Paese: Svizzera
Elemento scheda: Procedure per esportazione

PROCEDURE PER L'ESPORTAZIONE

In Svizzera vigono contingentamenti per l’importazione di vini. I contingenti doganali n. 23, 24 e 25 per il vino (vino bianco, vino rosso e rosé) comprendono complessivamente 1 700 000 ettolitri che possono essere importati per anno civile all’aliquota del dazio del contingente, a condizione di essere titolari di un PGI rilasciato dall’Ufficio federale dell'agricoltura.

I contingenti doganali n. 23, 24 e 25 sono assegnati in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali alla frontiera («procedura progressiva alla frontiera» o anche first come, first served). Negli anni scorsi il contingente doganale non è stato mai esaurito.

È possibile visualizzare lo stato di avanzamento dell’esaurimento dei contingentamenti qui: https://zollkontingente.douane.swiss/it.

Il contingente doganale n. 22 per il mosto d'uva comprende 100 000 ettolitri per anno civile e vale per il mosto d'uva, il succo d'uva diluito e l’uva da torchiare. Ai sensi dell'ordinanza sulle importazioni agricole è possibile superare la quantità prevista dal contingente doganale.

La condizione per potere importare nel quadro del contingente, è essere titolari di un PGI rilasciato dall’Ufficio federale dell'agricoltura.

Permesso generale d'importazione - PGI

Il PGI deve essere richiesto al Settore importazioni ed esportazioni (SIE) dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) da persone fisiche e giuridiche nonché comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

È possibile compilare il modulo online a questo link: https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/GeneraleinfuhrbewilligungenGEB/Webformular_Antrag_Generaleinfuhrbewilligung.html

Il PGI è gratuito, ha validità illimitata e non è cedibile. Il PGI non dà automaticamente il diritto al titolare d'importare un prodotto all'aliquota di dazio del contingente ADC più bassa o a dazio zero; a tal fine è necessaria l'attribuzione di una quota del contingente o un accordo per l'utilizzazione di quote di contingente doganale.

Per vini, succo d'uva e uva da torchiare il PGI è concesso soltanto a persone giuridiche che hanno sede in Svizzera. Il PGI viene concesso soltanto se la ditta dispone già di un numero aziendale attribuito dal Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV). Il rilascio di un PGI avviene solo il Controllo svizzero del commercio dei vin ha attribuito un numero di notifica. Per ogni importazione deve figurare sulla dichiarazione doganale il numero di PGI e il nome della ragione sociale dell’azienda come iscritta presso il CSCV. Il PGI dev’essere comunicato tempestivamente agli organi doganali dalla persona soggetta all’obbligo doganale alla frontiera. Sono accettate unicamente dichiarazioni doganali con un solo numero di PGI.

 A questo link, il modulo di compilazione richiesta PGI: https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/GeneraleinfuhrbewilligungenGEB/Webformular_Antrag_Generaleinfuhrbewilligung.html

La tabella seguente indica i prodotti per i quali è necessario disporre di un PGI del nostro ufficio e/o essere registrati presso il Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV):

Prodotto

Obbligo del PGI

Registrazione CSCV (a titolo commerciale)

Vini (bianchi, rossi e rosati)

Retsina

Mosti d'uva (titolo alcolometrico volumico superiore a 0.5% Vol)

Mosti d'uva, la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole

Mosti d'uva non fermentati
(titolo alcolometrico volumico inferiore a 0.5% Vol)

Succo d'uva non fermentato
(titolo alcolometrico volumico inferiore a 0.5% Vol) 

Succo d’uva diluito con acqua o gassato (percentuale di succo d'uva uguale o maggiore al 50%)

Concentrato di succo d'uva / sciroppo d'uva

Uve da torchiare

Succo d'uva diluito con acqua o gassato (percentuale di succo d'uva inferiore al 50%)

No

Vini spumanti

(p.es. Champagne, Prosecco, vino frizzante)

