ETICHETTATURA AMBIENTALE
La Spagna ha introdotto con il Real Decreto 1055/2022 l’etichettatura ambientale obbligatoria, a partire 1° gennaio 2025 per tutti gli imballaggi destinati sia ai consumatori (circuito B2C) che agli operatori (circuito B2B).
L’articolo 13, “Obligaciones de marcado y de informació”, del Decreto sopra citato dispone gli obblighi di etichettatura, di cui se ne riportano alcuni estratti di interesse sotto:
- “Sin perjuicio de las normas sobre etiquetado y marcado establecidas en otras disposiciones específicas, los envases podrán marcarse para indicar el material del que está compuesto, de conformidad con las abreviaturas o números regulados en la Decisión 97/129/CE, de la Comisión, de 28 de enero de 1997 por la que se establece el sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases. Dicho marcado será voluntario en tanto no se establezca lo contrario en la normativa de la Unión Europea.”;
- “Con objeto de mejorar la transparencia y ayudar a la toma de decisiones informadas por parte de los consumidores en relación con la reciclabilidad de los envases, éstos podrán ir marcados con el porcentaje de material del envase, incluido sus componentes, disponible para un reciclado de calidad, siempre que se cumplan los criterios de la definición del artículo 2.u).[...]”;
- “En relación con el contenido del material reciclado, los envases podrán ir marcados indicando el porcentaje de material reciclado que contienen. Se deberá disponer de la documentación que acredite tal porcentaje de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 12.3”.
Pertanto, dalla traduzione in italiano degli estratti di cui sopra, si rileva che in etichetta possono essere riportate volontariamente le seguenti informazioni:
- il codice alfanumerico associato all’imballaggio conformemente alle abbreviazioni o ai numeri disciplinati dalla decisione 97/129/CE della Commissione, del 28 gennaio 1997;
- riciclabilità dell’imballaggio;
- la percentuale di materiali riciclati incorporati nell'imballaggio stesso.
In linea generale le indicazioni di cui sopra, devono essere riportate sull’imballaggio stesso oppure sull’etichetta in una modalità chiaramente leggibile e visibile.
Nel caso di unità di vendita che comprendono più confezioni singole, le informazioni ambientali possono essere riportate sull'unità di vendita e non su ogni singola confezione, se ciò non è possibile.
È obbligatorio etichettare ogni imballaggio, così come tutti gli elementi di imballaggio facilmente separabili manualmente dal corpo principale dell’imballaggio, con la relativa istruzione di smaltimento.
Nel caso di imballaggi compositi o costituiti da più materiali che non sono facilmente separabili, è necessario indicare il contenitore corrispondente al materiale predominante in termini di peso.
Tuttavia, vengono previste alcune eccezioni ai requisiti di etichettatura ambientale:
a) Prodotti confezionati su richiesta del consumatore o per la vendita immediata: le informazioni relative allo smaltimento possono essere messe a disposizione del consumatore, al momento della vendita del prodotto, in un luogo diverso dalla confezione, ad esempio nel punto vendita, e chiaramente visibile al consumatore.
b) Imballaggi in cui non è possibile inserire fisicamente le informazioni sull'imballaggio per altri motivi, ad esempio le dimensioni ridotte dell'imballaggio o il tipo di stampa richiesto (ad esempio nel caso di bottiglie serigrafate o fustellate).
Per quanto riguarda la marcatura sugli imballaggi in plastica compostabili, dal 1°gennaio 2025 sarà obbligatorio indicare la conformità allo standard UNE EN 13432:2001 e la seguente frase “no abandono en el entorno”.
Gli imballaggi devono indicare la loro riutilizzabilità e il simbolo associato al sistema di deposito, restituzione e rimborso, in conformità alle disposizioni degli articoli 46.8 e 47.7 (Real Decreto 1055/2022). Allo stesso modo, gli imballaggi possono essere identificati mediante simboli che accreditano l'adesione al sistema di responsabilità estesa del produttore, in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.4.
Dalla lettura del testo normativo, non si rinviene alcuna specifica in merito alla modalità di indicazione dell’etichettatura ambientale.
Tuttavia, le autorità spagnole raccomandano comunque di specificare il materiale dell'imballaggio o dell'elemento di imballaggio con il relativo contenitore per evitare confusione e garantire il corretto smaltimento dei rifiuti.
La società spagnola di gestione dei rifiuti Ecoembes ha creato un manuale d’uso (volontario) per le aziende al fine di aiutare i cittadini a separare correttamente gli imballaggi.
In particolare, ad ogni colore corrisponde un diverso materiale di imballaggio:
- GIALLO: Plastica, metallo e brick *
- BLU: Carta e cartone
- VERDE: Vetro
- MARRONI: Imballaggi biodegradabili

La società Ecoembes raccomanda di utilizzare i loghi colorati al fine di facilitare il consumatore. Tuttavia, è possibile utilizzare i loghi in bianco e nero indicando il colore del contenitore di destinazione all’interno del logo stesso.

Inoltre, in aggiunta, è possibile precisare il materiale dell'imballaggio associato al contenitore

I loghi, da riportare nell’etichetta cartacea, devono rispetta la dimensione minima di 10 mm.

Il Ministero spagnolo per l’Ambiente ha pubblicato (alla fine del 2024) una nota interpretativa che introduce alcune modifiche significative alla norma:
- Periodo di sei mesi per l’esaurimento delle scorte in cui:
Non sarà necessario rietichettare i prodotti esistenti; sarà infatti consentito utilizzare gli imballaggi già etichettati prima del 1° gennaio 2025 senza apportarvi modifiche. Sarà inoltre permesso immettere sul mercato le scorte di prodotti e imballaggi etichettati prima di tale data, entro un termine massimo di 6 mesi. Lo stesso periodo di scorta si applica anche per quei prodotti/imballaggi fabbricati, acquistati da un paese dell'Unione Europea o importati in Spagna prima del 1° gennaio 2025.
- Uso del codice QR (o un altro tipo di supporto dati digitale, standardizzato e aperto), visibile e facilmente accessibile al consumatore, in conformità con le tendenze di etichettatura digitale previste nell’ambito europeo. Questa possibilità alternativa sarà circoscritta ai seguenti casi specifici:
a) Imballaggi di prodotti che disponevano già del codice QR prima dell’entrata in vigore del decreto (come il caso dei prodotti vitivinicoli, la cui norma specifica sulle indicazioni nutrizionali e ingredienti ha consentito l’uso degli strumenti digitali);
b) Imballaggi di prodotti con etichettatura in più lingue destinati o provenienti da diversi mercati, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 7.2 del RD 1055/2022, in base al quale “le misure implementate dovranno conformarsi al Diritto dell'Unione Europea e essere progettate e messe in pratica in modo tale da non costituire un ostacolo al commercio, alla libera concorrenza o al mercato unico”.
In ogni caso, le informazioni sul riciclo dell'imballaggio dovranno essere accessibili dalla prima schermata visualizzata dopo la scansione del QR da parte del consumatore (senza azioni ulteriori da parte del consumatore) e non dovranno essere presentate insieme ad altre informazioni commerciali o di marketing.