Paese: Argentina
Elemento scheda: Etichettatura

ETICHETTATURA

La Resolución 26 / 2021 è stata recentemente modificata da altre 3 risoluzioni che si riportano sotto: 

Per il contenuto della seconda (di interesse per l'etichettatura) vedasi le categorie aggiunte sotto di prodotti vitivinicoli. 

REQUISITI PER L'ETICHETTATURA

La denominazione legale del prodotto, il titolo alcolometrico, il contenuto netto e il nome del Paese, devono trovarsi nello stesso campo visivo (cioè possano essere letti senza dover girare il contenitore). 

Riferimento

Elementi obbligatori

Altezza

Posizione

1

Nome del prodotto 

Vedasi sotto specifiche

Stesso campo visivo

2

Paese di Origine

>3 mm

Stesso campo visivo

3

Titolo alcolometrico

>3 mm

Stesso campo visivo

4

Dichiarazione del volume

>3 mm

Stesso campo visivo

5

Warning

> 6 mm

Non definita

6

Nome e indirizzo

Non definita

Non definita

7

Numero di registrazione

Non definita

Non definita

8

Dichiarazione degli allergeni

> 2 mm

Non definita

9

Lotto

Non definita

Non definito

10

Tenore zuccherino

>1,5 mm

Pannello frontale

 

Lingua

I vini importati possono avere etichette in inglese, tuttavia, devono anche riportare le diciture obbligatorie in spagnolo.

Modalità 

Tutte le informazioni presentate sull'etichetta devono essere chiare, precise, veritiere e verificabili, per non indurre in errore o confondere il consumatore per quanto riguarda l'origine, la natura, la qualità, la purezza e/o le tecniche di lavorazione utilizzate. Ciò vale per parole, segni, nomi, simboli, illustrazioni o altre rappresentazioni grafiche utilizzato sull'etichetta.

Riferimenti

1 Nome del Prodotto

L'etichetta deve contenere il nome del prodotto in dimensioni tali da non superare i 3/4 della dimensione in cui è indicato il marchio; nel caso in cui non sia indicato un marchio, la dimensione della dicitura non può essere superiore a TRE MILLIMETRI (3 mm) di altezza. Deve essere seguito dalla classificazione per classe, colore e tenore zuccherino (Consultare il paragrafo 10 per i dettagli sulla classificazione dello zucchero).

Le tipologie di prodotto sono le seguenti:

Vinos

Vini ottenuti tramite la fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche mature, o da mosto di uve fresche, elaborate all'interno della stessa zona di produzione.

- Ha una gradazione alcolica minima di 7% vol.

- Sono accettate le seguenti tipologie generali di vini:

  1. Comuni: vini rossi (tinto), bianchi (blanco) o rosati (Vinho de rosado/rosé) che vengono immessi in consumo un anno dopo l’imbottigliamento e/o che non rispondono alle condizioni stabilite per i Vini pregiati o le Riserve;
  2.  Vini pregiati: la tipologia di vini che ha meritato tale classificazione da parte di organismi ufficiali sulla base delle loro caratteristiche organolettiche e del loro background, ottenuti da uve selezionate e sottoposte ad un controllo ufficiale di invecchiamento di almeno due anni. L'etichetta dell'imballaggio può indicare l'anno di produzione.
  3. Riserva: vini rossi, bianchi o rosati che sono stati sottoposti ad un'analisi ufficiale di invecchiamento dimostrato di almeno due anni. Le etichette della confezione possono indicare l’anno di produzione.

Vinos especiales (licorosos y/o generosos)

  • Categoria A: vini secchi o dolci che, senza aggiunte, hanno un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 12,5% vol. e/o un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15% vol.
  • Categoria B: vini secchi o dolci con un grado alcolico non inferiore a 15% vol., derivanti in parte dall'aggiunta di alcol in qualsiasi fase della sua elaborazione.
  • Categoria C: vini ottenuti mediante aggiunta congiuntamente o separatamente, in qualsiasi fase del processo di elaborazione, di uno dei seguenti prodotti: mosto concentrato, mistella, sciroppo d'uva, caramello d'uva o alcol con un grado alcolico totale non inferiore a 15% vol.

