ETICHETTATURA
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Riferimento |
Elementi obbligatori |
Altezza |
Posizione |
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1 |
Denominazione del prodotto |
> 1,2 mm |
Stesso pannello visivo |
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2 |
Titolo alcolometrico |
> 1,2 mm |
Stesso pannello visivo |
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3 |
Indicazione geografica |
> 1,2 mm |
Stesso pannello visivo |
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4 |
Nome/ragione sociale e indirizzo |
> 1,2 mm |
Stesso pannello visivo |
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5 |
Paese d'origine |
> 1,2 mm |
Stesso pannello visivo |
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6 |
Dichiarazione del volume |
Definita da normativa UE |
Non definita |
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7 |
Numero di lotto |
> 1,2 mm |
Non definita |
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8 |
Dichiarazione sugli allergeni |
> 1,2 mm |
Non definita |
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9 |
Contenuto di zucchero |
> 1,2 mm |
Stesso pannello visivo |
Lingua
Le leggi e i regolamenti svizzeri non sembrano imporre una lingua specifica per l'etichettatura dei prodotti. Le etichette in inglese sono generalmente accettate, tuttavia si consiglia di utilizzare una delle lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese o italiano) per motivi commerciali.
Posizione degli elementi in etichetta
I regolamenti richiedono che la denominazione del prodotto, la dichiarazione dell'alcool, l'indicazione geografica, il nome e l'indirizzo, il paese di origine e il grado di dolcezza compaiano nello stesso campo visivo. I regolamenti non specificano se questo sia nell'etichetta anteriore o posteriore. Tutte le informazioni obbligatorie devono essere chiare, leggibili e facilmente distinguibili e non devono essere false o fuorvianti sulle caratteristiche del prodotto alcolico. Le etichette devono essere fissate saldamente sul contenitore e non devono distruggersi o danneggiarsi facilmente.
Altezza dei caratteri
Per tutte le indicazioni obbligatorie per i prodotti vitivinicolivale la regola della dimensione minima di 1,2 mm a prescindere dal formato utilizzato.
1 Denominazione del prodotto
Tutte le bevande alcoliche sono classificate in base alla designazione del prodotto e l'etichetta deve contenere la designazione pertinente. In Svizzera le normative classificano le seguenti denominazioni di prodotto:
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Tipo di prodotto |
Definizione |
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Vino |
• una bevanda ottenuta dalla fermentazione, totale o parziale, di uve fresche, pigiate o no, o di mosto d'uva. • gradazione alcolica tra l'8,5% e il 15,0% vol |
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Vino rosso e vino rosato |
• vini ottenuti esclusivamente da uve rosse (nota, l'arricchimento da mosto di uve concentrato non è considerato accoppiamento) • gradazione alcolica tra l'8,5% e il 15,0% vol |
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vino bianco |
• vino ottenuto da uve bianche o da uve rosse pigiate prima della fermentazione • gradazione alcolica tra l'8,5% e il 15,0% vol |
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Vino spumante |
• il prodotto ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di a) uve fresche; b) mosto d'uva; oppure c) vino. • caratterizzato dal rilascio di anidride carbonica ottenuto esclusivamente dalla fermentazione e presenta una pressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 3 bar a 20 ° C • ottenuto da cuvée con un titolo alcolometrico totale di almeno l'8,5% vol |
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Vino frizzante |
• ottenuto dal vino (di cui il vino ha un titolo alcolometrico totale di almeno 9,0% vol) • ha una pressione in eccesso dovuta all'anidride carbonica endogena in soluzione non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar a 20 ° C. • titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7,0% vol • prodotto dalla fermentazione in bottiglia con una pressione minima di 4 bar a 20 ° C |
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Vino liquoroso |
• il prodotto ottenuto da a) uva durante la fermentazione; b) vino; c) una combinazione di a e b; e d) miscelato o meno con mosto di uve da vino • può utilizzare alcol neutro di origine vinicola, compreso l'alcool della distillazione di uve secche, con titolo alcolometrico non inferiore al 96% vol o distillato di vino o uva secca, con titolo alcolometrico non inferiore a 52% vol e non oltre l'86% vol. È possibile aggiungere mosto di uve concentrato. • contenuto alcolico effettivo compreso tra il 15,0% e il 22,0% vol • gradazione alcolica totale non inferiore a 17,5% vol e titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12% vol. |
2 Titolo alcolometrico
Le bevande alcoliche con un contenuto alcolico superiore all'1,2% vol devono indicare il contenuto sull'etichetta in "% vol." (con il puntino dopo vol come da estratto sotto riportato). La tolleranza consentita per il contenuto alcolico effettivo rispetto all'analisi è 0,5% vol.

