Paese: Papua Nuova Guinea
Elemento scheda: Procedure per esportazione

PROCEDURE PER L'ESPORTAZIONE

DOCUMENTI GENERICI:

DOCUMENTI SPECIFICI:

DOCUMENTI GENERICI:

Inward Report (Rapporto di arrivo)

 

Documento con il quale viene notificata alle autorità competenti l’entrata nel territorio doganale di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale, contenente il riepilogo delle merci trasportate.
La sua presentazione è obbligatoria, indipendentemente dalla finalità specifica del viaggio.

L’Inward Report è richiesto:

  • ai fini dello sdoganamento;
  • per le attività di sorveglianza doganale presso porti, aeroporti e valichi di frontiera;
  • quale presupposto per la successiva presentazione della Dichiarazione Doganale di Importazione.

La presentazione compete, di regola, allo spedizioniere o al suo rappresentante, mediante invio telematico anticipato attraverso il sistema ASYCUDA World (Automated System for Customs Data), previa registrazione al medesimo sistema.

Si precisa che in Papua Nuova Guinea la trasmissione telematica mediante l’ultima versione di ASYCUDA non è ancora attiva presso tutti gli uffici doganali. Pertanto, fino al completamento della digitalizzazione dei punti doganali di ingresso, può permanere l’obbligo di presentazione in formato cartaceo.

Dichiarazioni complementari

L’Inward Report costituisce, di regola, parte di un fascicolo dichiarativo da presentare alle autorità doganali che, a seconda del mezzo di trasporto, può includere anche:

  • dichiarazione generale;
  • elenco degli effetti personali dell’equipaggio;
  • lista delle provviste di bordo per mezzi marittimi o aerei;
  • elenco degli articoli soggetti a dazio;
  • lista dei passeggeri e relativi dati, ove applicabile.

È inoltre obbligatoria la notifica dell’orario stimato di arrivo (ETA), con almeno tre ore di anticipo, per i trasporti provenienti da località esterne al territorio della Papua Nuova Guinea (cfr. documento Notice of Expected Time of Arrival).

Oltre alla trasmissione preventiva, deve essere notificato anche l’effettivo arrivo del mezzo di trasporto presso il porto o aeroporto di destinazione. Il soggetto dichiarante può essere chiamato a rispondere alle domande poste dall’ufficiale doganale in merito al mezzo, al carico, all’equipaggio, ai passeggeri, alle provviste e al viaggio.

Contenuto minimo del rapporto (ai sensi del Customs Act):

  • notifica dell’arrivo imminente;
  • itinerario del viaggio;
  • dati relativi all’equipaggio e, ove applicabile, ai passeggeri;
  • descrizione del carico e indicazione se destinato allo scarico in Papua Nuova Guinea o meno;
  • data e ora stimata di arrivo e porto di ingresso;
  • ulteriori informazioni eventualmente richieste dalle autorità.

Termini di presentazione:

  • trasporto marittimo con percorrenza superiore a 48 ore: almeno 48 ore prima dell’arrivo;
  • trasporto marittimo con percorrenza inferiore a 48 ore: almeno 24 ore prima dell’arrivo;
  • trasporto aereo con percorrenza superiore a 3 ore: almeno 3 ore prima dell’arrivo;
  • trasporto aereo con percorrenza inferiore a 3 ore: almeno 1 ora prima dell’arrivo;
  • trasporto su strada: al momento dell’arrivo.

Notice of Expected Time of Arrival (Avviso di Orario Stimato di Arrivo)

L’Avviso di Orario Stimato di Arrivo (Notice of Expected Time of Arrival) è la comunicazione con cui il comandante di una nave o di un aeromobile proveniente da un luogo esterno alla Papua Nuova Guinea notifica all’ufficiale doganale competente, presso il porto o l’aeroporto di ingresso, l’orario previsto di arrivo.

Tale adempimento è obbligatorio ai fini della sorveglianza doganale e costituisce un presupposto essenziale per consentire alle autorità di predisporre le necessarie attività di controllo all’ingresso nel territorio. Non è previsto un modello prestabilito per la comunicazione, che può essere effettuata in forma libera.

La notifica deve contenere almeno l’indicazione dell’orario stimato di arrivo (ETA) e deve essere trasmessa almeno tre ore prima dell’arrivo previsto. Competenti a riceverla sono gli ufficiali doganali presso il primo scalo in Papua Nuova Guinea.

L’autorità responsabile è la Papua New Guinea Customs Service, con sede in P.O. Box 923, PG-Port Moresby NCD, contattabile al numero telefonico +675 3127500 e tramite il sito web https://www.customs.gov.pg.