Vinos espumosos

(vini frizzanti)

  • Vini venduti in bottiglie con una pressione non inferiore a quattro atmosfere a 20º C e la cui anidride carbonica deriva esclusivamente da una seconda fermentazione alcolica in un contenitore chiuso.
  • La fermentazione secondaria può essere ottenuta per mezzo dello zucchero naturale dell'uva o con l'aggiunta di saccarosio. É consentita l'aggiunta di liquori a base di vino come il brandy o l'acquavite di vino eau-de-vie.

Vino gasificado

  • Vini in cui viene aggiunta anidride carbonica pura dopo la loro elaborazione definitiva.
  • L'etichetta deve indicare che il vino è gassato.

Sono state recentemente aggiunte due categorie di prodotti: 

Per “VINO LIGERAMENTE ESPUMOSO/ESPUMANTE o PET NAT o PETNAT” si intende un prodotto versato in bottiglia a una pressione non inferiore a UN'ATMOSFERA (1 atm) e non superiore a TRE ATMOSFERE (3 atm), a 20º C) la cui anidride carbonica proviene solo dalla continua fermentazione alcolica degli zuccheri residui dell'uva e il cui aspetto torbido è dovuto alla presenza di lieviti. Non è consentita la pratica della sboccatura o l'aggiunta di liquore di spedizione.

Per “VINO ESPUMOSO/ESPUMANTE DULCE NATURAL” si intende il prodotto la cui anidride carbonica proviene dalla fermentazione in recipiente chiuso di mosto d'uva, mosto d'uva parzialmente fermentato o vino dolce naturale; con una pressione finale non inferiore a 4 atm a 20º C con un contenuto alcolico non inferiore a 5% e un contenuto minimo di zuccheri naturali residui di 20 g/l. Non è ammessa l'aggiunta di tirage e/o di liquore di spedizione.

COLORE

Rosso- Tinto

Bianco- Blanco

Rosè/rosato- Vinho de rosado/rosè

2 Paese di origine

L'indicazione del paese di origine è obbligatoria. Questa dichiarazione deve essere di almeno 3 mm di altezza, ben visibile, in orizzontale (cioè parallela alla base del contenitore) e separata dagli altri elementi.

Il paese di origine deve essere preceduto da una delle seguenti espressioni: "Fabricado en .." / "Producto .." / "Elaborado en.." / "Vino de.." / "Producido en.." ecc

3 Titolo alcolometrico

L'etichetta deve contenere una dichiarazione del contenuto alcolico in caratteri di almeno 3 mm nel campo visivo principale. Deve essere preceduto dall'espressione “Grado alcohólico", che può essere sostituito dalla parola "Alcohol" o "Alc", ad esempio:

"Alcohol...% vol." o "Alc...% vol.".

Il vino deve essere etichettato entro un limite di tolleranza rispetto all'analisi di ± 0,5%.

4 Dichiarazione sul volume

L’indicazione del volume deve apparire sull'etichetta con una dimensione del carattere di almeno 3 mm e deve essere visualizzata nel campo visivo principale. L'Argentina utilizza il sistema metrico decimale, quindi il volume può essere indicato in millilitri, centilitri o litri = (ml), (cl) (l).

5 Avvertenze

Le seguenti avvertenze devono essere riportate sulle etichette delle bevande alcoliche in modo ben visibile:

- Beber con moderación (Bere con moderazione); e

- Prohibida su venta a menores de 18 años (Vendita vietata ai minori di 18 anni).

E' inoltre obbligatorio dal 2024 il logo della donna incinta per i vini commercializzati nel territorio argentino: 

  • Le etichette devono includere un pittogramma, (come da schema sotto riportato), costituito da un cerchio con una barra trasversale sopra la sagoma di una donna incinta, per indicare che il prodotto non è adatto al consumo durante la gravidanza.
  • Il logo deve essere stampato in un luogo visibile e in colori contrastanti per garantire la sua corretta visibilità.
  • Il pittogramma deve avere una altezza minima di 6 mm.

