DOCUMENTAZIONE EXPORT
DOCUMENTI GENERICI:
- Manifest (Manifesto)
- Inward/Outward Report of Arrival (Rapporto di arrivo in entrata/uscita)
- Customs Import Declaration (Dichiarazione doganale di importazione)
- Commercial Invoice (Fattura commerciale)
- Packing List (Lista di imballaggio)
- Pro Forma Invoice (Fattura Pro-forma)
- Air Waybill (Lettera di trasporto aereo)
- Bill of Lading (Polizza di carico)
- Registration with the South African Revenue Service (SARS) (Registrazione presso il South African Revenue Service (SARS))
- Registration for the Reporting of Conveyances and Goods (Registrazione per la segnalazione di trasferimenti e merci)
- Proof of preferential origin / origin documentation
DOCUMENTI SPECIIFICI:
- Registration of Liquor Distributors (Registrazione distributori di liquori)
- Import Certificate for Liquors (Certificato di importazione per liquori)
- Certificate of Maturation (Certificato di maturazione)
- Certificate of Analysis (Certificato di Analisi)
- Certificate of Removal for Liquors (Certificato di ritiro per liquori)
DOCUMENTI GENERICI:
Manifest (Manifesto)
Il Manifesto di Carico è un documento ufficiale mediante il quale le autorità competenti vengono informate dell’imminente arrivo di una nave o di un aeromobile e viene fornito un riepilogo delle merci imbarcate.
Questo documento è talvolta indicato come avviso anticipato di arrivo del carico (advance cargo arrival notice); nel caso di merci containerizzate, viene definito avviso anticipato di carico containerizzato (advance cargo loading notice).
Il Manifesto è obbligatorio ai fini dello sdoganamento delle merci e della sorveglianza portuale.
Il documento deve essere compilato dall’armatore, dal segnalatore del carico o dal suo agente registrato, in lingua inglese.
L’autorità competente è il South African Revenue Service (SARS), Private Bag X923, Pretoria 0001, Sudafrica; contatti: +27 12 4224000, fax: +27 12 4225180.
Il Manifesto deve essere presentato in originale al momento dell’ingresso e, contestualmente, in via elettronica in anticipo tramite il Cargo Processing System (CPS), componente del sistema di Electronic Data Interchange (EDI). Per l’invio elettronico è necessaria una registrazione preventiva presso SARS per le comunicazioni elettroniche.
I tempi di presentazione elettronica, prima dell’arrivo, variano in base al tipo di trasporto e alla durata del viaggio dal porto di carico al primo porto di sbarco in Sudafrica:
- Per trasporto marittimo:
- Merci containerizzate: almeno 24 ore prima dell’imbarco del primo container.
- Viaggi superiori a 96 ore (merci sfuse o break bulk, compresi container vuoti): 96 ore prima dell’arrivo previsto al primo porto di sbarco.
- Viaggi inferiori a 96 ore: almeno 6 ore prima dell’arrivo.
- Per trasporto aereo:
- Viaggi superiori a 6 ore: almeno 2 ore prima dell’arrivo.
- Viaggi tra 2 e 6 ore: almeno 1 ora prima dell’arrivo.
- Viaggi inferiori a 2 ore: almeno 30 minuti prima dell’arrivo.
Il Manifesto deve essere acquisito dal vettore entro 30 giorni dall’arrivo per il trasporto aereo e entro 40 giorni dall’arrivo per il trasporto marittimo.
Inward/Outward Report of Arrival (Rapporto di arrivo in entrata/uscita)
Il Rapporto di Arrivo Inward/Outward è un documento ufficiale mediante il quale le autorità doganali vengono informate dell’arrivo programmato di una nave o di un aeromobile, fornendo un riepilogo dettagliato del viaggio dal luogo di partenza fino al porto o aeroporto di destinazione.
Il documento è talvolta indicato come arrival report o schedule/arrival information ed è obbligatorio ai fini dello sdoganamento delle merci e della sorveglianza portuale.
La dichiarazione deve essere compilata dal vettore, dal segnalatore del carico o dal suo agente registrato, in lingua inglese.
