ETICHETTATURA
Accordo di libero scambio
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e UK, firmato a dicembre 2020 e applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021, è entrato ufficialmente in vigore il 1° maggio 2021. Il commercio del vino (Trade in wine) è regolato dall’allegato TBT 5, mentre le regole in materia di produzione biologica sono codificate all’allegato TBT 4.
Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore nel Regno Unito il Wine amendment regulation, che modifica la normativa vitivinicola con l’introduzione di alcune innovazioni, anche alla luce della Brexit e delle ulteriori semplificazioni richieste dal settore. In particolare tale atto recepisce in gran parte le disposizioni relative alla normativa vitivinicola, stabilite dall’Unione Europea all’interno del Regolamento 1308/2013, e prevede:
- l’eliminazione dell'obbligo del certificato VI-1 per i vini importati nel Regno Unito
- l’obbligo di indicazione di un operatore del settore alimentare britannico (FBO - food business operator) sui vini destinati al mercato UK.
Il governo britannico ha prorogato l’entrata in vigore delle modifiche alle regole di etichettatura degli alimenti, rinviando al 1° gennaio 2024 quanto avrebbe dovuto essere applicato a partire dal 1° ottobre 2022.
In particolare, il governo britannico, ha revocato alcune disposizioni del Regolamento UE 2019/33 eliminando l'obbligo di indicare il soggetto "importatore" e la relativa qualifica in etichetta "importe/imported by" per i vini europei che vengono commercializzati nel Regno Unito. Tuttavia, deve essere riportato comunque un soggetto con sede in UK, ovvero il nome e l'indirizzo del Food Business Operator-FBO. Il nome e l'indirizzo di tale soggetto non deve essere per forza preceduto da alcuna dicitura che lo qualifichi. Per il resto le indicazioni obbligatorie sono le medesime di cui al REG UE n. 33/2019 applicabile in UE, con alcune precisazioni di cui sotto.
Lingua
Le indicazioni obbligatorie devono essere riportate in lingua inglese. Facoltativamente è consentito aggiungere una diversa lingua.
Allergeni
L’informazione che deve obbligatoriamente essere tradotta in lingua inglese è la dichiarazione sugli allergeni, incluso il termine "contiene”. Si prega di utilizzare la seguente formula: “contains sulphites”.
Contenuto netto
La misura del contenuto in bottiglia può essere espressa in: l, cl o ml.
Paese di origine
È ammesso l'utilizzo della forma abbreviata ad esempio "made in UK" per indicare il paese di origine. È inoltre possibile utilizzare la forma abbreviata "UK" all'interno dell'indirizzo della parte commerciale interessata.
Indicazioni geografiche
Il Regno Unito costituirà il proprio sistema di riconoscimento delle indicazioni geografiche.
- Indicazioni geografiche UE registrate prima del 1° gennaio 2021: tutte le indicazioni geografiche EU registrate al 31.12.2020 saranno riconosciute in UK in forza dell’accordo di recesso.
- Indicazioni geografiche UE non registrate entro il 1° gennaio 2021: sarà necessario presentare la richiesta secondo il sistema inglese, se si intende registrare in UK, o europeo, se si intende registrare in Irlanda del Nord.
Divieto di richiedere le seguenti informazioni in etichetta
a) la data di confezionamento;
b) la data di imbottigliamento;
c) la data di produzione o fabbricazione;
d) la data di scadenza;
e) la data di durabilità minima.
In deroga alla lettera e) del primo comma, una Parte può richiedere l'indicazione di una data di durabilità minima, quando a causa dell'aggiunta (o della mancata aggiunta) di ingredienti, i vini potrebbero avere una data di durata minima più breve. Questo potrebbe essere, in futuro, il caso per i vini dealcolizzati.
Avvertenze per la salute
Le linee guida (vedasi: Best practice) non sono obbligatorie, ma se l’importatore chiede che il logo sia inserito (significa che ha aderito al programma del gruppo Portman), l’azienda deve adeguarsi. In ogni caso è altamente consigliato riportare tali informazioni in etichetta.
Elementi minimi che dovrebbe avere l'etichetta

Esempio di messaggio con elementi aggiuntivi volontari:
Le aziende che vogliono utilizzare il logo o far riferimento al sito web devono ottenere un’autorizzazione da Drinkaware mediante un accordo di licenza a pagamento di utilizzo del marchio. Maggiori dettagli al seguente link https://resources.drinkaware.co.uk/products/logo-licence
Si ricorda che UK non ha recepito l'etichettatura nutrizionale obbligatoria di cui al Reg. UE 2117/2021.