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Paese: Nuova Zelanda
Elemento scheda: Etichettatura

ETICHETTATURA

ACCORDO COMMERCIALE UE/NUOVA ZELANDA

Il 30 giugno 2022, l’Unione Europea e la Nuova Zelanda, dopo quattro anni di negoziazioni, hanno trovato l’intesa sull’accordo di libero scambio. Link per la lettura dell'accordo entrato in vigore nel 2024: Accordo 

L'allegato relativo al vino è il n. 9 e ha l'obiettivo di agevolare, in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, gli scambi di vino e di liquidi alcolici prodotti nel territorio di ciascuna parte.

Etichettatura: si riportano di seguito gli articoli di interesse dell'accordo. 

Articolo 7: Prescrizioni generali in materia di etichettatura

Articolo 8: Collocazione delle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta

Articolo 9: Specifiche relative alle informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta - denominazione del prodotto, titolo alcolometrico volumico effettivo, identificazione del lotto

Articolo 10: Informazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta

Articolo 11: Informazioni facoltative – annata e varietà. 

N.B. Ciascuna parte permette che le informazioni obbligatorie figurino su un'etichetta supplementare apposta sul contenitore. Le etichette supplementari possono essere apposte sul contenitore dopo l'importazione ma prima che il prodotto sia offerto per la vendita nel territorio della parte importatrice, purché le informazioni obbligatorie prescritte dalla parte importatrice figurino in modo completo e accurato.

Regola generale: Salvo diversamente specificato nel presente allegato, l'importazione e la commercializzazione di vino e di liquidi alcolici avvengono conformemente al diritto della parte importatrice.

ETICHETTATURA

Si riportano di seguito le indicazioni da riportare in etichetta secondo la normativa neo zelandese: 

Riferimento 

Elementi   obbligatori

Altezza 

Posizione

1

Nome del prodotto

Non definita

Non definita

2

Dichiarazione del contenuto di alcol

Non definita

Non definita

3

Dichiarazione del volume

>2 mm

Sulla stessa etichetta del nome prodotto

4

Paese d’origine

Non definita

Non definita

5

Nome e indirizzo

Non definita

Non definita

6

Standard Drinks

Non definita

Non definita

7

Dichiarazione allergeni

Non definita

Non definita

8

Numero di lotto

Non definita

Non definita

9

Avvertenza sull’assunzione di alcol in gravidanza Definita (vedasi capitolo dedicato sotto) Non definita

Riferimento  

Elementi facoltativi

Altezza

Posizione

11

Annata, varietà e indicazione geografica

Non definita

Non definita

Posizione delle informazioni sull’etichetta

Le normative neozelandesi non prevedono la posizione in cui le informazioni obbligatorie debbano apparire sull’etichetta. Tuttavia, queste informazioni devono essere leggibili e ben evidenti, così da poter risaltare rispetto allo sfondo. Sono vietate condotte ingannevoli e fuorvianti nel commercio nonché false dichiarazioni o informazioni che possano trarre il consumatore in inganno rispetto alla qualità, composizione, varietà o natura del prodotto.

Lingua

Le informazioni obbligatorie devono essere riportate in lingua inglese. Qualsiasi informazione indicata sull’etichetta in lingua diversa da quella inglese non deve essere contraddittoria rispetto alle informazioni fornite in inglese.

Riferimenti:

1 Nome del prodotto

Occorre indicare in etichetta un nome o descrizione appropriati del prodotto alimentare in questione: ad esempio, sono accettati nomi generici quali ‘Wine’, ‘Sparkling Wine’, ‘White Wine’, il nome della varietà o un nome generico, purché si trasmetta al consumatore un concetto attinente a quella che è la vera natura del prodotto. L’altezza minima dei caratteri non è definita. 

2 Dichiarazione del contenuto di alcol

La dichiarazione del titolo alcolometrico è obbligatoria per tutti i prodotti contenenti una percentuale di alcol superiore a 1,15% per volume (espressa come ‘X% alcohol by volume’ o con diciture analoghe).

La tolleranza concessa per i vini fermi e spumanti è di 1,5%. 

La Nuova Zelanda differenzia i vini con un alcol effettivo inferiore al 15% alc/vol e quelli superiori al 15% alc/vol. Solo i vini con una gradazione alcolica effettiva inferiore al 15% alc/vol possono essere venduti nei supermercati e negozi di alimentari, cosa che invece è vietata per i vini superiori al 15% alc/vol.

3 Dichiarazione del volume

Il volume deve essere indicato in una posizione evidente e nella medesima etichetta (anteriore o posteriore) in cui appare il nome del prodotto. Il volume può essere espresso in litri, centilitri o millilitri (L, cL o mL) con un'altezza minima del carattere di stampa di 2 mm e in un colore a contrasto rispetto allo sfondo dell’etichetta.

4 Paese d’origine

L'indicazione del Paese d'origine del prodotto è obbligatoria (es. "Wine of Italy" o ‘Italian Wine’). La dichiarazione deve essere separata rispetto a quella dell'indicazione geografica.

5 Nome e Indirizzo

Sull’etichetta deve apparire obbligatoriamente il nome e l’indirizzo della sede legale del venditore, produttore, confezionatore o importatore sito in Nuova Zelanda. L’indirizzo deve indicare la strada/via ecc. e l'eventuale numero civico, la località, il comune, lo Stato e il codice di avviamento postale. Non è possibile indicare caselle postali o simili al posto dell’indirizzo fisico. La persona fisica o giuridica, del cui nome appare in etichetta, ha la responsabilità giuridica del prodotto.

6 Standard Drinks

Lo "Standard Drink" è la quantità di bevanda contenente 10 Grammi di etanolo, misurata ad una temperatura di 20°C. 

