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Paese: Hong Kong
Elemento scheda: Etichettatura

ETICHETTATURA

Riferimento 

Informazioni obbligatorie

Altezza

Posizione

1

Nome del marchio

Maggiore delle altre informazioni

Non  definita

2

Tipo di prodotto

Non definita

Non  definita

3

Titolo alcolometrico

Non definita

Non definita

4

Paese d’origine

Non definita

Non definita

5

Nome e indirizzo dell’azienda

Non definita

Non definita

6

Dichiarazione del volume

>3,3 mm

Frontale

7

Data di scadenza

Non definita

Non definita

Riferimento

Informazioni facoltative

Altezza

Posizione

8

Annata, Varietà e indicazione geografica

Non definita

Non definita

9

Elenco degli ingredienti/allergeni 

Non definita

Non definita

Il vino è esente dal requisito di indicare in etichetta l’elenco degli ingredienti tuttavia, nel caso in cui l’etichetta di un prodotto alimentare riporti l’elenco degli ingredienti, questa deve essere conforme ai requisiti di legge a prescindere dalla non vigenza dell’obbligo di etichettatura per il prodotto in questione. Onde evitare di dover indicare l’elenco degli additivi alimentari utilizzati, si suggerisce pertanto di non indicare l’elenco degli ingredienti.

In linea generale, tutte le informazioni riportate in etichetta devono essere chiare, leggibili, facilmente identificabili, veritiere e non fuorvianti. 

Il nome del prodotto, il paese d'origine, il contenuto netto e la dichiarazione sull'alcol devono apparire in un unico campo visivo. 

Lingua

Le informazioni presenti sull’etichetta dei prodotti importati ad Hong Kong devono essere in inglese e/o cinese.

Riferimenti

1 Nome del marchio

L’indicazione del nome del marchio è obbligatoria. Il nome del marchio (o altro nome commerciale utilizzato) non deve lasciar intendere al consumatore che l’uva utilizzata per produrre il vino provenga da un Paese o da una regione specifica, laddove ciò non corrisponda a verità. Questo requisito acquisisce un’importanza essenziale nel caso in cui l’etichetta non indichi nessun’altra informazione relativamente alla provenienza dell’uva. Se un qualunque brand, incluso un nome di fantasia, o un qualunque marchio è suscettibile di confondere l'acquirente rispetto alla natura dell'alimento, a questo nome o marchio devono seguire la parola "Brand" (牌子) o le lettere "TM" (商標), secondo il caso, stampate in lettere leggibili o caratteri con altezza non inferiore ai 3 mm.

2 Tipo di prodotto

I termini ‘Vino’, ‘Vino spumante’ e ‘Vino liquoroso’ non sono regolamentati; tuttavia, l’etichetta deve includere un nome appropriato o la descrizione del prodotto. In alternativa, è possibile utilizzare la classificazione tariffaria per l’import per indicare la categoria di prodotto. Ai sensi del Regolamento sui prodotti alimentari, il vino d’uva è definito come “bevanda alcolica ottenuta esclusivamente dalla parziale o completa fermentazione alcolica di uva fresca, pigiata o meno, o di mosto d’uva” e include le seguenti categorie di prodotto:

  • Vini fermi (bianchi, rossi, rosati, blush, secchi o dolci);
  • Vini spumanti e frizzanti (vini d’uva in cui la gassificazione avviene durante il processo di fermentazione, o in bottiglia o in vasche chiuse);
  • Vini liquorosi e vini dolci;
  • Brandy (distillato di vino);
  • Vini aromatizzati;
  • Altre bevande (vini ready-to-drink, miscele, ecc.)

Tipologia

Caratteristiche

Vino d’uva

Bevanda alcolica ottenuta esclusivamente dalla fermentazione alcolica parziale o completa di uve fresche, pigiate o meno, o di mosto d'uva (succo) e comprende la tipologia successiva.

Vino d’uva fermo

Vino d'uva (bianco, rosso, rosato o fard; secco o dolce) che può contenere fino a un massimo di 0,4 g/100 ml (4000 mg/kg) di anidride carbonica a 20 °C.

Spumante e vino frizzante d’uva

Vini d'uva in cui viene prodotta la carbonatazione durante il processo di fermentazione, mediante fermentazione in bottiglia o fermentazione in serbatoi chiusi. Comprende anche vino gassato, la cui anidride carbonica è parzialmente o totalmente di origine esogena. Gli esempi includono: spumante e il “cold duck” wine.

Vino d’uva fortificato, Grappa, Grappa dolce 

Vini d'uva prodotti da: (i) fermentazione di mosto d'uva (succo) ad alta concentrazione di zucchero; o (ii) mediante la miscelazione di succo d'uva concentrato con vino; o (iii) la miscela di mosto fermentato con alcool. Gli esempi includono: vino da dessert all'uva.

Brandy

Lo spirito ottenuto dalla distillazione del vino di uve nella cui fabbricazione non è stato aggiunto zucchero addizionale oppure una miscela di questi spiriti, che è stata invecchiata in un recipiente di quercia per almeno un anno o in una botte di rovere con una capacità inferiore a 1000 L per almeno 6 mesi e con titolo alcolometrico non inferiore al 36% in volume a 20°C.

