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Paese: Brasile
Elemento scheda: Etichettatura

ETICHETTATURA

Rif.  

Elementi obbligatori  

Altezza minima dei caratteri  

Posizione  

1  

Nome del prodotto (classe) 

Colore e Tenore zuccherino 

 >2 mm  

(750 ml) 

Etichetta anteriore 

2   

Paese d'origine 

>1 mm 

Etichetta posteriore 

3  

Titolo alcolometrico  

>1 mm 

Etichetta anteriore 

4   

Dichiarazione del volume 

>4 mm 

(750 ml) 

Etichetta anteriore 

5  

Avvertenze sulla salute 

>1 mm 

Etichetta posteriore  

6  

Nome e indirizzo  

>1 mm 

Etichetta posteriore 

7  

Numero identificativo dell’impresa  

> 2 mm 

(750 ml) 

Etichetta posteriore  

8   

Elenco degli ingredienti e additivi 

> 1 mm 

Etichetta posteriore 

9  

Allergeni e glutine  

>2 mm 

Etichetta posteriore 

10  

Numero di lotto  

>1 mm 

Etichetta posteriore  

11  

Data di scadenza  

>1 mm 

Etichetta posteriore 

12 

Marchio 

Etichetta anteriore 

Lingua 

Tutte le informazioni obbligatorie devono essere redatte in lingua portoghese.  

È consentito mantenere le diciture anche in altre lingue. 

Per i prodotti importati, quando l’etichetta originale è in un’altra lingua, deve, attraverso l’apposizione di un’etichetta complementare, riportare le informazioni in portoghese. 

L'apposizione dell'etichetta può essere fatta sia all'origine che a destinazione e, in quest'ultimo caso, la domanda deve essere presentata prima della sua commercializzazione 

Riferimenti 

1 Nome del prodotto (classe), colore e tenore zuccherino 

È obbligatorio riportare la categoria/denominazione del prodotto, il colore e il contenuto di zuccheri totale. 

Le dimensioni dei caratteri della categoria/denominazione del prodotto variano in base alla capacità nominale del contenitore (I.N. MAPA n. 55/2002). 

Capacità del contenitore (ml) 

Altezza minima dei caratteri (mm) 

Fino a 600 

1,5 

Compresa tra 600 e 1000 

2,0 

Compresa tra 1000 e 2500 

3,0 

Compresa tra 2500 e 4000 

4,0 

Maggiore di 4000 

6,0 

Classificazione per classe, colore e zuccheri  

Il Brasile opera una classificazione del vino in base a classe, colore e contenuto zuccherino.  

I vini sono classificati come segue: 

Classe (tipo) 

Caratteristiche 

Vinho de mesa

- Titolo alcolometrico compreso tra 8,6% e 14% v/v a 20°C  

- Può contenere fino a 1 atm di pressione a 20°C 

- Può essere vinificato da varietà appartenenti alla specie vitis vinifera o da varietà americane o da ibridi. 

Denominazione: 
Vinho de Mesa + (classificação quanto à cor)3 + (classificação quanto ao teor de açúcar)
Vinho de Mesa de Viníferas1 + (classificação quanto à cor)3 + (classificação quanto ao teor de açúcar)4 
Vinho de Mesa de Americanas2 + (classificação quanto à cor)3 + (classificação quanto ao teor de açúcar)4

1 È il vino prodotto esclusivamente con uve delle varietà Vitis vinifera

2 È il vino prodotto con uve del gruppo delle uve americane e/o ibride, che può contenere vini delle varietà Vitis vinifera

3 I vini sono classificati in base al colore come rossi, rosati o rosè e bianchi 

4 In conformità con la classificazione stabilita nei parametri analitici di questa bevanda

- Prodotto a partire da mosto d'uva

Vinho fino

- Titolo alcolometrico compreso tra 8,6% e 14% v/v a 20°C  

- Caratteristiche organolettiche ottimizzate.