Customs Import Declaration (Dichiarazioen doganale di importazione)

La Dichiarazione Doganale di Importazione (Customs Import Declaration) costituisce il modello ufficiale previsto per lo sdoganamento delle merci. Essa è obbligatoria per tutte le operazioni di importazione che riguardino beni di valore superiore a 1.000 PGK.

L’adempimento ricade sotto la competenza della Papua New Guinea Customs Service, con sede in P.O. Box 923, PG-Port Moresby NCD, contattabile al numero telefonico +675 3127500 e tramite il sito web https://www.customs.gov.pg.

La dichiarazione deve essere compilata in lingua inglese dall’agente dell’importatore, purché titolare della licenza per l’esercizio dell’attività di agente doganale. Di norma, la trasmissione avviene in via telematica, in forma anticipata, a cura dello spedizioniere o del suo rappresentante, attraverso il sistema ASYCUDA World (Automated System for Customs Data), previa registrazione al medesimo.

Si precisa che la versione più recente del sistema ASYCUDA non è ancora attiva in tutti gli uffici doganali della Papua Nuova Guinea. In attesa della completa digitalizzazione, può pertanto permanere l’obbligo di presentazione in formato cartaceo presso determinati punti doganali di ingresso.

La dichiarazione deve essere presentata entro cinque giorni lavorativi prima dell’orario stimato di arrivo, ovvero entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’Inward Report. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato dall’ufficiale doganale.

Il pagamento di un diritto di trattamento della pratica (entry processing fee) è previsto secondo quanto stabilito dalle autorità doganali.

Declaration of Dutiable Value (Dichiarazione del valore imponibile)

La Dichiarazione del Valore Imponibile (Declaration of Dutiable Value) è il documento mediante il quale vengono fornite tutte le informazioni necessarie per la determinazione del valore imponibile di una spedizione.

La presentazione di tale dichiarazione è obbligatoria ai fini dello sdoganamento per le merci il cui valore sia pari o superiore a 1.000 PGK.

La dichiarazione deve essere compilata in lingua inglese dall’agente dell’importatore, il quale deve essere titolare della licenza per l’esercizio dell’attività di agente doganale.

Si precisa che la Dichiarazione del Valore Imponibile deve essere presentata in originale alle autorità doganali competenti.

Commercial Invoice (Fattura Commerciale)

La Fattura Commerciale (Commercial Invoice) è il documento che riporta tutti i dettagli relativi alla transazione commerciale tra le parti coinvolte.

La sua presentazione è obbligatoria ai fini dello sdoganamento delle merci. Non è previsto alcun modello prestabilito, ma la fattura deve essere redatta in lingua inglese.

Il documento deve essere presentato in originale alle autorità doganali. Copie aggiuntive possono essere richieste, se necessario, per altri enti o per l’importatore, a seconda dei casi.

Pro Forma Invoice (Fattura Pro forma)

La Fattura Pro Forma (Pro Forma Invoice) è il documento che riporta i dettagli della transazione commerciale, redatto prima dell’emissione della fattura commerciale definitiva e a complemento di quest’ultima.

La sua presentazione può essere richiesta dall’importatore o dalle autorità competenti del paese di destinazione. Non è previsto alcun modello prestabilito, ma il documento deve contenere, di norma, le stesse informazioni riportate nella fattura commerciale finale, sebbene in forma più sintetica.

Eventuali ulteriori dettagli, resi noti solo nel corso della spedizione o al completamento di specifiche procedure amministrative, saranno inclusi nella fattura commerciale definitiva.

Packing List (Lista di imballaggio)

La Lista di Imballaggio (Packing List) è il documento che riporta i dettagli relativi alla spedizione e costituisce una base per il corretto trattamento doganale delle merci.

La presentazione della Lista di Imballaggio è obbligatoria ai fini dello sdoganamento qualora i documenti commerciali, come la fattura commerciale, non contengano tutte le specifiche necessarie generalmente fornite nella lista stessa. Non è previsto alcun modello prestabilito.

La Lista di Imballaggio deve essere redatta in lingua inglese dall’esportatore, secondo le consuetudini commerciali, e deve indicare dettagli relativi al contenuto dei colli, descrizione delle merci, marchi e numeri di riferimento.

Il documento deve essere presentato in originale alle autorità doganali.

