con ciò potendosi configurare la violazione dell’art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011 che vieta di suggerire che un prodotto alimentare ha caratteristiche particolari (in questo caso la provenienza) quando anche gli altri prodotti analoghi presentano le stesse caratteristiche.
Se del caso la frase potrebbe essere completata da un riferimento alla collocazione della provincia di Treviso rispetto alla zona di produzione della DO.
Riferimenti normativi
Art. 118 del Reg. UE n. 1308/2013, art. 7 del Reg. UE n. 1169/2011, art. 7, comma 2 del disciplinare.