Vinho Fino + (classificação quanto à cor)1 + (classificação quanto ao teor de açúcar)2

I vini sono classificati in base al colore come rossi, rosati o rosè e bianchi 
In conformità con la classificazione stabilita nei parametri analitici di questa bevanda

-Vini ottenuti esclusivamente uve di Vitis Vinifera del gruppo Nobile 

Vinho frisante

- Titolo alcolometrico compreso tra 7% e 14% v/v a 20°C 

- Pressione minima da 1,1 bar a 2,0 bar a 20°C, naturale o gassificato 

Denominazione: 

Vinho Frisante + (classificação quanto à cor)3 + (classificação quanto ao teor de açúcar)4

Vinho Frisante Natural1 + (classificação quanto à cor)3 + (classificação quanto ao teor de açúcar)4

Vinho Frisante Gaseificado2 + (classificação quanto à cor)3 + (classificação quanto ao teor de açúcar)4

1 Vino frizzante la cui anidride carbonica proviene dalla fermentazione può essere denominato vino frizzante naturale 
2 È consentito l'uso di anidride carbonica, ma il prodotto deve essere denominato Vino Frizzante Gassificato 
3 I vini sono classificati in base al colore come rossi, rosati e bianchi 
4 In conformità con la classificazione stabilita nei parametri analitici di questa bevanda

- Può essere ottenuto a partire da mosto d'uva, vinho de mesa o vinho fino, vinho leve oppure da una miscela di questi prodotti

Vinho leve

- Titolo alcolometrico compreso tra 7% e 8,5% v/v a 20°C 

- Ottenuto dalla fermentazione degli zuccheri naturali delle uve, prodotti durante la raccolta nelle zone di produzione 

Denominazione: 

Vinho Leve + (classificação quanto à cor)1 + (classificação quanto ao teor de açúcar)2

1 I vini sono classificati in base al colore come rossi, rosati e bianchi 
2 In conformità con la classificazione stabilita nei parametri analitici di questa bevanda

Ottenuto a partire da mosto d'uva

Espumante/ Espumante natural 

- Titolo alcolometrico compreso tra 10% e 13% v/v a 20°C 

- L'anidride carbonica è ottenuta esclusivamente dalla seconda fermentazione di vino in bottiglie (metodo tradizionale) o in contenitori grandi (metodo Charmat) con una pressione minima di 4 bar (atm) a 20°C.   

-Ottenuto da mosto d'uva  di Vitis viniferea; il vino prodotto con la Vitis Vinifera ha grado alcolico minimo di 9%; o una miscela di questi prodotti.* 

Denominazione: 

(Vinho)1 + Espumante + (classificação quanto à cor)2 + (classificação quanto ao teor de açúcar)3

(Vinho)1 + Espumante Natural + (classificação quanto à cor)2 + (classificação quanto ao teor de açúcar)3

1 È consentito l'uso del termine “Vino” preceduto dal termine ‘Spumante’ o “Spumante Naturale” nella denominazione di questo prodotto, dato che lo Spumante è una delle classi del Vino
2 I vini sono classificati in base al colore come rossi, rosati e bianchi. La denominazione di Spumante o Spumante Naturale deve essere accompagnata dalla classificazione in base al colore, allo stesso modo del vino da tavola
3 La denominazione di Spumante o Spumante Naturale deve essere accompagnata dalla classificazione relativa al
contenuto di zucchero. In conformità con la classificazione prevista dai parametri analitici di questa bevanda

 

Vinho moscato espumante / vinho moscatel espumante

- Titolo alcolometrico compreso tra 7% e 10% v/v a 20°C 

- Vino la cui anidride carbonica proviene dalla fermentazione in un recipiente chiuso di mosto o mosto conservato di uve Moscatel, con una pressione minima da 4 atm a 20°C e con residuo zuccherino di almeno 20 grammi 

Denominazione: 

Vinho Moscato Espumante + (classificação quanto à cor)1

Vinho Moscatel Espumante + (classificação quanto à cor)1

1 I vini sono classificati in base al colore come rosati e bianchi.

Vinho gaseificado

- Titolo alcolometrico compreso tra 7% e 14% v/v a 20°C 

- Vino ottenuto con l'aggiunta di anidride carbonica pura, mediante qualsivoglia processo, con una pressione minima tra 2,1 bar e 3,9 bar a 20°C 

Denominazione: 

Vinho Gaseificado + (classificação quanto à cor)1 + (classificação quanto ao teor de açúcar)2

1 I vini sono classificati in base al colore come rossi, rosati e bianchi 
2 In conformità con la classificazione stabilita nei parametri analitici di questa bevanda

Può essere ottenuto a partire da mosto d'uva, vinho de mesa o vinho fino, vinho leve o da una miscela fra questi prodotti.