La formula per il calcolo è: Volume del contenitore (espresso in litri) x % alcol/vol (mL/100 mL)x 0,789 (peso specifico dell'etanolo) = numero di standard drinks contenuti. Bisogna indicare solo una cifra decimale.

Ad esempio: una bottiglia da 750 ml con 12.5% alcol avrà come formula: 0.75x12.5x0.789 = 7.39 che dovrà essere arrotondato a 7.4% in etichetta. 

La dicitura sull'etichetta (dove X corrisponde al risultato ottenuto dalla formula sopra descritta) è:

"CONTAINS APPROXIMATELY X STANDARD DRINKS" o

"APPROX. X STANDARD DRINKS"

7 Dichiarazione degli allergeni

Se nel processo di produzione è stato utilizzato uno o più degli additivi o coadiuvanti di seguito indicati, l’etichetta dovrà obbligatoriamente includere una dichiarazione sulla presenza di allergeni.

  • Solfiti aggiunti (come SO2/PMS), in una concentrazione pari o superiore a 10 mg/kg (conservante);
  • Caseina e caseinato di potassio (agente chiarificante);
  • Albume d’uovo (agente chiarificante), compreso il lisozima; 
  • Latte e latte evaporato (agente chiarificante);
  • Frutta secca (ad es. tannini non derivanti dalla vite che possono essere fatti dalle castagne).

Il 28 maggio 2009 è entrata in vigore la versione emendata del Food Standards Code, che elimina il requisito di indicazione obbligatoria della colla di pesce nei vini e nella birra.

Se nella produzione del vino sono stati utilizzati coadiuvanti tecnologici contenenti allergeni (diversi dalla colla di pesce), tutte le etichette del vino destinate al mercato neozelandese devono includere una dichiarazione sugli allergeni. 

Dal 25 febbraio 2024 sono entrati in vigore i requisiti di “Plain English Allergen Labelling”. Poiché il vino è esente dall'obbligo di includere un elenco degli ingredienti, l'etichetta del vino deve includere una dichiarazione degli allergeni utilizzando il nome richiesto. Il formato, compresi i caratteri in grassetto, e la posizione non sono obbligatori per il vino. La New Zealand Winegrowers fornisce i seguenti esempi di dichiarazioni accettabili:

"Fining agent: [milk/egg]."
• "Produced with [milk/egg]. Traces may remain."
• "[Milk/egg] has been used as a fining agent in the manufacture of this wine. Traces may remain."
• "[Milk/egg] has been used to purify this wine, in accordance with traditional winemaking techniques. Traces may remain."

Tutti gli alimenti confezionati ed etichettati prima del 25 febbraio 2024, secondo le regole esistenti, possono essere venduti per altri 2 anni. Per maggiori informazioni: A guide to allergen labelling - Knowing what’s in your food and how to label it

8 Numero di lotto

L’etichetta (in alternativa direttamente la bottiglia) deve presentare un numero di identificazione del lotto. La normativa non prevede regole particolari in merito al formato. 

Avvertenza sull’assunzione di alcol in gravidanza

Il 17 luglio 2020, i ministri dell'Alimentazione australiani e neozelandesi hanno approvato un emendamento al Codice degli standard alimentari australiano e neozelandese che prevede che le bevande alcoliche riportino un'etichetta con l'avvertenza di gravidanza.

A partire dal 1° agosto 2023, tutti i vini con più di 1,15% di alcol in volume etichettati per la vendita in Australia e Nuova Zelanda dovranno riportare un'avvertenza sulla gravidanza. Questa deve essere apposta sul prodotto stesso (ad esempio sulla bottiglia di vino) e sull'imballaggio esterno. L'imballaggio esterno per il trasporto e la distribuzione, che viene rimosso prima della vendita al dettaglio e non viene portato via da un consumatore, non richiede l'avvertenza.

Di seguito come dovranno essere riportate le etichette di avvertenza finali:

Si ricorda che il logo e le diciture hanno dimensioni diverse a seconda del volume. Si copia link di riferimento per maggiori approfondimenti: Pregnancy warning labels – design elements and downloadable labels | Food Standards Australia New Zealand


ALTRE INFORMAZIONI:

Per i vini contenenti più dell'1,15% di alcol in volume, è vietato affermare indicazioni nutrizionali o un'indicazioni sulla salute. Può essere presente sul vino la rivendicazione del contenuto nutrizionale o dei carboidrati.

L'indicazione dell'annata, varietà e indicazione geografica è facoltativa.

Food Standards Australia e Nuova Zelanda (FSANZ) sta finalizzando i nuovi requisiti per l'etichettatura energetica delle bevande alcoliche (proposta P1059) e per le indicazioni sui carboidrati e sullo zucchero delle bevande alcoliche (proposta P1049). Queste proposte sono state oggetto di ampie consultazioni per diversi anni, con Australian Grape & Wine e altri soggetti direttamente coinvolti sia nelle consultazioni pubbliche che in quelle mirate.

Il 26 marzo 2025 il consiglio della FSANZ ha tenuto una riunione straordinaria per esaminare queste proposte. La FSANZ ha approvato entrambe le proposte che saranno ora notificate alla riunione dei Ministri dell'Alimentazione. I Ministri dell'Alimentazione avranno 60 giorni di tempo per chiedere a FSANZ di rivedere lo standard approvato, oppure per informare FSANZ che non intende richiedere una revisione. Se i Ministri non richiederanno una revisione, le modifiche saranno apportate al Codice australiano neozelandese sugli standard alimentari. Vi terremo aggiornati in merito. In ogni caso ci sarà un periodo di transizione di 3 anni a partire dalla pubblicazione delle modifiche e saranno previste delle eccezioni per le scorte in commercio prodotte ed etichettate prima dell'entrata in vigore.