Paese: Canada
Elemento scheda: Normativa: standard e pratiche enologiche

STANDARD E PRATICHE ENOLOGICHE

Si riporta il link per la lettura dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose: ACCORDO

Si copiano gli estratti dell'accordo interessanti per vini prodotti in Italia ed esportati in Canada

TITOLO II: PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Articolo 5: Riconoscimento reciproco delle pratiche e dei trattamenti enologici e delle specifiche dei prodotti

2. Il Canada autorizza l’importazione e la commercializzazione sul proprio territorio di vini originari della Comunità prodotti in conformità:

— delle pratiche e dei trattamenti enologici elencati nell’allegato I, punto B, e

— delle specifiche dei prodotti previste nell’allegato II, punto B.

  • Sotto il testo dell'allegato I, punto B: 

Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari della Comunità secondo le seguenti prescrizioni o secondo le condizioni previste dalla normativa comunitaria:

1. arieggiamento con ossigeno o immissione di argon o azoto,

2. trattamento termico,

3. impiego nei vini secchi di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi,

4. centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato,

5. utilizzazione di lieviti per vinificazione,

6. impiego di preparazioni di scorze di lieviti,

7. impiego di polivinilpolipirrolidone,

8. impiego di batteri lattici in sospensione vinica,

9. aggiunta di una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:

i) aggiunta di:

— fosfato diammonio o solfato di ammonio,

— solfito di ammonio o bisolfito di ammonio,

ii) aggiunta di dicloridrato di tiamina,

10. impiego di anidride carbonica, di argon o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria,

11. aggiunta di anidride carbonica,

12. impiego di anidride solforosa, bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio,

13. aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio,

14. aggiunta di acido L-ascorbico,

15. aggiunta di acido citrico, ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale nel vino trattato non sia superiore a 1 g/l,

16. impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 g/l, espressa in acido tartarico,

17. impiego di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione:

— tartrato neutro di potassio,

— bicarbonato di potassio,

— carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale

doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico,

— preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato,

— tartrato di calcio o acido tartarico,

18. chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze d'uso enologico:

— gelatina alimentare,

— bentonite,

— colla di pesce,

— caseina e caseinato di potassio,

— albumina d'uovo, albumina del latte,

— caolino,

— pectinasi,

— diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,

— tannino,

— preparati enzimatici di betaglucanasi,

19. aggiunta di tannino,

20. trattamento dei vini bianchi o dei mosti bianchi con carbone per uso enologico (carbone attivato),

21. trattamento di:

— vini bianchi e rosati, con ferrocianuro di potassio,

— vini rossi, con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, a condizione che il vino così trattato contenga residui di ferro,

22. aggiunta di acido metatartarico,

23. impiego di gomma arabica o di acacia, dopo il completamento della fermentazione,

24. impiego di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza,

25. impiego, per l'elaborazione dei vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento:

— di alginato di calcio, oppure

— di alginato di potassio,

26. impiego di solfato di rame,

27. aggiunta di bitartrato di potassio o tartrato di calcio per favorire la precipitazione del tartaro,

28. aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi,

29. impiego di solfato di calcio per la produzione di alcuni vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate,

30. impiego di resina di pini di Aleppo per il vino da tavola «retsina», che può essere prodotto esclusivamente sul territorio della Grecia, alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria,

31. aggiunta di lisozima;

32. elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino,

33. impiego di un'uureasi per diminuire il tenore in urea nei vini,

34. aggiunta di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per lo zuccheraggio del vino,

35. parziale concentrazione mediante procedimenti fisici, compresa l'osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale del mosto di uve o del vino,

36. aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino,

37. aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi.