No

Vini dolci, specialità e mistelle
(p.es. vino da dessert, Porto, Sherry, Madeira)

No

Vini per l'elaborazione industriale p.es. per la fabbricazione di aceto

Vini provenienti da vigneti di proprietà

Ogni anno possono essere complessivamente importati all’aliquota del dazio del contingente 100 litri di vino provenienti da vigneti di proprietà in recipienti di capacità superiore a 2 litri, delle seguenti voci di tariffa doganale:

Vini bianchi 2204.2221 / 2222 / 2923 / 2924 803 / 819

Vini rossi (incl. rosati) 2204.2231 / 2232 / 2933 / 2934

Il PGI viene rilasciato dall'UFAG se viene presentato un attestato di proprietà (attestato, estratto del registro fondiario, ecc.), autenticato dall'autorità estera competente. Si accettano solo documenti originali che non risalgono a più di otto anni. Il PGI è valido solo per l’anno civile in corso e non è trasferibile.

Notifica dell’attività

Chiunque intende esercitare il commercio dei vini è tenuto, prima dell’inizio della sua attività, a notificarla al Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV). Soggetta a notifica è anche l’importazione di succo d’uva, bevande che ne contengono, mosto d’uva, vini per l’elaborazione industriale e di uve da torchiare.

Chiunque è sottoposto all’obbligo di notificare la propria attività vinicola deve inoltre:

1) tenere una contabilità vinicola aggiornata su formulari approvati dalla Direzione del CSCV;

2) presentare la contabilità vinicola agl’ispettori del CSCV, fornir loro le informazioni e i documenti necessari, prestare la necessaria assistenza durante lo svolgimento del controllo ed accordar loro il libero accesso alle cantine, depositi e locali commerciali;

3) allestire l’inventario delle scorte di vino (Form. A) al 31 dicembre di ogni anno ed inviarlo, con la dichiarazione sulla cifra d’affari in litri (Form. B) realizzata, al CSCV entro e non oltre il 31 gennaio;

4) versare le tasse annuali previsti per coprire le spese derivanti dall’attività di controllo della contabilità vinicola e delle cantine;

5) osservare le disposizioni federali (in special modo la legislazione federale sulle derrate alimentari e rispettiva legislazione agricola) e disposizioni cantonali.

Procedura per la notifica

La richiesta di notifica deve essere fatta on line (www.cscv-swk.ch) o presentata per mezzo del formulario edito appositamente dalla Direzione del CSCV, disponibile qui: https://cscv-swk.ch/Upload/Dokumente/61%20Notificazione-it-06.2020.pdf.

Sullo stesso va indicato il numero d’identificazione delle imprese (IDI) e il genere di commercio svolto.

È necessario designare una persona responsabile del settore vini che sia abilitata a sottoscrivere per la ditta e che sia domiciliata in Svizzera. Se più persone sono designate in qualità di responsabili, almeno una di queste deve rispondere ai criteri di cui sopra. La Direzione del CSCV riscuote le tasse previste e conferma l’avvenuta notificazione.

Registrazione al controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV)

Tale organo esamina l’applicazione corretta delle disposizioni di legge. Il compito principale consiste nel procedere al controllo dell’attività delle ditte che commerciano in vino.

Controllo delle derrate alimentari

Si tratta di un controllo complementare a quello del commercio dei vini. Le derrate alimentari destinate alla commercializzazione in Svizzera vengono sottoposte a controllo delle autorità esecutive cantonali della sicurezza alimentare. Gli organi di controllo cantonali eseguono ispezioni e analisi di laboratorio approfondite.

Consultare il sito www.kantonschemiker.ch per informazioni approfondite relative ai controlli effettuati dal cantone di esportazione.

Certificati

Per ogni vino importato è richiesto un certificato di origine o di provenienza emesso o riconosciuto dai servizi competenti del paese produttore; per i vini dell’UE deve essere presentato un documento d’accompagnamento.