Distillati

Bevande con contenuto alcolico superiore al 15% v/v a 20°C.

Comprende tutte le bevande alcoliche distillate tra cui aperitivi, brandy (vino distillato), liquori, eau de vie ( brandy), vinacce (brandy distillato da residui di uva o mela), mistela, succo di uva non fermentato arricchito con alcool d'uva.

Bevande alcoliche aromatizzate

Vini aromatizzati e bevande alcoliche fredde e rinfrescanti a basso contenuto alcolico.

Include tutti i prodotti non standardizzati per bevande alcoliche.

Per lo più prodotti con meno del 15% di alcol v/v a 20 °C, alcuni prodotti aromatizzati non standardizzati tradizionali possono contenere fino al 24% di alcol v/v a 20 ° C.

Gli esempi includono vino aromatizzato, sidro e perry, vini da aperitivobitter vino, negus (sangria: una bevanda calda a base di vino porto, zucchero, limone e spezie), vermouth, cocktail preparati (RTD).

3 Titolo alcolometrico

La dichiarazione del contenuto alcolico è obbligatoria per tutti i liquori importati ad Hong Kong. L’etichetta deve presentare l’informazione stampata in modo ben leggibile, in inglese o in cinese, utilizzando numeri arabi e il simbolo “%” o in altre combinazioni. 

4 Paese d’origine

La dichiarazione del Paese d’origine del prodotto importato è obbligatoria. È necessario indicare il nome del Paese in cui è stato prodotto il vino, ad esempio utilizzando le seguenti diciture: “Product (or Produce) of Italy”, “Wine of Italy”, o “Italian Wine from [regione]”.

5 Nome e indirizzo dell’azienda

Il nome e l’indirizzo dell’importatore e del produttore o dell’azienda che ha provveduto al confezionamento del prodotto devono essere obbligatoriamente indicati sull’etichetta. L’indirizzo deve essere sufficiente da permettere al consumatore di identificare e contattare l’azienda (a tal fine, l’indirizzo postale non è sufficiente). 

6 Dichiarazione del volume

Il volume di prodotto deve essere dichiarato sull’etichetta. Hong Kong utilizza il sistema metrico decimale, pertanto il volume può essere indicato in litri, centilitri o millilitri (L, cL o mL).

7 Data di scadenza

I vini con un contenuto alcolico compreso tra 1,2% e 10% devono riportare una data di scadenza. La data di scadenza deve essere presentata nel formato “Best before” (Da consumarsi preferibilmente entro), a meno che il prodotto sia altamente deperibile e possa quindi costituire un pericolo immediato per la salute nel breve periodo; in questo caso, andrà utilizzato il formato “use by” (Da consumarsi entro).

La data del “best-before” (此日期前最佳) deve essere indicata nella seguente modalità:

  1. Le parole “best-before” in inglese e le stesse parole in caratteri cinesi (“此日期前最佳”), seguite dalla data entro la quale il prodotto può ragionevolmente conservare le proprie caratteristiche se conservato correttamente;
  2. Un’indicazione delle modalità di corretta conservazione da osservare affinché il prodotto mantenga le proprie caratteristiche fino a quella data.

La data di “use-by” (“此日期前食用) deve essere indicata nella seguente modalità:

  1. Le parole “use-by” in inglese e le stesse parole in caratteri cinesi (“此日期前食用”), seguite dalla data entro la quale si raccomanda di consumare il prodotto, in condizioni di conservazione corrette;
  2. Un’indicazione delle modalità di corretta conservazione da osservare affinché il prodotto mantenga i propri attributi fino alla data di “use by”.

Le date di “best-before” o “use-by” possono apparire sull’etichetta o in numeri arabi o in inglese e/o cinese. Le date devono essere espresse nel formato giorno, mese, anno.

8 Annata, Varietà e indicazione geografica (Facoltativo)

Si tratta di informazioni facoltative. 

9 Elenco degli allergeni/ ingredienti (Facoltativo)

Hong Kong ha introdotto l’etichettatura degli allergeni nel 2007. Ai sensi del regolamento sulla composizione ed etichettatura dei prodotti alimentari (Food and Drugs (Composition and Labelling) Regulations), il vino è esente dall’obbligo di etichettatura degli ingredienti, ivi compresi gli allergeni e i solfiti. Le bevande alcoliche sono altresì esenti dall’etichettatura dei valori nutrizionali.

Ad ogni modo, se un prodotto alimentare preconfezionato (come il vino) esente dal requisito di indicare queste informazioni presenta nell’etichetta un elenco degli ingredienti, allora questo elenco dovrà essere conforme ai requisiti dei Regolamenti vigenti. 

Gli orientamenti in vigore prescrivono la dichiarazione degli allergeni secondo le seguenti modalità:

  • May contain traces of (nome dell’allergene)” (può contenere tracce di), oppure
  • “Contains traces of (nome dell’allergene)” (contiene tracce di).

Le normative prescrivono inoltre quattro opzioni per l’etichettatura dei solfiti (防腐劑):

  • Preservative (Sulfur Dioxide) (Conservante (Anidride solforosa); o
  • Preservative (220) (Conservante (220); o
  • Preservative (E220) (Conservante (E220); o
  • Preservative (e220) (Conservante (e220).