ETICHETTATURA
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Riferimenti |
Elementi obbligatori |
Altezza |
Posizione |
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Denominazione prodotto |
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Stesso campo visivo del contenuto netto e deve essere riportata in una posizione evidente |
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Nome e Indirizzo |
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Titolo alcolometrico |
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Contenuto netto |
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Stesso campo visivo della denominazione del prodotto e deve essere riportata in una posizione evidente |
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Numero del lotto |
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Paese d’origine |
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Dichiarazione allergeni e additivi |
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Data di scadenza (TMC) |
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Lingua e posizionamento delle informazioni
Le informazioni obbligatorie posizionate sull'etichetta devono essere riportate in inglese o kiswahili, oppure in entrambe le lingue.
ELEMENTI OBBLIGATORI
- Denominazione del prodotto
La denominazione deve indicare la vera natura della bevanda alcolica, essere specifica e non generica.
Sono accettate, per esempio categorie quali vino (“Wine”) e vino spumante (“Sparkling wine”).
Si riportano, nella tabella sottostante, le definizioni di classe e tipologie ammesse.
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Classe |
Definizione di classe |
Tipologia |
Definizione tipologia |
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Vino – “Wine” |
Bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione parziale o completa del mosto |
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Red wine |
Vino il cui colore rosso dipende dalla presenza di pigmenti, chiamati antociani, presenti nell’uva. Non deve essere aggiunto alcun colorante per conferire o amplificare il colore rosso. |
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Rose wine |
Vino caratterizzato da un colore rosato |
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White wine |
Vino bianco derivante, solitamente, dall'uva senza l'estrazione dei pigmenti. |
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Sparklig wine |
Vino ottenuto dalla rifermentazione alcolica, contenente anidride carbonica, derivante dal processo di fermentazione o carbonatazione. |
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Si rileva, con riferimento alla normativa tanzaniana, una classificazione in base al tenore zuccherino, come riportato di seguito:
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Contenuto di zucchero |
Minimo |
Massimo |
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Vino |
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Vino secco |
< 4 g/L |
- |
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Semi-secco |
4 g/L |
12 g/L |
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Semi-dolce |
12 g/L |
45 g/L |
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Vino dolce |
> 45 g/L |
- |
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Vino spumante |
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Brut |
<12 g/L |
- |
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Extra-Dry |
12 g/L |
17 g/L |
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Dry |
17 g/L |
32 g/L |
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Demi-sec |
32 g/L |
50 g/L |
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Sweet |
>50 g/L |
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- Nome e indirizzo
Deve essere indicato il nome e l’indirizzo del produttore, dell’imbottigliatore e dell’importatore.
- Titolo alcolometrico
Deve essere dichiarato in % di volume di alcol etilico. Non essendo specificata dalla normativa della Tanzania, alcuna modalità di indicazione della dicitura in esame, si fa riferimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea:
- "xx,x % vol"
- "alc xx,x% vol"
- Contenuto netto
Il contenuto netto deve essere espresso, in volume, nell’unità del Sistema Internazionale (SI), in litri, millilitri, centilitri.
- Numero del lotto
Non essendo specificata dalla normativa della Tanzania una dicitura nel merito, si fa riferimento alla regolamentazione UE, in cui il lotto deve essere posto in etichetta in modo da essere facilmente visibile, leggile, indelebile e preceduto dalla lettera “L”.
- Paese d’origine
La dicitura da utilizzare per indicare il Paese d’origine non è regolamentata dalla Tanzania. Si riporta a titolo esemplificativo, facendo riferimento alla normativa europea, le diciture ammesse: “Product of Italy” o “Wine of Italy”.
- Dichiarazione allergeni
L’etichetta deve indicare gli allergeni nel caso di prodotti contenenti solfiti in concentrazione pari o superiore a 10 mg/kg.
Questa dicitura può essere indicata per esempio nel modo seguente: “Contains sulphites”.
Devono essere riportati in etichetta gli additivi utilizzando le classi funzionali previste insieme al nome specifico o all'identificazione numerica riconosciuta, nel sistema di numerazione internazionale del Codex.
- Data di scadenza (TMC)
Deve essere dichiarato, il termine minimo di conservazione per i vini con una gradazione alcolica inferiore a 8% vol.