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Paese: Sudafrica
Elemento scheda: Normativa: standard e pratiche enologiche

PRATICHE ENOLOGICHE

In virtù dell’accordo tra l’UE e il Sudafrica sul vino del 2002, il Sudafrica autorizza l'importazione e la commercializzazione nel suo territorio per il consumo umano diretto di tutti i vini originari dell’UE prodotti conformemente a una o più pratiche o trattamenti enologici, ai requisiti in materia di composizione e ad altre specifiche dei prodotti del seguente elenco:

1) arieggiamento o immissione di argon, azoto o ossigeno;

2) trattamenti termici;

3) impiego nei vini secchi di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;

4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato;

5) impiego di lieviti per vinificazione;

6) impiego di preparazioni di scorze di lieviti;

7) impiego di polivinilpolipirrolidone;

8) impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa;

9) aggiunta di una o più delle seguenti sostanze per favorire lo sviluppo di lieviti:

i) aggiunta di:

  • fosfato acido di ammonio o solfato di ammonio,
  • solfito di ammonio o bisolfito di ammonio,

ii) aggiunta di dicloridrato di tiamina;

10) impiego di anidride carbonica, argo o azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;

11) aggiunta di anidride carbonica;

12) impiego di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;

13) aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio;

14) aggiunta di acido L-ascorbico;

15) aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale nel vino trattato non sia superiore a 1 g/l;

16) impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 g/l, espressa in acido tartarico;

17) impiego di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione:

  • tartrato neutro di potassio,
  • bicarbonato di potassio,
  • carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+)
  • tartarico ed L (–) malico,
  • preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato,
  • tartrato di calcio o acido tartarico;

18) chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico:

  • gelatina alimentare,
  • bentonite,
  • colla di pesce,
  • caseina e caseinato di potassio,
  • albumina d'uovo, albumina del latte,
  • caolino,
  • enzimi pectolitici,
  • diossido di silicio (gel o soluzione colloidale),
  • tannino,
  • preparati enzimatici di betaglucanasi;

19) aggiunta di tannino;

20) trattamento con carboni per uso enologico (carboni attivati);

21) trattamento di:

  • vini bianchi e rosati, con ferrocianuro di potassio,
  • vini rossi, con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, a condizione che il vino così trattato contenga residui di ferro;

22) aggiunta di acido metatartarico;

23) impiego di gomma arabica, dopo il completamento della fermentazione;

24) impiego di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza;

25) impiego, per l'elaborazione dei vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:

  • di alginato di calcio, oppure
  • di alginato di potassio;

26) impiego di solfato di rame;

27) aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;

28) aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi;

29) impiego di fosfato di calcio per la produzione di alcuni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate;

30) aggiunta di lisozima;

31) aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un’alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi;

32) aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino;

33) aggiunta di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per lo zuccheraggio del vino;

34) parziale concentrazione mediante procedimenti fisici, compresa l'osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino;

35) elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino;

36) impiego di un'ureasi per diminuire il tenore in urea nei vini.

LIMITI

Ai sensi dell’accordo sul vino del 2002 tra UE e Sudafrica, il Sudafrica autorizza l'importazione e la commercializzazione sul suo territorio di vini originari dell’UE conformi ai seguenti requisiti in materia di composizione e alle seguenti altre specifiche dei prodotti.

1. Per vini diversi dai vini liquorosi di cui al punto 2, i limiti dei parametri sono:

1.1. Titolo alcolometrico:

a) titolo alcolometrico volumico effettivo: tra il 6 % e il 20 %, tranne per alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate che hanno un alto tenore di zucchero residuo senza essere stati sottoposti ad arricchimento, per i quali il titolo alcolometrico effettivo può essere inferiore a 6 % ma non inferiore a 4,5 %;

b) titolo alcolometrico volumico totale: non superiore a 20 %, tranne per alcuni vini che hanno

un alto tenore di zucchero residuo senza essere stati sottoposti ad arricchimento, per i quali il

titolo alcolometrico totale può superare il limite del 20 %.

1.2. Acidità volatile:

a) per i vini diversi da Vernaccia di Oristano ed Empolese di cui alla lettera b), non superiore a 1,20 g/l, (20 meq/l), espressa in acido acetico;

b) 1,5 g/l (25 meq/l), espressa in acido acetico, per i vini di qualità «Vernaccia di Oristano» e «Bianco dell'Empolese», designato come «vin santo»;

c) 1,5 g/l (25 meq/l), espressa in acido acetico, per i vini da tavola ottenuti dalla varietà

«Vernaccia» raccolta in Sardegna e designati come «Vernaccia di Sardegna»;

1.3. Acidità totale: non superiore a 3 g/l, espressa in acido tartarico.

1.4. Anidride solforosa totale:

a) per i vini diversi dal vino spumante, non superiore a 160 mg/l;

Con tenore di zucchero residuo superiore a 5 g/l, il limite massimo non dev'essere superiore a

200 mg/l;

b) per i vini spumanti: non superiore a 200 mg/l;

2. Vini liquorosi

2.1. Titolo alcolometrico: titolo alcolometrico volumico effettivo tra il 15 % e il 22 %.

2.2. Anidride solforosa totale: non superiore a 150 mg/l;

Con tenore di zucchero residuo superiore a 5 g/l, il limite massimo non dev'essere superiore a 200 mg/l.