Combined Certificate of Value and Origin and Customs Invoice of Goods for Exportation to Papua New Guinea (Certificato Combinato di Valore e Origine e Fattura Doganale delle Merci per l’Esportazione verso la Papua Nuova Guinea)

Il Certificato Combinato di Valore e Origine e Fattura Doganale delle Merci per l’Esportazione verso la Papua Nuova Guinea (Combined Certificate of Value and Origin and Customs Invoice of Goods for Exportation to Papua New Guinea) è il documento che attesta l’origine delle merci destinate all’importazione e riporta altresì i dettagli relativi alla transazione commerciale.

La sua presentazione può essere richiesta ai fini dello sdoganamento.

Il documento deve essere compilato in lingua inglese dall’esportatore, il quale è tenuto a firmare sia la sezione relativa al certificato di valore sia quella relativa al certificato di origine.

Il certificato deve essere presentato in almeno una copia, ma le autorità doganali possono richiedere ulteriori copie se necessario.

Air Waybill (Lettera di vettura aerea)

La Lettera di Vettura Aerea (Air Waybill) è il documento che riporta i dettagli relativi al trasporto internazionale di merci via aerea e costituisce la prova dell’esistenza di un contratto di trasporto tra il mittente e la compagnia di trasporto aereo.

La sua presentazione è obbligatoria ai fini dello sdoganamento. La lettera di vettura aerea deve essere redatta dal vettore o dal suo agente. Non è previsto un modello specifico, a condizione che il documento rispetti le convenzioni internazionali applicabili per forma e contenuto; nella pratica, ciò comporta una standardizzazione su larga scala dei moduli impiegati. Il documento è di norma emesso in lingua inglese.

La Lettera di Vettura Aerea è costituita da un insieme di moduli, tre dei quali originali e i restanti copie. Il primo originale, solitamente verde, è trattenuto dal vettore; il secondo, di colore rosso, è destinato al destinatario della merce; il terzo, blu, è per il mittente. Il quarto modulo, di colore giallo, funge da ricevuta di consegna, mentre eventuali copie aggiuntive, di colore bianco, possono essere richieste presso gli aeroporti di partenza e di destinazione e, in alcuni casi, da ulteriori vettori o agenti di trasporto.

Una singola Lettera di Vettura Aerea può essere utilizzata per spedizioni con trasbordi multipli delle merci.

Bill of Lading (Polizza di carico)

Il Polizza di Carico (Bill of Lading) è il documento che riporta i dettagli relativi al trasporto internazionale di merci via mare. Esso costituisce prova dell’avvenuta ricezione delle merci da parte del vettore e funge da contratto di trasporto, obbligando il vettore a consegnare le merci al destinatario indicato. La Polizza di Carico è anche un documento rappresentativo del titolo di proprietà delle merci, pertanto il possessore della polizza è considerato il proprietario delle stesse. Qualora le merci siano spedite via mare senza un documento rappresentativo del titolo di proprietà, viene utilizzata una Sea Waybill.

La presentazione della Polizza di Carico è obbligatoria ai fini dello sdoganamento. Il documento deve essere redatto dal vettore o dal suo agente, sotto forma di clean o unclean Bill of Lading. Non è previsto un modello specifico, a condizione che il documento rispetti le convenzioni internazionali applicabili in materia di forma e contenuto; nella pratica, ciò comporta una standardizzazione su larga scala dei moduli utilizzati. La polizza è di norma emessa in lingua inglese.

Di regola, vengono emesse tre serie complete di Polizze di Carico, ciascuna comprendente un originale e diverse copie. La clean Bill of Lading attesta che le merci sono state ricevute in buone condizioni apparenti, mentre la unclean Bill of Lading indica che le merci sono state ricevute danneggiate o in cattivo stato (“g.b.o.”). In caso di emissione di una unclean Bill of Lading, la banca finanziatrice può rifiutare di accettare i documenti presentati dal mittente.

Insurance Certificate (Certificato di assicurazione)

Il Certificato di Assicurazione (Insurance Certificate) è il documento che attesta la stipula di un contratto di assicurazione relativo alle merci.

La sua presentazione può essere richiesta ai fini dello sdoganamento. Il certificato deve essere redatto dalla compagnia di assicurazione dell’esportatore o dell’importatore e non è previsto un modello prestabilito.

Il documento deve essere emesso in lingua inglese e presentato in originale alle autorità doganali competenti.

DOCUMENTI SPECIFICI:

Notification of Food Imports (Notifica di importazione di alimenti)

La Notifica di Importazione di Alimenti (Notification of Food Imports) è il documento con il quale l’importatore comunica al National Department of Health l’intenzione di importare alimenti, additivi alimentari, apparecchiature per alimenti o imballaggi destinati a scopi commerciali.

La presentazione di tale notifica è obbligatoria ai fini dello sdoganamento. La comunicazione deve essere inviata dall’importatore al National Department of Health, con sede presso AOPI Building Centre, Waigani Drive, Tower One, P.O. Box 807, Waigani 121, National Capital District, PG-Port Moresby. Il recapito telefonico è +675 3013634 e il sito web è https://www.health.gov.pg.

Il modulo di notifica deve essere richiesto presso il National Department of Health e compilato in lingua inglese, accompagnato da una lettera anch’essa redatta in inglese. La notifica deve essere presentata in un’unica copia e non prevede il pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Contenuto minimo della lettera accompagnatoria:

  • ragione sociale dell’azienda notificante;
  • nome del rappresentante legale dell’azienda;
  • indirizzo e recapiti dell’azienda.

Documenti da allegare alla notifica:

  • certificato sanitario o certificato di idoneità alimentare;
  • certificato HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points);
  • certificato di analisi del prodotto;
  • campione del prodotto.

Permit to Import Foodstuffs of Plant Origin (Permesso di importazioni di prodotti alimentari di origine vegetale)

Il Permesso di Importazione di Prodotti Alimentari di Origine Vegetale (Permit to Import Foodstuffs of Plant Origin) è il documento che autorizza l’effettiva importazione di alimenti di origine vegetale.

La presentazione di tale permesso è obbligatoria ai fini dello sdoganamento e per l’accesso al mercato. La richiesta deve essere presentata dall’importatore presso il National Agriculture Quarantine and Inspection Authority (NAQIA), con sede in P.O. Box 741, PG-Port Moresby. I recapiti telefonici sono +675 3259977 e 3112100, i fax +675 3259310 e 3251673, e il sito web è https://www.naqia.gov.pg.

Non è previsto un modulo cartaceo specifico. La domanda deve essere compilata in lingua inglese e inviata elettronicamente tramite la piattaforma https://naqia.gov.pg/login, da quattro a sei settimane prima della spedizione dal porto di origine. Per l’invio elettronico è necessario essere registrati come importatore, tramite un account utente.

I tempi di lavorazione sono stabiliti dall’autorità competente. Il diritto di istruttoria è pari a 112 PGK.

Il permesso rilasciato ha validità per una singola importazione.

Certificate of Analysis (Certificato di analisi)

Il Certificato di Analisi (Certificate of Analysis) è il documento che attesta l’esecuzione di test microbiologici e fisico-chimici da parte di un laboratorio competente nel paese di esportazione.

La presentazione del certificato può essere richiesta ai fini dello sdoganamento e per l’accesso al mercato della Papua Nuova Guinea. Le autorità papuane accettano certificati emessi da laboratori appropriati e debitamente accreditati nel paese di esportazione, purché contengano tutte le informazioni richieste.

Il documento deve essere redatto in lingua inglese e non è previsto un modulo prestabilito. Deve essere presentato in originale alle autorità competenti.

Phytosanitary Certificate (Certificato fitosanitario)

Il Certificato Fitosanitario (Phytosanitary Certificate) è il documento che attesta che piante e prodotti vegetali destinati all’importazione sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, sono esenti da organismi nocivi soggetti a quarantena e praticamente privi di altri parassiti dannosi, e sono considerati conformi alle vigenti normative fitosanitarie del paese importatore.

La presentazione del certificato è obbligatoria ai fini dello sdoganamento e per l’accesso al mercato. Il documento è rilasciato dalle autorità fitosanitarie competenti del paese di esportazione.

In Papua Nuova Guinea, l’autorità responsabile del controllo fitosanitario è il National Agriculture Quarantine and Inspection Authority (NAQIA), Chief Plant Protection Officer, con sede in P.O. Box 741, PG-Port Moresby, contattabile ai numeri +675 3259977 e 3112100, ai fax +675 3259310 e 3251673, e tramite il sito web https://www.naqia.gov.pg.

Poiché i requisiti formali del certificato sono standardizzati a livello internazionale, il documento è conforme ai modelli previsti dall’IPPC (International Plant Protection Convention). L’originale del certificato contiene caratteristiche anti-contraffazione, quali colori, carta di sicurezza e filigrane.

Il certificato fitosanitario può essere redatto in qualsiasi lingua; tuttavia, può essere richiesta una traduzione in inglese.

Il documento deve essere presentato in originale. Poiché la Papua Nuova Guinea partecipa allo scambio elettronico di informazioni tramite il portale ePhyto dell’IPPC (https://www.ephytoexchange.org), il certificato può essere anche inviato elettronicamente tramite tale sistema. L’originale e/o ulteriori copie possono essere richiesti per altri scopi amministrativi.