3 Indicazione geografica
L'uso di indicazioni geografiche su vini stranieri deve essere conforme alla legislazione del paese di origine.
4 Nome e indirizzo
Per l'ordinamento svizzero è sufficiente menzionare in etichetta il produttore/imbottigliatore se residente nella UE (seguendo quindi la regolamentazione UE per i casi in cui è obbligatorio indicare il produttore e quelli per i quali è obbligatorio indicare l'imbottigliatore).
5 Paese d' origine
Una dichiarazione del paese di origine è obbligatoria sui prodotti alcolici. Si invita a seguire il modello UE di indicazione.
6 Dichiarazione del volume
Il volume può essere indicato in litri, centilitri o millilitri - L, cL o mL. Le specifiche del volume su imballaggi e contenitori devono essere presenti in modo permanente, in un luogo chiaramente visibile e devono essere chiaramente leggibili e facilmente riconoscibili. All'indicazione del volume nominale del recipiente può essere associata la lettera “e” (se il contenitore è conforme agli standard europei) in caratteri dell’altezza minima di 3 mm. Tale indicazione deve, pertanto, essere ancora riportata nell’etichettatura in caratteri dell’altezza minima di 6 mm se la quantità nominale è superiore a 1000 g o 1000 ml, di 4 mm se è compresa tra 1000 g o 1000 ml inclusi e 200 g o 200 ml esclusi, di 3 mm se è compresa tra 200 g o 200 ml inclusi e 50 g o 50 ml esclusi, di 2 mm se è uguale o inferiore a 50 g o 50 ml.
7 Numero di lotto
Un numero di lotto è obbligatorio sull'etichetta o sulla bottiglia. Il numero di lotto deve essere indicato come la lettera L seguita da un codice leggibile che consenta di rintracciare il prodotto in un lotto identificabile. Il numero di lotto deve essere chiaramente separato e distinguibile da altre informazioni.
8 Dichiarazione sugli allergeni
I vini che presentano una concentrazione superiore a 10 mg/kg di anidride solforosa devono includere una dichiarazione di solfiti. Inoltre, l'etichetta deve dichiarare la presenza di eventuali sostanze allergeniche identificate, inclusi latte e uova, che possono essere rilevate nel prodotto finale. (Nota, il vino è esente dall'obbligo di etichettatura per i i derivati dei prodotti ittici). La dichiarazione dovrebbe essere preceduta dalla parola "contiene" seguita dal nome della sostanza, ad esempio "contiene solfiti".
L'uso dei pittogrammi seguenti può inoltre accompagnare queste informazioni. Vedasi modelli sotto:

9 Contenuto di zucchero
I regolamenti svizzeri specificano il grado di dolcezza per i vini spumanti e altri vini a seconda del contenuto di zucchero residuo. Per lo spumante è obbligatoria l'indicazione del grado di dolcezza. Per gli altri vini, l'indicazione è facoltativa ma, se inclusa, la dichiarazione deve essere conforme ai seguenti criteri:


Avvertenze sulla salute
Le bevande alcoliche contenenti più dell'1,2% di alcol in volume non devono essere contrassegnate con dichiarazioni o annunci che promuovono la salute, ad esempio "rafforzamento", "potenziamento energetico", "per la salute" o "tonico". Inoltre, sono consentite solo indicazioni nutrizionali relative alla bassa gradazione alcolica o alla riduzione della gradazione alcolica o del valore energetico per le bevande alcoliche contenenti più dell'1,2% di alcol in volume.
Pubblicità diretta verso i minori
È vietato fare pubblicità in modo mirato ai giovani di età inferiore ai 18 anni. In particolare, è vietato pubblicizzare:
• In luoghi in cui vi sono principalmente giovani;
• Su giornali, riviste o altre pubblicazioni, destinate principalmente ai giovani;
• sui materiali degli studenti (come zaini, ecc.);
• Su prodotti pubblicitari come magliette, cappellini, ecc. Che vengono distribuiti gratuitamente ai giovani;
• sui giocattoli;
• dalla consegna gratuita di bevande alcoliche ai giovani;
• In occasione di eventi sportivi o altri incontri a cui partecipano principalmente i giovani.
Le bevande alcoliche non devono usare illustrazioni, ecc. Che sono progettate per attirare i giovani.
Etichettatura nutrizionale
Si rimanda alla normativa europea.
TMC non è richiesto per:
a Vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutta diversa dall'uva, o per bevande alcoliche ottenute da uva o mosto d'uva;
b. Bevande alcoliche contenenti alcol in volume pari o superiore al 10%;
c. Bevande analcoliche e bevande alcoliche in contenitori di capacità superiore a 5 litri destinati alla consegna a ristoranti, ospedali, mense e altri esercizi simili.