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3° Aspetto dell’etichetta, oggetto di valutazione 

Marchio “Casa Romana”.  

CONSIDERAZIONI 

L'articolo 102 del regolamento Ue n. 1308/2013 che regolamenta la relazione delle Dop e Igp con i marchi commerciali prescrive che la registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta (Roma in questo caso) o da un’indicazione geografica protetta non conforme al corrispondente disciplinare di produzione o il cui uso rientra nella fattispecie dell’articolo 103, paragrafo 2 (protezione) è rigettata se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione. 

Il marchio di cui sopra che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dal diritto pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di presentazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica nel paese d’origine oppure entro il 1° gennaio 1996, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 95/08 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento n. 207/09 del Consiglio. 

In tali casi l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi. 

La disciplina dell’argomento in questione è stata ripresa a livello nazionale nell’articolo 44 della legge 238 del 12 dicembre 2016, laddove, che in presenza del riconoscimento di una DO o IG esclude la possibilità di impiegare i relativi nomi geografici per designare i marchi e non trova applicazione la prescrizione della minimizzazione dei caratteri per i casi previsti dal richiamato decreto legislativo, in conformità alla normativa comunitaria. 

Successivamente il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con comunicazione n. 6409 del 26 aprile 2010 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo dei marchi contenenti il nome di una DO o IG nell’etichettatura di altre DO, IG e categorie di prodotti vitivinicoli. 

In merito all'uso di un marchio storico aziendale contenente il nome di una denominazione d’origine per la designazione di altre produzioni vinicole relative alla medesima azienda il Mipaaf ha comunicato che detta fattispecie risulta attualmente disciplinata sul piano della generalità dall’articolo 102, par. 2, del reg. n. 1308/013 che, a superamento della preesistente normativa, dispone: «...un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’articolo 103, par. 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della DO o IG può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una DO o IG, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla prima direttiva 104/89... o dal reg. n. 40/94... sul marchio comunitario. In tal caso l’uso della DO o IG è permesso insieme a quello dei relativi marchi». 

Pertanto, fatto salvo che per un marchio (contenente il nome di una DO o IG) non sussistano motivi di nullità o decadenza ai sensi della citata normativa, qualora lo stesso marchio sia stato registrato o il cui uso sia stato acquisito sul territorio della comunità anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della DO in questione, l’uso del marchio medesimo (Casa Romana) può essere esteso alla designazione e presentazione di altre produzioni vitivinicole, qualificate con categorie di prodotto e/o con DO o IG diverse da quella figurante nel richiamato marchio, senza dover provvedere ad alcuna minimizzazione dei caratteri. 

In tal senso le disposizioni di cui al citato dall’articolo 102, par. 2, del reg. n. 1308/13 sono da ritenere applicabili anche nei riguardi delle DOCG, DOC e IGT protette preesistenti di cui all’articolo 107 del predetto regolamento. 

Si ricorda che il marchio registrato deve avere le caratteristiche di colore, grandezza, dimensioni di quello registrato. 

Pertanto nel caso in cui il marchio “Casa Romana” soddisfi quanto sopra è consentito il suo utilizzo nell'etichettatura della IGT Lazio, in caso contrario deve essere eliminato. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Articolo 102, 103 e 107 del regolamento Ue n. 1308/2013; articolo 44, paragrafo 4 della legge 238/2016; comunicazione Mipaaf n. 6409 del 26 aprile 2010.