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Paese: Singapore
Elemento scheda: Etichettatura

ETICHETTATURA

Le norme alimentari di Singapore richiedono che tutti gli alimenti preconfezionati, incluse le bevande, per essere venduti debbano essere adeguatamente etichettati.  Le leggi sull'etichettatura sono applicate dalla Food Control Division dell'Agri-Food and Veterinary Authority (AVA).

Di seguito i requisiti per l’etichettatura.

Riferimento

Elementi obbligatori

Altezza

Posizione

1

Nome del prodotto 

≥ 1,5 mm

Non definita

2

Titolo alcolometrico

≥ 1,5 mm

Non definita

3

Paese d'origine

≥ 1,5 mm

Non definita

4

Nome e indirizzo dell’importatore

≥ 1,5 mm

Non definita

5

Dichiarazione sul volume

≥ 1,5 mm

Non definita

6

Dichiarazione sugli allergeni

≥ 1,5 mm

Non definita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua

Le indicazioni obbligatorie devono apparire in etichetta in inglese. Questo requisito non impedisce, tuttavia, l'aggiunta di qualsiasi altra lingua sulla confezione, a patto che non sia in contrasto con la normativa di Singapore. 

1 Nome del prodotto

In etichetta deve essere riportato la denominazione del prodotto. Il nome utilizzato deve essere sufficiente per indicare la vera natura del prodotto.

Il vino può essere identificato anche da un riferimento al vitigno con il quale è stato ottenuto oppure alla località da cui provengono le uve utilizzate o alla località in cui il vino è stato prodotto. 

DENOMINAZIONE

DEFINIZIONE

Vino

Prodotto proveniente dalla sola fermentazione alcolica del succo o del mosto d'uva con o senza l'aggiunta di acquavite d'uva in purezza

Vino secco

Vino prodotto dalla fermentazione completa dello zucchero contenuto nel succo o mosto d'uva da cui è stato ottenuto

Vino dolce

Vino contenente zucchero derivato esclusivamente dal succo o dal mosto dell'uva da cui è ottenuto

Vino aromatizzato

Vino al quale sono stati aggiunti amari botanici, aromatici o altri agenti aromatizzanti consentiti

- Può essere colorato con caramello e può essere zuccherato con zucchero, destrosio, uva passa o altre uve secche

- Gradazione alcolica non superiore al 24,0% alc. a 20°C

Sparkling wine

Vino che non contiene altra anidride carbonica se non quella generata intrinsecamente da ingredienti durante la sua produzione

Carboneted wine

Vino a cui è stata aggiunta artificialmente anidride carbonica industriale

2 Titolo alcolometrico

La normativa non prescrive la modalità di indicazione del titolo alcolometrico. Pertanto, si invita a riportare il titolo alcolometrico secondo le disposizioni europee.

3 Paese di origine

I prodotti importati devono riportare obbligatoriamente in etichetta l’indicazione del paese di origine del prodotto.

Non essendo previsto una modalità di indicazione specifica, l’Ufficio scrivente consiglia di riportare una dicitura quale “Product of ...”.

4 Nome e indirizzo dell’importatore

I vini importati devono obbligatoriamente indicare in etichetta il nome e l'indirizzo dell'importatore, distributore o agente locale. L'indirizzo deve essere sufficiente per consentire al consumatore di identificare e contattare l'importatore.

5 Dichiarazione sul volume

L'indicazione del volume deve apparire sull'etichetta. Il volume può essere indicato in litri, centilitri o millilitri – L (oppure “l”), cL (oppure “cl”) o mL (oppure “ml”). 

6 Dichiarazione sugli allergeni

Il vino è esente dall'obbligo di elencare gli ingredienti, tuttavia l'etichetta deve dichiarare gli allergeni quando sono presenti come ingrediente o additivo nell'alimento.

Devono essere indicati, per esempio, i seguenti i solfiti in concentrazioni pari o superiori a 10 mg/kg, tramite una dicitura quale "contains sulphites".

PROSECCO

L'8 novembre 2023, la Corte d'Appello di Singapore ha stabilito che il Prosecco può essere registrato come Indicazione Geografica (IG) a Singapore. La sentenza è disponibile qui ([2023] SGCA 37 (elitigation.sg)). 

Si riporta estratto dal sito web del Consiorzio di tutela del Prosecco DOC:

A Singapore viene riconosciuta l’Indicazione Geografica

Un grande successo per la tutela internazionale della Doc Prosecco che ora può vantare, fra le molte protezioni, anche quella a Singapore.

La vicenda ha inizio nel 2019 quando il Consorzio ha deciso di proteggere la Doc Prosecco in questo Paese alla luce dell’introduzione della nuova normativa che consente la registrazione delle Indicazioni Geografiche (IG).

La domanda del Consorzio per la registrazione della Doc Prosecco, dopo essere stata accolta dall’Ufficio per la Proprietà Intellettuale di Singapore (IPOS), ha subito l’opposizione di Australian Grape and Wine Inc. (AGWI), organizzazione che rappresenta i produttori di vino australiani.

L’opposizione è stata rigettata e AGWI ha proposto quindi appello, ottenendo una decisione favorevole, a sua volta impugnata dal Consorzio avanti la Court of Appeal di Singapore, massimo grado di giudizio in questo Paese.

La Court of Appeal ha emesso oggi la decisione finale che è favorevole al Consorzio.

Questo pronunciamento sancisce in maniera incontrovertibile che Prosecco è una IG italiana protetta anche a Singapore, raggiungendo in questo modo una tappa cruciale nella tutela internazionale della nostra denominazione anche nei confronti dei produttori australiani. Ancora una volta, come già accaduto in Cina, AGWI vede fallire i propri tentativi di ostacolare la protezione della Doc Prosecco.

Questa decisione assume un valore ancor più significativo per tutto il sistema delle IG se si considera che è la prima volta che la Court of Appeal di Singapore decide in materia di protezione di Indicazioni Geografiche.

A questo importante traguardo hanno collaborato con grande supporto anche la Commissione Europea, la rappresentanza della Commissione Europea a Singapore e l’Ambasciata Italiana a Singapore.