Vinho licoroso

- Titolo alcolometrico compreso tra 14% e 18% v/v a 20°C 

- È ammesso l'utilizzo di alcol etilico per uso alimentare di origine agricola, di mosto concentrato, mistela semplice, zucchero d'uva e caramello 

Denominazione: 

Vinho Licoroso + (classificação quanto à cor)1 + (classificação quanto ao teor de açúcar)2

1 I vini sono classificati in base al colore come rossi, rosati e bianchi 
2 In conformità con la classificazione stabilita nei parametri analitici di questa bevanda

Può essere ottenuto a partire da mosto d’uva, vinho de mesa o vinho fino, oppure da una miscela di questi prodotti

*Nota: I vini frizzanti ai quali è stata aggiunta l’anidride carbonica devono riportare tale informazione in etichetta, separata dalle altre indicazioni, con le diciture “con gas aggiunti” o “gas aggiunti” stampate in caratteri uniformi e di colore e dimensione grafica uguale al nome del prodotto. 

Classificazione in base al colore

Rosso: Tinto 

Bianco: Branco 

Rosato: Rosado

Classificazione in base al tenore zuccherino

Contenuto zuccherino 

Tipo 

Vinho de mesa, Vinho frisante, Vinho fino, Vinho leve 

≤ 4g/l 

Secco – Seco 

> 4g/l e  25g/l 

Abboccato – Demi-sec / Meio-Seco 

25g/l e  80g/l 

Dolce – Sauve / Doce 

Espumante/ espumante natural

≤ 3g/l 

Pàs dosé– Nature 

> 3g/l e ≤  8g/l 

Extra Brut

8g/l e ≤ 15g/l 

Brut

15g/l e ≤ 20g/l 

Secco o Dry – Sec / seco 

20g/l e ≤ 60g/l 

Demi-sec, Meio-seco

Maggiore di 60g/l 

Dolce – Doce 

Vini gassificati 

Fino a 20g/l 

Secco – Seco 

Compreso tra 20g/l e 60g/l 

Abboccato o semi-dolce – Meio-seco / meio-doce 

Maggiore di 60g/l 

Dolce – Doce 

2 Paese d'origine  

La dichiarazione del Paese d'origine è obbligatoria e deve essere riportata in una delle seguenti diciture: 

“fabricado em ...” – “produto ...” or “indústria ...”  

3 Titolo alcolometrico  

Non essendo specificata dalla normativa brasiliana, alcuna modalità di indicazione della dicitura in esame, si fa riferimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea:  

  • "xx,x % vol" 

  • "alc xx,x% vol" 

Il Brasile ha un limite di tolleranza all'alcol di +/- 0,5% vol. 

4 Dichiarazione del volume 

Il volume deve essere riportato utilizzando il sistema metrico decimale. 

È possibile far precedere il volume dalle seguenti espressioni: "CONTEÚDO" o "Conteúdo" o "Volume Líquido". 

 

5 Avvertenze sulla salute 

Per le bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore ai 13% alc./vol. è obbligatorio riportare in etichetta l'avvertenza sanitaria in grassetto. La dicitura da riportare in portoghese è la seguente: 

"Evite o consumo excessivo de álcool" (“Evitare il consumo eccessivo di alcool”). 

6 Nome e Indirizzo  

La ragione sociale e l’indirizzo dell’importatore e del produttore/imbottigliatore devono comparire sull’etichetta.  

Per quanto concerne le diciture da utilizzare per il produttore/imbottigliatore, di seguito alcuni esempi: “Produzido e engarrafado por” / “Engarrafado por” / “Produzido por” 

Per quanto concerne le diciture da utilizzare per l’importatore, è ammessa per esempio la seguente dicitura: “Importado por”. 