L’autorità competente è il South African Revenue Service (SARS), Private Bag X923, Pretoria 0001, Sudafrica; contatti: +27 12 4224000, fax: +27 12 4225180.
Il Rapporto deve essere presentato elettronicamente tramite il Cargo Processing System (CPS), parte del sistema di Electronic Data Interchange (EDI). Per la presentazione elettronica è necessaria una registrazione preventiva presso SARS per le comunicazioni elettroniche. Salvo specifiche esenzioni, il Rapporto deve essere presentato anche in formato cartaceo.
I tempi di invio elettronico, prima dell’arrivo, variano in base al tipo di trasporto e alla durata del viaggio dal porto di carico al primo porto doganale ed esente in Sudafrica:
- Trasporto aereo:
- Viaggi inferiori a 2 ore: 30 minuti prima dell’arrivo
- Viaggi tra 2 e 6 ore: 1 ora prima dell’arrivo
- Viaggi superiori a 6 ore: 2 ore prima dell’arrivo
- Trasporto marittimo:
- Viaggi inferiori a 96 ore: 6 ore prima dell’arrivo programmato
- Viaggi superiori a 96 ore: 96 ore prima dell’arrivo programmato
Al momento dell’effettivo arrivo, un rapporto di arrivo deve essere presentato anche all’autorità portuale competente, ossia la Airports Company South Africa (ACSA) per il trasporto aereo o la Transnet National Ports Authority per il trasporto marittimo, entro 30 minuti dall’arrivo.
Il master della nave deve presentare il Rapporto di Arrivo e i documenti di supporto entro 24 ore dall’arrivo della nave, mentre il pilota dell’aeromobile deve farlo entro 3 ore dall’atterraggio dell’aeromobile.
Customs Import Declaration (Dichiarazione doganale di importazione)
La Dichiarazione Doganale di Importazione è il modulo ufficiale utilizzato per lo sdoganamento delle merci con un valore pari o superiore a 500 ZAR. Il documento contiene tutte le informazioni necessarie per la determinazione del valore imponibile delle merci importate.
Questo documento è talvolta indicato come SAD 500, se presentato in formato cartaceo, o come goods declaration.
La dichiarazione deve essere compilata dall’importatore, dal suo agente registrato o dal corriere doganale incaricato, in lingua inglese.
Il documento deve essere presentato in triplice copia (originale e due copie) oppure elettronicamente tramite il sistema di Electronic Data Interchange (EDI); per l’invio elettronico è richiesta una registrazione preventiva presso il South African Revenue Service (SARS).
Si consiglia vivamente di avvalersi di un agente doganale per l’assistenza nella compilazione e presentazione della dichiarazione.
In genere, la Dichiarazione Doganale di Importazione deve essere presentata entro sette giorni dall’arrivo delle merci in Sudafrica. In caso di merci containerizzate, il termine è di 28 giorni, mentre per merci sfuse (breakbulk cargo) è di 14 giorni dall’arrivo.
L’autorità competente è il South African Revenue Service (SARS), Private Bag X923, Pretoria 0001, Sudafrica; contatti: +27 12 4224000, fax: +27 12 4225180.
La dichiarazione ha validità esclusivamente per un importatore per ciascun mezzo di trasporto.
Commercial Invoice (Fattura commerciale)
La Fattura Commerciale è un documento ufficiale che riporta tutti i dettagli relativi alla transazione commerciale.
È obbligatoria ai fini dello sdoganamento delle merci.
Non è previsto un formato specifico per la sua compilazione. La fattura deve essere redatta dall’esportatore o dal fornitore delle merci, in inglese o in una qualsiasi altra lingua ufficiale del Sudafrica.
Il documento deve essere presentato in originale oppure, in alternativa, trasmesso elettronicamente sotto forma di scansione tramite il programma e@syScan.
Packing List (Lista di imballaggio)
La Packing List è un documento ufficiale che riporta i dettagli della spedizione e costituisce una base di riferimento per il trattamento doganale delle merci.