6 Nome e indirizzo

La ragione sociale e l'indirizzo dell'importatore e del produttore o dell'imbottigliatore devono essere indicati in etichetta. L'indirizzo deve essere sufficiente per consentire al consumatore di identificare e contattare l'importatore e deve indicare:

- il nome dell'azienda produttrice o del produttore o il nome del proprietario del marchio;

- l'indirizzo dell'azienda, compreso il paese;

- il numero di registrazione (INV) o il codice di identificazione dello stabilimento di trasformazione (vedi capitolo 7 per ulteriori dettagli). 

7 Numero di registrazione

Tutti i prodotti vitivinicoli, compreso il vino, devono essere registrati presso l'Instituto Nacional de Vitivinicultura (Istituto Nazionale di Viticoltura) (INV) prima della circolazione sul mercato. Si consiglia di chiedere ulteriori informazioni su questo requisito al proprio importatore o agente.

8 Dichiarazione degli allergeni

La presenza di solfiti deve essere indicata per concentrazioni pari o superiori a dieci parti per milione (10 ppm), in una delle seguenti dichiarazioni o espressioni equivalenti:

• CONTIENE SULFITOS (Contiene solfiti)

• CONTIENE DIÓXIDO DE AZUFRE (Contiene anidride solforosa)

Inoltre, la presenza di uova e latte e dei loro derivati deve essere dichiarata sull'etichetta in una dei seguenti modi:

• CONTIENE LECHE O SUS DERIVADOS

• PUEDE CONTENER LECHE O SUS DERIVADOS

• CONTIENE DERIVADOS DE LA LECHE

• PUEDE CONTENER DERIVADOS DE LA LECHE

• CONTIENE HUEVO O SUS DERIVADOS

• PUEDE CONTENER HUEVO O SUS DERIVADOS

• CONTIENE DERIVADOS DEL HUEVO

• PUEDE CONTENER DERIVADOS DEL HUEVO

La dichiarazione o le dichiarazioni devono essere collocate in un luogo visibile, in grassetto maiuscolo o in colore contrastante e con un’altezza minima di 2 mm. Nel caso di contenitori con una superficie per l'etichettatura inferiore o uguale a100 cm², l'altezza minima dei caratteri è di 1 mm.

9 Numero di Lotto

Le etichette dei vini devono contenere un numero di lotto che deve essere preceduto dalla lettera "L". Il numero di lotto dovrà essere incluso in qualsiasi documentazione di accompagnamento per i prodotti importati e fornita all'autorità competente.

10 Contenuto zuccherino

Tutti i prodotti vitivinicoli devono indicare il contenuto di zucchero quando il prodotto contiene 6 o più g/l di zucchero d'uva. Deve essere espresso in g/l, o in percentuale, utilizzando l'espressione 'Az. Uva" prima del valore numerico, ad esempio 'Az. Uva 0,6%". L'etichetta può anche indicare lo zucchero contenuto utilizzando le seguenti denominazioni di tipo:

CONTENUTO DI ZUCCHERO

TIPOLOGIA

TUTTE LE TIPOLOGIE DI VINO (TRANNE GLI SPARKLING WINE)

  • Fino a 4 g/L;
  • fino a 9 g/L se l'acidità totale è espressa come acido tartarico e non è inferiore di più di 2 g/L rispetto al contenuto di zucchero residuo

Vino Seco

  • 4,1 g/L a 9 g/L se l'acidità totale espressa come acido tartarico è superiore a 2 g/L allo zucchero residuo contenuto;
  • da 9,1 g/L a 30 g/L

Vino Abocado

  • più di 30 g/L

Dulce

SPARKLING WINE:

  • meno di 3 g/L

Nature

  • meno di 7 g/L

Brut nature

  • meno di 11 g/L

Extra brut

  • meno di 15 g/L

Brut

  • da 15 g/L a 40 g/L

Demi sec

  • più di 40 g/L

Dulce

  • più di 60 g/L

Extra Dulce