Deve, inoltre, essere riportato il n° di sezione CNPJ dello stabilimento dell'importatore. 

7 Numero identificativo dell’impresa  

Il nome e indirizzo dell'importatore devono essere integrati con il numero identificativo dell’impresa importatrice.  

Per un prodotto importato, è obbligatorio riportarlo in etichetta la seguente dicitura: “Registro do Importador no Mapa: xxx ” 

Per l’altezza, si prega di prendere visione di quanto riportato alla voce “Nome del prodotto”. 

Inoltre, si invita a riportare la dicitura in esame in caratteri di dimensioni almeno pari a 30 mm in larghezza, rispettando la distanza dalle altre informazioni pari almeno a 1 mm, su uno sfondo a tinta unita e in un colore contrastante.  

8 Elenco degli ingredienti e additivi 

I prodotti vitivinicoli parrebbero esenti ma per la gerarchia delle fonti è obbligatorio indicare in etichetta gli ingredienti. 

Gli ingredienti, gli additivi e i conservanti utilizzati nell'elaborazione del vino e presenti nel prodotto finale devono essere indicati in etichetta con il loro nome oppure con i loro codici identificativi e con la classe di appartenenza dell'additivo.  

L'elenco degli ingredienti deve essere preceduto dalle diciture "ingredientes:" o "ingr:" seguita dai relativi ingredienti elencati in ordine decrescente di peso. 

Gli additivi alimentari devono essere riportati nell'elenco degli ingredienti dopo gli altri ingredienti, attraverso la principale funzione tecnologica dell'additivo alimentare nella bevanda.  

Deve essere indicato come segue: 

I - nome completo dell'additivo alimentare; oppure  

II - numero dell'additivo alimentare nella numerazione internazionale del Codex Alimentarius (INS). 

Ad esempio: "ingredientes: fermentado de uva; conservante INS 220". 

9 Allergeni e glutine 

Tutte le etichette devono riportare un'avvertenza che indichi gli allergeni utilizzati nella fase di produzione e che potrebbero essere presenti nel prodotto finito per contaminazione indiretta.  

L'avvertenza deve essere riportata immediatamente sotto l’elenco degli ingredienti, deve essere chiaramente leggibile: si dovranno quindi utilizzare caratteri maiuscoli, il grassetto e un colore a contrasto rispetto allo sfondo dell'etichetta; l'altezza minima dei caratteri è di 2 mm e non può comunque essere minore del formato utilizzato per la lista degli ingredienti. 

Allergeni quali uova (ovos), pesce (peixe) e latte (leite) potrebbero essere presenti nel vino.  

Si raccomanda pertanto di dichiararli secondo uno dei formati seguenti: 

‘ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS/PEIXES/LEITES’ 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE OVOS/PEIXES/LEITES’ 

ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS/PEIXES/LEITES E DERIVADOS’  

L’etichetta deve riportare una dichiarazione che indichi se il prodotto contiene o meno glutine, utilizzando una delle seguenti diciture (in caratteri maiuscoli): 

“CONTÉM GLÚTEN”  

“NÃO CONTÉM GLÚTEN”  

10 Numero di lotto 

Il lotto può essere costituito da un codice chiave (determinato dal fabbricante o dal produttore) preceduto dalla lettera “L”, che deve essere a disposizione dell'autorità competente e figurare sulla documentazione commerciale utilizzata per il commercio del vino. In alternativa il lotto può essere costituito dalla data di produzione, di confezionamento o di scadenza indicata almeno con “giorno + mese” o “mese + anno”. Si noti che se si utilizza una data di scadenza, vi sono requisiti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 31 del regolamento RDC 727/2022.

11 Data di scadenza 

Dal combinato disposto delle normative brasiliane, anche le bevande alcoliche (compreso il vino) con un titolo alcolometrico superiore a 10%  vol devono riportare la data di scadenza, preceduta da una delle seguenti espressioni: 

a) "consumir antes de..."; (da consumarsi entro il) 

b) "válido até..."; (valido fino a) 

c) "validade..."; (validità) 

d) "val:...";  

e) "vence..."; (scadenza) 

f) "vencimento..."; (scadenza) 

g) "vto:..."; 

h) "venc:...."; ou 

i) "consumir preferencialmente antes de..." (da consumarsi preferibilmente entro il). 