Può essere richiesta ai fini dello sdoganamento delle merci. Tuttavia, se la Fattura Commerciale contiene tutte le informazioni normalmente presenti in una Packing List, la presentazione di un documento separato non è obbligatoria.
Non è previsto un formato specifico per la compilazione. La Packing List deve essere redatta dall’esportatore, in inglese, seguendo le normali prassi commerciali, e deve includere dettagli sul contenuto dei colli, la descrizione delle merci, i marchi e i numeri identificativi.
Il documento deve essere presentato in copia singola oppure, in alternativa, trasmesso elettronicamente sotto forma di scansione tramite il programma e@syScan.
Pro Forma Invoice (Fattura Pro-forma)
La Pro Forma Invoice è un documento commerciale che riporta i dettagli della transazione e viene emesso prima della Fattura Commerciale definitiva, fungendo da documento complementare a quest’ultima.
Può essere richiesta dall’importatore o dalle autorità competenti del paese importatore ai fini del controllo delle merci o per altre procedure amministrative.
Non è previsto un formato specifico per la compilazione.
Generalmente, la Pro Forma Invoice contiene le stesse informazioni della Fattura Commerciale definitiva, sebbene possa risultare più sintetica. Eventuali dettagli aggiuntivi, resi disponibili solo durante il corso della spedizione o dopo aver completato determinate procedure, saranno riportati nella Fattura Commerciale finale.
Air Waybill (Lettera di trasporto aereo)
L’Air Waybill è un documento ufficiale che riporta i dettagli relativi al trasporto internazionale di merci via aerea e costituisce prova del contratto di trasporto stipulato tra il mittente (consignor) e la compagnia aerea o il vettore incaricato.
È obbligatoria ai fini dello sdoganamento delle merci.
Il documento deve essere preparato dal vettore o dal suo agente. Non è previsto un formato standard, a condizione che il documento rispetti le convenzioni internazionali applicabili in termini di forma e contenuto, il che comporta, di fatto, una standardizzazione su larga scala dei modelli impiegati.
Di norma, l’Air Waybill viene redatta in lingua inglese.
La lettera di vettura aerea è composta da più moduli, tre dei quali sono originali e i restanti sono copie. Il primo originale, solitamente verde, è conservato dal vettore; il secondo originale (rosso) è destinato al destinatario delle merci (consignee), mentre il terzo originale (blu) rimane a disposizione del mittente. Il quarto modulo (copia gialla) funge da ricevuta di consegna, mentre eventuali copie aggiuntive, di solito bianche, possono essere richieste dagli aeroporti di partenza e destinazione o, in alcuni casi, da vettori o agenti di trasporto intermedi.
Una singola Air Waybill può essere utilizzata anche per il trasbordo multiplo delle merci.
Bill of Lading (Polizza di carico)
La Bill of Lading è un documento ufficiale che riporta i dettagli relativi al trasporto internazionale di merci via mare. Esso costituisce prova dell’avvenuta ricezione delle merci da parte del vettore e funge altresì da contratto di trasporto, vincolando il vettore a consegnare le merci al destinatario (consignee).
La Bill of Lading rappresenta inoltre un documento di titolo sulle merci, conferendo al suo detentore la proprietà delle stesse. Nel caso in cui le merci siano spedite via mare senza un documento di titolo, viene utilizzata una Sea Waybill in sostituzione della Bill of Lading.
Il documento è obbligatorio ai fini dello sdoganamento.
La Bill of Lading deve essere preparata dal vettore o dal suo agente, e può essere emessa come clean (in buono stato apparente) o unclean (merci danneggiate o in cattivo stato, “g.b.o.”). Non è previsto un formato specifico, a condizione che il documento sia conforme alle convenzioni internazionali vigenti in termini di forma e contenuto, il che comporta una ampia standardizzazione dei modelli utilizzati.
Di norma, il documento è redatto in inglese.
