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1°Aspetto/particolare dell’etichetta oggetto di valutazione.

Le precisazioni “Nel caso del Bardolino Chiaretto, il vino sfuso ci viene consegnato dall’Azienda Guerrieri Rizzardi e viene da noi elaborato come spumante.

Alla fine dell’elaborazione viene da noi imbottigliato in conto lavorazione con l’etichetta allegata.

CONSIDERAZIONI

La descrizione delle modalità operative e della situazione giuridica indicata, sentito il Rag. De Noni secondo il quale è precisato che trattasi di vino atto a dare Bardolino DOC Chiaretto spumante trasferito alla Ditta Cantina Colli del Soligo-S.A.C. - Pieve di Soligo per la elaborazione e imbottigliamento applicando etichette personalizzate della committente, identifica l’operazione come lavorazione per conto terzi, disciplinata dalla normativa vigente.

Per esaustività si descrive tale tipo di lavorazione.

Si ha tale modalità di imbottigliamento, nei seguenti casi:

a) L’imbottigliatore/confezionatore/produttore “giuridico” (committente) trasferisce vino di proprietà all’imbottigliatore/confezionatore “fisico” (colui che procede materialmente al riempimento delle bottiglie o altro recipiente) incaricato dell’operazione;

b) L’imbottigliatore/confezionatore/produttore giuridico” suindicato, acquista il vino dallo stesso imbottigliatore/confezionatore fisico che incarica di imbottigliare/confezionare/elaborare per proprio conto il prodotto. In questo caso la fatturazione dovrebbe evidenziare il costo del vino e separatamente le spese di imbottigliamento/confezionamento (uso dell’impianto, eventuali operazioni preliminari, bottiglie, tappi, etichette, ecc.), in quanto come ufficialmente è stato chiarito, si ha “lavorazione in conto terzi” solo se il prodotto è di proprietà dell’imbottigliatore giuridico .

E’ necessario poi documentare in caso di controllo l’esistenza di un accordo o contratto registrato nelle forme di legge che attesti che si tratta di imbottigliamento in conto terzi.

L’imbottigliatore/produttore fisico, poi, in caso di DOP/IGP dovrà fare le annotazioni e comunicazioni previste dal piano dei controlli.

Infine per gli spumanti oltre alla figura del produttore è previsto che in etichetta possa figurare da sola la figura del venditore/distributore con il suo nome e indirizzo che va completato dal termine “Venduto da/Venditore”.

E' consentito sostituire con il termine “Distribuito da/Distributore “ nel caso il venditore risponda alla definizione data dall’art. 46, par. 1 lettera e) del Reg. UE. n. 33/2019 e cioè “la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini

spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico.

La dicitura che figura in etichetta rientra fra le modalità previste dalla normativa ove figura il produttore fisico con il suo codice e un partecipante al circuito commerciale (il produttore giuridico in chiaro).

In merito si evidenzia che è omesso l’indirizzo, obbligatorio, del produttore giuridico/partecipante al circuito commerciale.

Si segnala una diversa possibilità: quella di utilizzare la dicitura “Prodotto/spumantizzato da Guerrieri Rizzardi-Bardolino (Italia).

Nel caso del vino spumante può essere omessa l’indicazione della sede dello Stabilimento.

La modalità attuata con l’indicazione con codice ICQRF del produttore, traccia e identifica meglio il responsabile della lavorazione.

Tuttavia, il partecipante al circuito commerciale/produttore giuridico deve figurare con il proprio indirizzo, invece omesso.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 119 del Reg. UE n. 1308/2013, art. 46 del Reg. UE n. 33/2019, circolari ministeriali.