La dichiarazione deve essere seguita:  

  • Dalla data, contenente almeno il giorno e il mese, per i prodotti di durata pari a tre mesi o meno;  

  • oppure dal mese e dall'anno, per i prodotti con una scadenza superiore a tre mesi. 

12 Marchio 

Deve essere riportato nell'etichetta anteriore. 

13 Annata, varietà e indicazione geografica  

Le dichiarazioni relative all’annata, la varietà e l’indicazione geografica sono facoltative.  

Ulteriori aspetti: 

Logo donna incinta 

Il disegno di legge 4259/20 è stato presentato al parlamento brasiliano nell’agosto 2020 e propone di rendere obbligatori gli avvertimenti sulle etichette delle bevande alcoliche sui rischi del consumo di alcol da parte delle donne incinte. 

Prodotti biologici  

È possibile etichettare come “prodotto biologico” i prodotti biologici certificati a base di un solo ingrediente. Per i prodotti realizzati a partire da più di un ingrediente, compresi gli additivi, in cui non tutti gli ingredienti siano di origine biologica certificata, è possibile utilizzare le seguenti modalità di etichettatura: 

  • Minimo 95% di ingredienti biologici certificati = “prodotto biologico”; 

  • Ingredienti biologici certificati compresi tra un minimo del 70% e un massimo del 95% = “prodotto con ingredienti biologici”. L’etichetta deve elencare le proporzioni degli ingredienti biologici e non-biologici; 

  • I prodotti con meno del 70% di ingredienti biologici certificati non possono riportare la dicitura "biologico" in etichetta. 

Per poter commercializzare un prodotto biologico importato in Brasile è necessaria una certificazione rilasciata da un ente di valutazione della conformità biologica accreditato presso il MAPA. Le certificazioni per il biologico devono essere presentate al momento della registrazione del prodotto. (si veda di seguito: "Procedure per l'esportazione"). 

Tutti gli operatori della filiera devono essere certificati secondo il regolamento biologico brasiliano. 

Il Brasile utilizza un logo nazionale obbligatorio per i prodotti biologici certificati che si applica sia ai prodotti nazionali che a quelli importati. 
prodotti nazionali e importati. L'etichetta ufficiale (SisOrg - Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade OrgânicaI) è 
obbligatoria, con due versioni (una per la certificazione di audit e una per il sistema di garanzia partecipativa 
(PGS) come mostrato di seguito 

Affinché i prodotti biologici importati possano essere venduti in Brasile, il prodotto deve essere certificato da un organismo di valutazione della conformità biologica accreditato dal MAPA o dall'agenzia federale INMETRO. Il Brasile non ha accordi di equivalenza con nessun paese. Pertanto, chiunque desideri esportare prodotti biologici in Brasile deve essere certificato da un organismo di certificazione terzo autorizzato ad operare in Brasile. La certificazione biologica deve essere presentata al momento della registrazione del prodotto (fare riferimento alle Procedure di importazione di seguito). 

Protezione della proprietà intellettuale in Brasile  

L'Istituto nazionale di proprietà industriale (INPI) è l'organismo governativo ufficiale responsabile dei diritti di proprietà industriale in Brasile. L'INPI è un'autarchia federale del Ministero dell'industria, del commercio con l'estero e dei servizi. INPI è responsabile della registrazione del marchio e del brevetto. Le domande straniere devono avere un rappresentante personale straniero stabilito in Brasile. 

Le domande possono essere presentate tramite il sito web INPI - www.inpi.gov.br. 
Il Brasile è diventato membro del protocollo di Madrid il 2 ottobre 2019, quindi ora è anche possibile ottenere protezione in Brasile attraverso il sistema OMPI. 

