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Paese: Croazia
Elemento scheda: Etichettatura

DEPOSIT RETURN SYSTEM

La materia è disciplinata dal “Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, sui prodotti in plastica monouso, ecc.” (Gazzetta ufficiale, n. 137/2023), entrato in vigore il 23 novembre 2023

Il Regolamento prescrive che i produttori/distributori croati, quando immettono prodotti imballati sul mercato della Repubblica di Croazia, pagano al Fondo per la tutela dell’ambiente i seguenti compensi:   

• la tassa per la gestione dei rifiuti di imballaggio, al fine di coprire i costi di raccolta e trattamento dei rifiuti di imballaggio  

• la tassa di restituzione/rimborso per gli imballaggi quali bevande in VETRO, PET, FE e AL con un volume maggiore o uguale a 0,2 l e un volume pari e inferiore a 3l. 

L’etichetta del prodotto deve riportare:  

- marchio GTIN in base allo standard GS1 

- il contrassegno del sistema di restituzione/rimborso (cd logo “Provatna Naknada”). Vedere specifiche sotto. 

Dimensione minima consentita 

Spazio protettivo minimo 

Positivo e negativo 

Scendendo nel caso concreto, parrebbe che il soggetto obbligato ad etichettare, nonché a fornire informazioni sull'imballaggio e sul sistema di deposito, sia il soggetto che lo immette al consumo nel mercato croato. 

Pertanto, a meno che non si tratti di e-commerce, il produttore di vino italiano non è soggetto ad alcun obbligo di etichettatura o di stipulazioni di contratti di gestione di rifiuti con l'organizzazione croata competente. 

Viene da sé, però, che per questioni puramente privatistiche e logistiche, il soggetto croato, obbligato ad indicare in etichetta il logo, potrebbe chiedere al soggetto estero (es., produttore italiano) di apporre direttamente in etichetta il contrassegno.  

Si invita ad un confronto con il distributore croato.