Generalmente vengono emessi tre set completi di Bill of Lading, ciascuno contenente un originale e diverse copie. La clean Bill of Lading attesta che le merci sono state ricevute in apparente buono stato, mentre la unclean Bill of Lading segnala eventuali danni o cattivo stato delle merci. L’emissione di una Bill of Lading non pulita può comportare il rifiuto da parte della banca finanziatrice di accettare i documenti del mittente.
Registration with the South African Revenue Service (SARS) (Registrazione presso il South African Revenue Service (SARS))
La registrazione presso il South African Revenue Service (SARS) costituisce un documento ufficiale che attesta che un importatore è correttamente registrato presso l’autorità doganale sudafricana e ha ottenuto un numero identificativo del commerciante (Trader Identification Number – TIN).
Tale registrazione è necessaria per lo sdoganamento delle merci.
La richiesta di registrazione deve essere presentata dall’importatore direttamente al South African Revenue Service (SARS), all’indirizzo Private Bag X923, ZA-Pretoria 0001, contattabile telefonicamente al numero +27 12 4224000 o via fax al +27 12 4225180.
Il modulo di domanda deve essere compilato in lingua inglese.
La registrazione può essere sottoposta elettronicamente tramite il sistema e-filing, previa registrazione al sistema, oppure mediante la capturing presso gli sportelli (Branch Front End – BFE) di un Ufficio Doganale SARS, dove tale servizio è disponibile.
È inoltre possibile presentare la domanda in formato cartaceo presso qualsiasi Customs and Excise Office.
Il tempo di elaborazione è stabilito dall’autorità competente, mentre non è prevista una tassa fissa per la procedura.
Al termine della registrazione, il SARS fornirà al richiedente un numero cliente per dogana e accise, corrispondente al TIN, che dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni ufficiali con l’autorità. La registrazione ha validità illimitata.
Registration for the Reporting of Conveyances and Goods (Registrazione per la segnalazione di trasferimenti e merci)
La Registrazione per la Comunicazione di Mezzi di Trasporto e Merci (RCG) costituisce un documento ufficiale che attesta che un operatore economico è registrato ai fini della trasmissione dei rapporti relativi a mezzi di trasporto e merci.
Tale registrazione è necessaria per la presentazione dei rapporti di carico, quali il Manifest e l’Inward/Outward Report of Arrival.
La domanda di registrazione deve essere presentata dal vettore, dal dichiarante del carico o dal loro agente registrato presso il South African Revenue Service (SARS), Customs Trader Management, Block D, Ground Floor, Lehae La SARS, 299 Bronkhorst Street, Nieuw Muckleneuk, ZA-Pretoria 0181, telefono: +27 12 4228388.
Il modulo di richiesta deve essere compilato in lingua inglese. Si precisa che il modulo da utilizzare varia in base al tipo di trasporto; di seguito è riportato, a titolo esemplificativo, il modulo per il trasporto marittimo.
La domanda deve essere sottoposta elettronicamente tramite e-filing o tramite altri sistemi di comunicazione elettronica amministrati dal SARS, se applicabile. In alternativa, è possibile effettuare la registrazione utilizzando la modalità Branch Front End (BFE) capturing presso gli Uffici Doganali e delle Accise del SARS che offrono questo servizio.
Per poter utilizzare il sistema e-filing, è necessaria una precedente registrazione elettronica presso il SARS. Per informazioni sugli uffici SARS che offrono il servizio BFE o l’accettazione delle domande cartacee, si rimanda ai contatti sopra indicati.
È inoltre possibile presentare la domanda in formato cartaceo presso determinati uffici Doganali e delle Accise che offrono tale servizio.
Il tempo di elaborazione è stabilito dall’autorità competente, mentre non è prevista una tassa fissa per la procedura. La registrazione ha validità illimitata.
Nota importante:
- Nel caso di un vettore non residente in Sudafrica, la registrazione deve essere effettuata dal vettore stesso o dal suo agente registrato in Sudafrica.
- Dopo aver ottenuto la Registrazione per la Comunicazione di Mezzi di Trasporto e Merci (RCG), il richiedente deve completare una Registrazione per la Comunicazione Elettronica con il SARS prima di poter trasmettere i rapporti di carico in formato elettronico tramite il Cargo Processing System (CPS), che fa parte del sistema di scambio elettronico di dati (Electronic Data Interchange – EDI).
DOCUMENTI SPECIFICI:
Registration of Liquor Distributors (Registrazione distributori di liquori)
La registrazione dei distributori di alcolici è attestata da un documento che certifica che il titolare è autorizzato a commerciare e distribuire bevande alcoliche ad altri soggetti titolari di licenza.
Tale registrazione è necessaria per l’accesso al mercato e può costituire condizione preliminare per l’ottenimento del Certificato di Importazione di Bevande Alcoliche.
L’istanza di registrazione deve essere presentata dal commerciante o dal produttore presso il Department of Trade, Industry and Competition (DTIC), National Liquor Authority (NLA), Private Bag X84, ZA-Pretoria 0001.
Contatti: Tel. +27 12 3949500, 861 843844 – Fax +27 861 843888.
Il modulo di domanda deve essere redatto in lingua inglese e presentato in originale:
- tramite posta elettronica all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure
- per via telematica attraverso il sistema online NLA al sito: https://thenla.thedti.gov.za (previa creazione di un account utente nella sezione dedicata alla prima registrazione).
I tempi di lavorazione sono stabiliti dall’Autorità competente.
Gli oneri relativi alla domanda e alla registrazione iniziale variano in funzione del fatturato annuo previsto del richiedente, secondo la seguente articolazione:
- fatturato inferiore a 5.000.000 ZAR: 2.500 ZAR;
- fatturato compreso tra 5.000.000 e 15.000.000 ZAR: 5.000 ZAR;
- fatturato compreso tra 15.000.000 e 250.000.000 ZAR: 12.000 ZAR;
- fatturato compreso tra 250.000.000 e 1 miliardo di ZAR: 17.500 ZAR;
- fatturato pari o superiore a 1 miliardo di ZAR: 40.000 ZAR.
La registrazione ha validità annuale ed è soggetta a rinnovo. L’istanza di rinnovo deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza del periodo di validità della registrazione.
Import Certificate for Liquors (Certificato di importazione per liquori)
Il Certificato di Importazione per Bevande Alcoliche è un documento che autorizza l’introduzione sul territorio nazionale di prodotti alcolici.
Tale certificato è requisito indispensabile ai fini dello sdoganamento doganale delle merci.
L’istanza deve essere presentata dall’importatore presso il Department of Agriculture (DoA), Directorate of Food Safety and Quality Assurance, Division Liquor Products, Private Bag X5015, ZA-Stellenbosch 7599.
Contatti: Tel. +27 21 3196000, 3197304, 3197306, 8091602 – Fax +27 21 8876392.
Il modulo di domanda deve essere redatto in lingua inglese ed è generalmente trasmesso in modalità telematica tramite il sistema Wine Online. A tal fine è richiesta una preventiva registrazione dell’utente nel sistema stesso.
I tempi di istruttoria sono variabili e dipendono sia dalla quantità dei prodotti oggetto di importazione sia dall’accettabilità della documentazione analitica presentata a corredo dell’istanza.
Le tariffe di lavorazione sono così stabilite:
- 353 ZAR per prodotti importati in contenitori già etichettati e destinati direttamente alla vendita;
- 604 ZAR per prodotti importati in forma sfusa (bulk).
Nel caso in cui l’importatore non sia in grado di produrre un Certificato di Analisi ritenuto idoneo, il DoA procederà ad effettuare un’analisi diretta del prodotto, i cui costi saranno posti a carico del richiedente. In tal caso, l’onere aggiuntivo ammonta a 891 ZAR, oltre al corrispondente costo per l’analisi.
La validità del certificato è illimitata, a condizione che rimangano invariati la composizione, il contenuto, la capacità dei contenitori e l’etichettatura del prodotto per il quale il certificato è stato rilasciato.
Certificate of Maturation (Certificato di maturazione)
Il Certificato di Maturazione è il documento che attesta che determinati distillati destinati all’importazione nella Repubblica del Sudafrica siano stati conservati e sottoposti a maturazione per un periodo di tempo specifico.
Tale certificato può essere richiesto sia ai fini dello sdoganamento doganale, sia per l’accesso al mercato.
Inoltre, costituisce condizione preliminare per il rilascio del Certificato di Importazione per Bevande Alcoliche, qualora si tratti di prodotti soggetti a particolari requisiti di maturazione.
L’autorità competente è individuata nel Department of Agriculture (DoA), Directorate of Food Safety and Quality Assurance, Division Liquor Products, Private Bag X5015, ZA-Stellenbosch 7599.
Contatti: Tel. +27 21 3196000, 3197304, 3197306, 8091602 – Fax +27 21 8876392.
Non è previsto un modulo specifico per la richiesta.
Il certificato deve essere rilasciato da un laboratorio di prova accreditato nel Paese di esportazione e redatto in lingua inglese.
La presentazione del documento deve avvenire in copia originale.
Certificate of Analysis (Certificato di Analisi)
Il Certificato di Analisi è il documento che attesta l’avvenuto svolgimento, da parte di un laboratorio idoneo situato nel Paese di esportazione, di prove microbiologiche e fisico/chimiche sui prodotti da importare.
Tale certificato è richiesto ai fini dello sdoganamento doganale e dell’accesso al mercato.
Le autorità sudafricane riconoscono validi i certificati rilasciati da laboratori adeguati e debitamente accreditati nel Paese di esportazione, purché contengano tutte le informazioni necessarie.
Il documento deve essere redatto in lingua inglese.
Non è previsto un modulo prestabilito.
Contenuti minimi obbligatori:
- Origine della merce;
- Data di effettuazione delle analisi;
- Denominazione e indirizzo del laboratorio che ha eseguito le analisi;
- Numero di registrazione del Certificato di Analisi;
- Descrizione dei campioni e delle loro caratteristiche;
- Risultati delle prove fisico/chimiche;
- Risultati delle prove microbiologiche, comprensivi dell’indicazione della concentrazione di germi per grammo;
- Riferimento alle procedure di prova e ai metodi analitici utilizzati, con indicazione dei criteri e dei limiti di accettabilità;
- Destinazione d’uso dei materiali testati e relative istruzioni, se applicabili;
- Elenco dei soggetti che hanno partecipato alle analisi, se applicabile;
- Dichiarazione o avvertenza legale attestante la conformità o meno dei risultati ai requisiti normativi;
- Indicazione delle condizioni previste di trasporto, imballaggio, stoccaggio, distribuzione e spedizione, con specificazione che eventuali deviazioni da tali condizioni comportano l’invalidità del certificato;
- Firma del direttore del laboratorio interessato o di un suo rappresentante autorizzato.
Certificate of Removal for Liquors (Certificato di ritiro per liquori)
Il Certificato di Rimozione per Bevande Alcoliche è il documento che autorizza la commercializzazione di bevande alcoliche all’interno della Repubblica del Sudafrica.
Tale certificato costituisce requisito obbligatorio per l’accesso al mercato.
L’istanza deve essere presentata dall’importatore presso l’ufficio del Department of Agriculture (DoA) situato presso il porto di ingresso.
Autorità competente: Department of Agriculture (DoA), Directorate of Food Safety and Quality Assurance, Division Liquor Products, Private Bag X5015, ZA-Stellenbosch 7599.
Contatti: Tel. +27 21 3196000, 3197304, 3197306, 8091602 – Fax +27 21 8876392.
Il modulo di domanda deve essere redatto in lingua inglese e presentato in un’unica copia.
I tempi di istruttoria variano in funzione della tipologia e della quantità dei prodotti oggetto di importazione.
Le tariffe di lavorazione sono determinate come segue:
- per i prodotti importati in contenitori già etichettati e destinati direttamente alla vendita: 177 ZAR fissi, oltre a 5,30 ZAR per ettolitro o frazione;
- per i prodotti importati in forma sfusa (bulk): nessun onere di lavorazione.
Il certificato ha validità limitata ad una sola operazione di importazione.