Termini aggiuntivi  

È possibile utilizzare il termine “Riserva” per i vini da tavola alle seguenti condizioni: 

  • per i vini rossi: si sia osservato un periodo di invecchiamento pari ad almeno 18 mesi; 

  • per i vini bianchi e rosati: si sia osservato un periodo di invecchiamento pari ad almeno 12 mesi. 

La dicitura “Riserva speciale” può essere usata laddove siano soddisfatte le condizioni di cui sopra, almeno 6 mesi di detto invecchiamento sia avvenuto in contenitori di legno con una capacità massima di 600 litri e il periodo restante dell'affinamento sia avvenuto in bottiglia. 

Quesito indicazione del tenore zuccherino in etichetta: “Un cliente che esporta in Brasile mi chiede di formulare un’etichetta con l’indicazione di due tipologie zuccherine, “brut” ed “extra dry”. Giustifica la presenza della doppia categoria zuccherina in quanto mi riferisce che nel paese di destinazione non esiste la categoria extra dry, per cui è necessario inserire anche il termine brut. Come si interpreta la normativa brasiliana rispetto a questa materia?”.  

Risposta 

La normativa brasiliana in materia di produzione, circolazione e commercio del vino è il Decreto n°8.198 del febbraio 2014, attualmente in fase di modifica (Brazilian Draft Ordinance Act Nº. 374). 

Rispetto alle espressioni che indicano il tenore di zucchero nei vini spumanti, la legge brasiliana non è in linea con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.607/2009. 

Nella tabella in basso, si riportano le espressioni indicanti il tenore di zucchero previste dalla normativa brasiliana e da quella dell’Unione Europea. 

Termini 

Brasile 

UE 

Brut nature (UE), Nature (Brasile) 

≤ 3 g/l 

≤ 3 g/l 

Extra brut 

> 3 and ≤ 8 g/l 

≤ 6 g/l 

Brut 

> 8 and ≤ 15 g/l 

< 12 g/l 

Extra dry 

 

Tra 12 e 17 g/l 

Sec (BR) Dry (UE) 

> 15 and ≤ 20 g/l 

Tra 17 e 32 g/l 

Demi Sec (BR) – Demi Sec/abboccato/medium dry (UE) 

> 20 and ≤ 60 g/l 

Tra 32 and 50 g/l 

Doce (BR); Sweet/dolce (UE) 

> 60 g/l 

> 50 g/l 

 

Si conferma che l’espressione “extra-dry” non è, dunque, contemplata dalla normativa brasiliana. 

Nel caso dell’etichetta in oggetto, ritenendo che non sia consentito indicare due espressioni riferite al tenore di zucchero nella stessa etichetta (“Extra Dry” e “Brut”), si suggerisce di operare come segue: 

  • Nel caso in cui il tenore di zucchero del prodotto in oggetto sia ≤ 15 g/l, è consentito indicare l’espressione “Brut” in conformità con la normativa brasiliana – per la quale tale espressione è consentita per i prodotti > 8 e ≤ 15 g/l – e anche con la normativa dell’Unione Europea, la quale prevede che il tenore di zucchero del prodotto non può differire di oltre 3 grammi/litro da quello indicato in etichetta. Tenuto conto di tale ultima disposizione (stabilita dall’art. 58 del Reg. 607/2009), un prodotto “Extra Dry” di 15 g/l potrebbe essere indicato come “Brut” anche nell’UE tenuto conto della tolleranza di 3 g/l. 

  • Nel caso in cui il tenore di zucchero del prodotto in oggetto sia compreso tra 15 e 17 g/l, il vino non potrà essere etichettato come “extra-dry”, in quanto la categoria non è prevista dalla normativa brasiliana, ma dovrà essere etichettato come “Sec” o “Seco”, la cui espressione, secondo la normativa brasiliana, indica un vino spumante che contiene un tenore di zucchero compreso tra 15 e 20 gr/l.  

L’espressione “Sec” indicata su un’etichetta di un prodotto avente un tenore di zucchero tra 15 e 17 gr/l sarebbe in ogni caso conforme anche alla normativa UE, sempre tenendo conto dal regime di tolleranza di 3 g/l stabilito dall’art. 58, paragrafo 3, del Regolamento n.607/2009. 

 

Segue modello utile di etichetta: