ETICHETTATURA
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Riferimento |
Elementi obbligatori |
Altezza minima dei caratteri |
Posizione |
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1 |
Nome del prodotto |
> 10 punti |
PDP* |
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2 |
Titolo alcolometrico |
> 12 punti |
PDP* |
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3 |
Paese d'origine |
> 10 punti |
PDP* |
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4 |
Nome e indirizzo dell'importatore |
> 10 punti |
PDP* |
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5 |
Dichiarazione del volume |
> 10 punti |
PDP* |
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6 |
Lista degli ingredienti e degli additivi |
> 4 punti |
PDP* |
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7 |
Dichiarazione degli allergeni |
> 10 punti |
PDP* |
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8 |
Numero di lotto |
> 10 punti |
Non definita |
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9 |
Normativa sulla salute |
>12 punti |
PDP* |
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Posizione degli elementi sull’etichetta
Tutte le informazioni obbligatorie devono comparire in maniera visibile e con un’altezza tale da attirare l’attenzione sulle stesse; devono inoltre essere collocate in una posizione in risalto rispetto a tutte le altre informazioni. Le etichette devono essere apposte in maniera salda e permanente sul contenitore. L’altezza minima è calcolata sulla base delle lettere minuscole; tutte le diciture devono essere espresse o soltanto in caratteri minuscoli o soltanto in caratteri maiuscoli o in caratteri minuscoli ad eccezione della lettera maiuscola iniziale. Le informazioni obbligatorie devono essere espresse in un colore a forte contrasto rispetto allo sfondo.
Lingua
L’etichettatura delle informazioni obbligatorie degli alimenti importati deve essere in lingua malese o in inglese. È possibile fornire una traduzione in qualunque altra lingua. La dichiarazione del tasso alcolico deve essere in lingua malese.
* PDP –Campo visivo principale
Si raccomanda di raggruppare tutte le informazioni obbligatorie insieme sulla stessa etichetta.
RIFERIMENTI
1 Nome del prodotto
In Malesia è obbligatorio indicare la designazione appropriata del prodotto alimentare o una descrizione dello stesso, riportando anche il nome comune degli ingredienti principali che lo compongono. L’altezza minima dei caratteri per questa dichiarazione è di 3,5 mm.
Il vino è definito come:“il prodotto di una fermentazione alcolica parziale o completa di succo d’uva o di succo d’uva e altre porzioni di uve o il prodotto ricostituito di succo d’uva concentrato e acqua potabile o una combinazione di questi. Il contenuto alcolico v/v non sarà inferiore a 7% v/v né superiore a 15 % v/v”.
Il termine “vino” può comparire sull’etichetta solo se il prodotto è conforme agli standard malesi. Il termine “spumante” non può comparire sull’etichetta a meno che l’unica anidride carbonica contenuta nel vino sia quella prodotta nel corso della fermentazione. Per “vino gassificato” (Aerated wine) si intende il vino al quale sia stata aggiunta anidride carbonica mediante processo artificiale in seguito all’imbottigliamento.
Vermut: il vermut è un vino al quale sono state aggiunte sostanze amare, aromatiche o piante il cui utilizzo è permesso dagli standard sul vino ai fini dell’aromatizzazione. Il contenuto alcolico assoluto del vermut non può essere superiore al 20% v/v mentre è permessa l’aggiunta di alcol etilico contenente una percentuale di alcol etilico non inferiore al 60% v/v.
Vino gassificato: i vini gassificati sono quei vini cui è stata aggiunta anidride carbonica mediante processo artificiale dopo l’imbottigliamento.
Vino secco: il vino secco è un vino conforme agli standard sul vino al quale non siano stati aggiunti zuccheri, fruttosio, glucosio o sciroppo di glucosio.
Vino dolce: il vino dolce è il prodotto di una fermentazione alcolica parziale di succo d’uva o di succo d’uva ed altre porzioni di uve o il prodotto ricostituito di succo d’uva concentrato e acqua potabile o una combinazione di questi.
Brandy: Il brandy deve essere prodotto tramite la distillazione di vino e deve avere un contenuto di alcol non inferiore al 35% v/v. Il brandy può contenere caramello usato come colorante.
Bevanda alcolic dealcolizzata: Una bevanda alcolica dealcolizzata è un prodotto ottenuto da una bevanda alcolica a cui è stato tolto il contenuto alcolico e che non contiene più dello 0,5% di alcol in volume.
- Le norme generali per le bevande alcoliche si applicano alle bevande alcoliche dealcolizzate. Le bevande alcoliche dealcolizzate possono contenere sostanze edulcoranti e sostanze aromatizzanti consentite.
- L'etichetta deve riportare sul pannello principale il termine “dealcolizzato” in caratteri uniformi dopo il nome della bevanda alcolica, ad esempio “vino dealcolizzato”.
L'etichetta di una bevanda alcolica dealcolizzata non deve contenere le parole “zero alcol”, “0 alcol”, “senza alcol”, “analcolico” o altre parole o espressioni di significato simile o “bibita”, “succo” o qualsiasi parola o espressione che indichi, suggerisca o implichi che la bevanda alcolica dealcolizzata è una bibita o un succo”.
2 Titolo alcolometrico
I regolamenti malesi prescrivono il formato nel quale indicare il titolo alcolometrico del prodotto: il PDP deve riportare la seguente dichiarazione, in lettere maiuscole, grassetto e in caratteri “sans serif”: “ARAK MENGANDUNGI - % ALKOHOL”.
3 Paese d’origine
La dichiarazione del Paese di origine è obbligatoria per tutti i prodotti importati.
4 Nome e Indirizzo dell’importatore
In Malesia è obbligatorio indicare in etichetta il nome e l’indirizzo del produttore o confezionatore del prodotto nonché il nome e l’indirizzo dell’importatore. Indicare soltanto l’indirizzo postale non è sufficiente in quanto l’indirizzo deve essere tale da permettere al consumatore di identificare e contattare l’importatore.
5 Dichiarazione del volume
La dichiarazione del volume deve comparire sull’etichetta. In Malaysia si impiega il sistema metrico decimale, pertanto il volume può essere dichiarato in litri, centilitri o millilitri (L, cL o mL).
6 Lista degli ingredienti e degli additivi
Se il prodotto alimentare importato contiene additivi, tra cui conservanti e antiossidanti, l’etichetta deve riportare una dichiarazione sulla presenza di tali additivi secondo la forma seguente: “Contains permitted (indicare il tipo di additivo)”.
Esistono due modi per riportare le dicuture relative agli additivi:
- Prima opzione: classe funzionale seguita dal numero del Sistema di numerazione internazionale (INS), ad esempio Regolatore di acidità (INS330), oppure
- Opzione due: classe funzionale seguita dal nome dell'additivo alimentare, ad esempio Regolatore di acidità (acido citrico).
Le informazioni sui numeri INS sono disponibili nell'indice degli additivi alimentari GSFA (GSFA Online Food Additive Index). Per gli additivi senza numero INS, è necessario includere la classe funzionale e il nome dell'additivo alimentare. Nel caso in cui l'additivo alimentare appartenga a più di una classe funzionale, l'etichetta deve riportare una sola classe funzionale.
7 Dichiarazione degli allergeni
Se il prodotto alimentare contiene ingredienti noti per causare ipersensibilità, è obbligatorio riportare un’avvertenza sul fatto che il prodotto in questione potrebbe causare detta ipersensibilità. Tra questi prodotti figurano:
- cereali che contengono glutine tra cui grano, segale, orzo e avena;
- frutta secca o prodotti derivati, tra cui arachidi e soia;
- pesce e prodotti a base di pesce derivati;
- latte e latticini (compreso il lattosio)
- uova e prodotti derivati.
- per i vini con un contenuto in anidride solforosa maggiore a 10 mg/l, deve essere riportata la dicitura “contains sulphur dioxide”.
8 Numero di lotto
Il numero di lotto deve essere indicato tramite un codice leggibile che permetta la tracciabilità del prodotto fino a una determinata partita. Non c’è un formato obbligatorio da utilizzare ed è sufficiente che il numero di lotto sia interpretabile anche solo dal produttore. Il numero di lotto può comparire o sull’etichetta o direttamente sulla bottiglia.
Il vino è esente dal requisito di indicare una data di scadenza.
9 Normativa sulla salute
Il regolamento del 2016 del Malaysia's Food (Amandment) Regulations introduce una nuova normativa relativa alla salutè che entrerà in vigore il 1 Dicembre 2017. Da questa data tutte le etichette dei vini devono mostrare la seguente dicitura, in caratteri maiuscoli e in grassetto:
"MEMIUM ARAK BOLEH MEMBAHAYAKAN KESIHATAN"
"BERE VINO PUO' NUOCERE ALLA SALUTE"
L’età minima per il consumo di alcolici è stata alzata da 18 a 21 anni.