PARERE sul seguente quesito: “Mionetto vuole farsi imbottigliare del Prosecco DOC spumante da un imbottigliatore esterno.
Mionetto venderà il vino base che verrà elaborato ed imbottigliato da questo imbottigliatore.
Mionetto acquisterà poi il prodotto finito.
Lo spumante è a marchio Mionetto quindi con tutti i materiali a marchio.
La capsula ha il marchio Mionetto (vedi immagine sotto):

Potremmo usarla egualmente?
Cosa dovremmo scrivere nella retro? Imbottigliata per Mionetto da ITXXXX?
Nel caso in cui invece ci fosse un conto lavorazione varrebbe quanto ci avevate scritto nel parere 19/abb/18 e di seguito riportato?”
RISPOSTA.
Ferme restando le considerazioni espresse nel parere 19/abb/18, in particolare sulla elaborazione per conto terzi (da effettuarsi da parte di aziende ubicate nella zona di produzione della DOP interessata -Prosecco in questo caso- inserite nel sistema di certificazione), le modalità descritte concretizzano una elaborazione per conto proprio da parte di un soggetto terzo che vende il vino elaborato ad altra ditta (Mionetto).
Si confermano le indicazioni secondo cui in etichetta in tale caso sono consentite le seguenti modalità.
Prodotto da … (nome e indirizzo o codice ICQRF del produttore fisico)
Completato dal nome e indirizzo del partecipante al circuito commerciale (in questo caso la ditta Mionetto, se del caso preceduto dalla dicitura “Venditore../Venduto da..” oppure “Distributore../Distribuito da …”.
Come indicato nella precedente risposta, è possibile omettere sia in chiaro che in codice il produttore fisico e utilizzare solo la dicitura “Venditore../Venduto da..” oppure “Distributore../Distribuito da …” seguita da nome e indirizzo della ditta Mionetto che ha acquistato il vino. In tal caso Mionetto è l’OSARI (operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni).
Venendo al quesito specifico al riguardo della possibilità di utilizzare il marchio allegato al quesito si rappresenta quanto segue.
Si riporta il testo dell’art. 46 della legge n. 238/2016: “Il sistema di chiusura dei contenitori di
capacità pari o inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall’esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell’imbottigliatore o del produttore come definiti dalla vigente normativa dell’Unione europea o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall’ICQRF.”
Dal contenuto della suindicata norma si evince che nel caso considerato, sul sistema di chiusura o sulla capsula deve figurare il nome, la ragione sociale o il marchio registrato del produttore fisico, non essendo prevista la sostituzione con quello del venditore/partecipante al circuito commerciale.
Se del caso, non essendo vietato espressamente al partecipante commerciale/venditore, di riportare un proprio marchio, questo potrebbe coesistere con una delle indicazioni di cui sopra che identificano il produttore/imbottigliatore curando modalità che creino confusione.
Diversamente non resta che ricorrere alla lavorazione in conto terzi che consente di riportare il solo “Produttore giuridico/committente” che come tale può liberamente figurare sul sistema di chiusura.