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1° Aspetto/particolare dell’etichetta oggetto di valutazione.

Il marchio Principe di Montevettolini.

CONSIDERAZIONI

Si rileva come l’attuale normativa in materia di etichettatura dei vini, consente di far figurare oltre alle indicazioni obbligatorie e facoltative regolamentate, altre indicazioni o informazioni facoltative cosi dette “libere”, purché conformi all’art. 118 del Reg. UE n. 1308/2013 e al Reg. CE n. 1169/2011.

Il corrispondente articolo 7 del citato regolamento CE n. 1169/2011, in linea con la precedente normativa, in buona sostanza, stabilisce che le indicazioni in etichetta (ma anche nella presentazione) di un prodotto alimentare, devono essere veritiere, e non devono indurre in errore il consumatore, fra l’altro, al riguardo della natura, composizione, provenienza, qualità, metodo di fabbricazione o produzione, ecc.; non devono suggerire qualità caratteristiche particolari quando in realtà possedute da prodotti analoghi.

Per etichettatura, in base alle norme relative specifiche dei vini e a quelle orizzontali per gli alimenti in generale, si intendono non solo i termini e le diciture ma anche i marchi, le immagini, i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro, fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono.

Pertanto, sia le informazioni sia le raffigurazioni non devono essere erronee o di natura tale da creare confusione o da indurre in errore i consumatori e non devono costituire un modo per riportare indicazioni vietate o non consentite. Tale principio vale anche nel caso di riferimenti a nomi di località geografiche esistenti.

Nel caso specifico si rileva che esiste la frazione di Montevettolini nel comune di Monsummano Terme.

In merito si rappresenta che i termini costituenti marchi, o in essi ricompresi, che figurano in una etichetta, nella misura in cui possono far ritenere trattarsi di un vino originario di un dato luogo, possono integrare una violazione qualora forniscano un’indicazione sulla provenienza delle uve da una zona specifica.

Inoltre nel caso in questione si tratta di un vino rosso senza DOP/IGP che per sua natura non ha una specifica origne se non la provenienza dal territorio italiano.

Pertanto il riferimento ad una frazione esistente come quella di Montevettolini induce a far ritenere al consumatore che il vino provenga da questa località e nel caso di un vino senza DOP/IGP ciò, seppur corrispondente al vero, non è consentito.

Pertanto si invita a non utlizzare questo marchio in quanto il suo uso comporterebbe il rischio di ricevere contestazioni da parte degli organi di controllo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 118 del Reg. UE n. 1308/2013, art. 7 Reg 1169/2011.