L'allegato è stato recentemente modificato da: Decisione n. 1/2024 del comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose, del 4 aprile 2024, che modifica gli allegati I, III a), III b), IV a) e VI dell’accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose [2024/1215]

Le modifiche entraranno in vigore a partire dal 1 GIUGNO 2025

  • Sotto il testo dell'allegato II, punto B: 

A norma dell'articolo 5 dell'accordo il Canada autorizza l'importazione e la commercializzazione sul suo territorio di vini originari della Comunità rispondenti ai seguenti requisiti relativi alla composizione e ad altre specifiche dei prodotti:

1. Per vini diversi da quelli di cui al punto 2, i limiti per i seguenti parametri sono fissati come segue.

1.1. Titolo alcolometrico:

a) titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5 % e non superiore a 20 %, tranne per alcuni vini di qualità psr che hanno un alto tenore di zucchero residuo senza essere stati sottoposti ad arricchimento, per i quali il titolo alcolometrico effettivo può essere inferiore a 8,5 % ma non inferiore a 4,5 %;

b) titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 20 %, tranne per alcuni vini che hanno un alto tenore di zucchero residuo senza essere stati sottoposti ad arricchimento, per i quali il titolo alcolometrico totale può superare il limite del 20 %.

1.2. Acidità volatile:

a) per i vini diversi da quelli di cui alla lettera b), non superiore a 1,20 g/l, espressa in acido acetico (20 meq/l);

b) per i seguenti vini specifici: 

i) vini originari della Germania:

1) 1,8 g/l (30 meq/l) per vini di qualità prodotti in regioni determinate che hanno diritto alla designazione «Eiswein» o «Beerenauslese»;

2) 2,1 g/l (35 meq/l) per vini di qualità prodotti in regioni determinate che hanno diritto alla designazione «Trockenbeerenauslese»;

ii) per taluni vini originari della Francia, dell'Italia e del Regno Unito, come previsto dalla normativa comunitaria: 1,5 g/l (25 meq/l);

iii) vini originari dell'Austria:

1) 1,8 g/l (30 meq/l) per vini di qualità prodotti in regioni determinate che hanno diritto alla designazione «Beerenauslese» o «Eiswein»;

2) 2,4 g/l (35 meq/l) per vini di qualità prodotti in regioni determinate che hanno diritto alle designazioni «Ausbruch», «Trockenbeerenauslese» o «Strohwein».

1.3. Acidità totale: non inferiore a 3,5 g/l, espressa in acido tartarico.

1.4. Anidride solforosa totale:

a) per i vini diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d) ed e):

— vini rossi: non superiore a 160 mg/l. Se il tenore di zucchero residuo è superiore a 5 g/l, il limite massimo non dev'essere superiore a 210 mg/l,

— vini bianchi: non superiore a 210 mg/l. Se il tenore di zucchero residuo è superiore a 5 g/l, il limite massimo non dev'essere superiore a 260 mg/l;

b) per i vini spumanti: non superiore a 235 mg/l;

c) non superiore a 300 mg/l per determinati vini, con tenore di zucchero residuo superiore a 5 g/l, come previsto dalla normativa comunitaria;

d) non superiore a 350 mg/l per vini che hanno diritto alla designazione «Auslese», se il loro tenore di zucchero residuo è superiore a 5 g/l;

e) non superiore a 400 mg/l per i seguenti vini, con tenore di zucchero residuo superiore a 5 g/l:

i) vini di qualità prodotti in regioni determinate che hanno diritto alle designazioni «Ausbruch», «Ausbruchwein», «Beerenauslese», «Eiswein» o «Trockenbeerenauslese»;

ii) i seguenti vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate:

— Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-duMont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'aubance, Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux de Saumur, Graves Supérieures, Jurançon, Pacherenc de Vic Bihl, Alsace e Alsace grand cru, designati con i termini «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles»;

iii) i seguenti vini dolci di qualità prodotti in regioni determinate da uve stramature e i seguenti vini dolci di qualità prodotti in regioni determinate da uve resinate originarie della Grecia, con un tenore di zucchero residuo, espresso in zucchero invertito, non inferiore a 45 g/l ed aventi diritto ad una delle seguenti denominazioni di origine: Samos, Rhodes, Patras, Rio Patron, Kephalonia, Limnos, Sitia, Santorini, Nemea, Daphnes.

2. Per i vini liquorosi, i limiti per i seguenti parametri sono fissati come segue:

2.1. Titolo alcolometrico: titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % e non superiore a 22 %;

2.2. anidride solforosa totale: non superiore a 150 mg/l. Se il tenore di zucchero residuo è superiore a 5 g/l, il limite massimo non dev'essere superiore a 200 mg/l;

3. L'aggiunta di acqua è vietata, salvo se necessaria per precise esigenze tecniche.

 

LE TABELLE SOTTO SONO IN VIA DI REVISIONE DAL TEAM DEL SERVIZIO GIURIDICO 

PRATICHE ENOLOGICHE / ADDITIVI / COADIUVANTI

LIMITI AMMESSI

Solfato di rame 

Espresso come rame nel prodotto finito

0,0001 %

Carbammato di etile 

  • Vini da tavola

30 ppb

  • Vini liquorosi

100 ppb

Solfati solubili 

Espressi come solfato di potassio

0,2 % Peso per volume

Anidride solforosa 

Libera

70 ppm

Totale

350 ppm

Acidità volatile 

Espressa come acido acetico

0,24 % Peso per volume

Tartrato acido di potassio    

0,42%

Acido citrico 

GMP*

Acido fumarico

GMP

Acido lattico 

GMP

Acido malico 

GMP

Acido tartarico 

GMP

Gomma arabica 

GMP

Carbone attivo 

GMP

Poliaspartato di potassio 0.01%

Agar

GMP

Bentonite

GMP

Caseina 

GMP

Terra diatomacea/Farina fossile 

GMP

Albumina 

GMP

Gelatina 

GMP

Colla di pesce

GMP

Diossido di silicio

GMP

Tannini (Espresso come acido tannico)

200 ppm

Polivinilpirrolidone PVPP                                  

2 ppm

Carbonato di calcio 

Nella misura in cui il contenuto di acido tartarico nel prodotto finito non sia inferiore allo 0,15% del peso per volume

Bicarbonato di potassio 

GMP

Carbonato di potassio 

GMP

Ossigeno

GMP

Enzimi (amilasi e pectinasi)

GMP

Fosfati di ammonio 

GMP

Polidimetilsilossano

10 ppm

Lievito 

GMP

Carbossimetilcellulosa di sodio                  

0,01%    

Succo d'uva concentrato

GMP

Acido ascorbico 

GMP

Caramello

GMP

Brandy, fruit spirit o alcohol derivato dalla fermentazione alcolica

GMP

Biossido di carbonio

GMP

Acido eritorbico 

GMP

Ozono

GMP

Acido sorbico 

500 ppm

Acido metatartarico

0,01%

Trucioli di rovere

GMP

Bitartrato di potassio

0,42%

Mannoproteine di lieviti

0,04%

Resine a scambio ionico

GMP

Good Manufacturing Practices (norme di buona fabbricazione).

MRL-LIMITI - (Limite massimo di pesticidi residui)

Iprodione

5 ppm

Procimidone

1 ppm

SAQ (Québec)

Parametri analitici (SAQ)

Limiti massimi

Alcol (presente/dichiarato)

±1,0% v/v (vino da tavola)

± 0,5% v/v (vini fortificati)

Acido Sorbico o Sorbato di potassio

200 mg/l (o 500 ppm se il contenuto di zucchero residuo è > 10 g/l

Acidità volatile (espressa come acido solforico)

0,98 g/l

Anidride solforosa, inclusi i sali

  • Libera

70 ppm

  • Totale

350 ppm

Anidride Solforosa nei vini biologici

  • Meno di 5% residuo zuccherino
  • 100 ppm totali / 30 ppm libera 
  • Tra 5% e 10% di residuo zuccherino
  • 150 ppm totali / 35 ppm libera
  • Maggiore di 10% di residuo zuccherino
  • 250 ppm totali / 45 ppm libera

Dimetildicarbonato (DMDC)

200 ppm

Ferrocianuro di potassio

  • 0,5 ppm
  • 0,21 ppm del cianuro totale

Solfati solubili  

2,000 ppm

Rame 

1 ppm

Arsenico 

0,1 ppm

Piombo 

0,2 ppm

Alcol Metilico

420 ppm

Ocratossina A 

2 ppb

Gli unici conservanti permessi nel vino dalla SAQ sono l’anidride solforosa, l’acido ascorbico, l’acido sorbico o il sorbato di potassio. Per un elenco completo ed esaustivo, si rimanda al sito Internet della SAQ www.saq-b2b.com/wx/en.

MRL-LIMITI SAQ (Québec) - (Limite massimo di pesticidi residui)

Iprodione

5 ppm

Procimidone

1 ppm

Residui di pesticidi

Standard individuati per le uve dalla PMRA

Altri agrofarmaci*

0,1 ppm

*Per i residui di pesticidi non stabiliti dalla Health Canada Pest Management Regulatory Agency (PMRA), il limite massimo permesso è di 0,1ppm per ciascun prodotto alimentare.

Liquor Control Board of Ontario (LCBO) / Alberta Gaming & Liquor Commission (AGLC)

Parametri analitici (LCBO/AGLC)

Limiti massimi

Arsenico

100 μg/l

Alcol metilico

400mg/l

Cadmio

20 μg/l

Cobalto

20 μg/l

Rame 

1,0 mg/l

Glicole dietilenico

10 mg/l

Alcol etilico (presente vs. dichiarato)

  • Vini da tavola

±1,0 %v/v

  • Vini fortificati

±0,5 %v/v

  • Prodotti non soggetti a standard

±0,5 %v/v

Carbammato di etile*

  • Vini da tavola

30 μg/l

  • Vini fortificati

100 μg/l

Piombo

200 μg/l

Metanolo

400 mg/l

Zucchero

Nessun limite

Ocratossina A

2 μg/l

Sodio 

500 mg/l

Acido sorbico: 

se alcol < 9% o zucchero > 10g/l o se in contenitori diversi dal vetro   

200 mg/l

500 mg/l

Anidride solforosa

Nei vini da agricoltura convenzionale

Libera

  • Residuo zuccherino > 35 g/l

70 mg/l

  • Residuo zuccherino < 35 g/l

50 mg/l

Totale

  • Residuo zuccherino > 35 g/l

400 mg/l

  • Residuo zuccherino < 35 g/l

300 mg/l

Nei vini biologici

Libera

  • Residuo zuccherino < 50 g/l

30 mg/l

  • Residuo zuccherino: 50 g/l – 99 g/l

35 mg/l

  • Residuo zuccherino > 99 g/l

45 mg/l

Totale

  • Residuo zuccherino < 50 g/l

100 mg/l

  • Residuo zuccherino: 50 g/l e 99 g/l

150 mg/l

  • Residuo zuccherino > 99 g/l

250 mg/l

Torbidità

  • Vino bianco

5 NTU

  • Vino rosso

10 NTU

  • Vino rosato

8 NTU

  • Vini bianchi non filtrati con >12% alc. e zuccheri riducenti <6 g/l

6-10 NTU

  • Vini rossi non filtrati con >13% alc. e zuccheri riducenti <6 g/l

11-25 NTU

  • Vini rosati non filtrati con >12% alc. e zuccheri riducenti <6 g/l

9-15 NTU

Acidità volatile (espressa come acido acetico)

  • Vini da tavola

1,30 g/l

  • Vendemmia tardiva

1,50 g/l

  • Selezione speciale di vendemmia tardiva

1,80 g/l

*Per le altre province, rivolgersi ai vari Liquor Control Boards.

MRL-LIMITI LCBO (Ontario)

Agrofarmaci

Livello di concentrazione massimo

Carbaril

800 µg/l

Cipermetrina*

500 µg/l

Iprodione

2,000 µg/l

Malathion*

1,000 µg/l

Miclobutanil

1,000 µg/l

Procimidone

1,000 µg/l

Altri agrofarmaci   

100 µg/l

*in fase di revisione

Agrofarmaci testati periodicamente nelle bevande alcoliche in LCBO

Carbaril (Sevin)

Euparen (Diclofluanide)

Miclobutanile

Estere di clorpirifos metile

Fenarimol

Paratione

Diazinone

Guthion (Fenarimol)

Fosalone

Dicloran

Imidan (Phomet)

Procimidone

Dicofol

Iprodione (Rovral)

Triadimefon

Dimetoato

Methiocarb (Mesurol)

Vinclozolin