Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 29-09-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 29-09-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Sierra de Salamanca].

(Comunicazione 29/09/2026, pubblicata in G.U.U.E. 29 settembre 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Sierra de Salamanca»

Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0631-AM03 — 30.6.2026

1.   Nome del prodotto

«Sierra de Salamanca»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑

DOP

☐

IGP

3.   Settore

☐

Prodotti agricoli

☑

Vini

☐

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Spagna

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Alimentación. Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios.

6.   Qualifica come modifica ordinaria

L’autorità competente ritiene che tutti i cambiamenti apportati con la modifica del disciplinare della DOP «Sierra de Salamanca» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso; infatti non può trattarsi di una modifica dell’Unione in quanto non corrisponde a nessuno dei casi contemplati all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia: non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica; non rischia di annullare il legame con la zona geografica; non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELL’UNIONE VIGENTE

Descrizione

La modifica è una riformulazione del testo con l’obiettivo di eliminare i riferimenti a norme modificate o abrogate, riscrivendolo in un modo più generico che non implichi modifiche successive in seguito agli aggiornamenti della normativa di attuazione.

La modifica interessa le sezioni 1.2 e 2 e la sezione 8, punto b.3), paragrafi 1, 3 e 4, del disciplinare e non interessa il documento unico.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE IN BASE AL TIPO DI VINO

Descrizione

La modifica adegua le caratteristiche organolettiche in modo che possano fare riferimento a descrittori valutabili mediante un panel di degustazione conforme ai principi della norma UNE-EN-ISO 17025. È inoltre aggiunta la descrizione aromatica dei vini bianchi e rosati invecchiati, in quanto mancante, ed è accorpata la descrizione dei vini rossi invecchiati e non invecchiati.

La modifica interessa la sezione 2, lettera b), del disciplinare e il punto 6 del documento unico.

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

MODIFICHE NEL CALCOLO DELL’INVECCHIAMENTO

Descrizione

È eliminata la data a partire da cui vengono calcolati i periodi di invecchiamento.

La modifica interessa la sezione 8, punto b.3), paragrafo 5 (che viene eliminato) del disciplinare e non interessa il documento unico.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

MODIFICHE DELLE NORME DI ETICHETTATURA

Descrizione

I comuni della zona delimitata, il cui nome in etichetta deve essere accompagnato dalla menzione «Vino de Pueblo», sono riconosciuti come unità geografiche più piccole, a condizione che almeno l’85 % delle uve utilizzate per la produzione del vino provenga da tale comune.

La modifica interessa la sezione 8, punto b.3) (a cui viene aggiunto un nuovo paragrafo 5), del disciplinare e il punto 11 del documento unico.

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

ELIMINAZIONE DELLA SEZIONE 9

Descrizione

È eliminata la sezione relativa all’autorità competente, all’organismo di controllo e alla metodologia di controllo in quanto non più necessaria nel disciplinare, conformemente alla normativa vigente.

La modifica interessa l’intera sezione 9, che viene eliminata interamente. La modifica non interessa il documento unico.

☐

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Sierra de Salamanca»

Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0631-AM03 — 30.6.2026

1.   Nome

«Sierra de Salamanca»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑

DOP

☐

IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Spagna

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

VINO — Vini bianchi e rosati

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Vini bianchi:

gialli e limpidi.

Vini rosati:

con tonalità che vanno dal rosa buccia di cipolla al rosa ciliegia. Limpidezza media e intensità poco elevata.

Odore

Vini bianchi:

sono caratterizzati da aromi fruttati e/o floreali e/o erbacei, senza odori sgradevoli.

Nei vini bianchi invecchiati possono comparire note che richiamano gli aromi di frutta secca e/o di lieviti e/o speziati e/o caramellati.

Vini rosati:

sono caratterizzati da aromi fruttati e/o floreali e/o erbacei, dall’intensità media e senza odori sgradevoli.

Nei vini rosati invecchiati possono comparire note che richiamano gli aromi di frutta secca e/o di lieviti e/o speziati e/o caramellati.

Sapore

Vini bianchi:

privi di difetti, con struttura media ed equilibrati.

Vini rosati:

struttura media, equilibrati e privi di difetti.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

—

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160


Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Anidride solforosa totale (mg/l):

160

se gli zuccheri residui sono inferiori a 5g/l;

250

se gli zuccheri residui sono pari o superiori a 5g/l.

☑

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

VINO — Vini rossi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Sono caratterizzati da un colore rosso e limpido.

Odore

Sono caratterizzati da aromi franchi, fruttati e/o floreali e/o erbacei, dall’intensità medio-alta e senza odori sgradevoli.

Nei vini rossi invecchiati possono comparire note legate all’invecchiamento.

Sapore

Sono equilibrati, privi di difetti, con acidità medio-alta e struttura medio-bassa.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

—

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

—

Acidità totale minima

4

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

11,0 per i vini rossi giovani;

12,0 per i vini rossi invecchiati in botti.

Acidità volatile massima (mEq/l):

13,33 per i vini giovani;

1,0 g/l (16,67 mEq/l) fino al 10 % vol di titolo alcolometrico + 0,06 g/l (1 mEq/l) per ciascun grado superiore a 10 % vol nei vini di età superiore a un anno.

☑

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

—

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

—

Titolo alcolometrico probabile minimo dell’uva: 11,5 % vol (varietà rosse) e 10,5 % vol (varietà bianche).

—

Resa massima di estrazione: 72 l per 100 kg di uva.

Pratica di vinificazione

—

Tipo di pratica enologica

Limitazione pertinente alla vinificazione

Descrizione

—

Il vino rosato è prodotto da una percentuale minima del 70 % delle varietà rosse autorizzate.

Pratica di vinificazione

PRATICHE COLTURALI

Tipo di pratica enologica

Limitazione pertinente alla vinificazione

Descrizione

—

La densità di impianto è di almeno 1 300 ceppi per ettaro.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Varietà rosse

Resa massima

Resa massima

7 000

Unità di resa massima

kg di uva per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Varietà rosse

Resa massima

Resa massima

50,40

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Varietà bianche

Resa massima

Resa massima

9 000

Unità di resa massima

kg di uva per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Varietà bianche

Resa massima

Resa massima

64,80

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

—

GARNACHA TINTA

—

MACABEO — VIURA

—

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

—

PALOMINO

—

RUFETE

—

RUFETE SERRANO BLANCO

—

TEMPRANILLO

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona geografica delimitata comprende i seguenti comuni, tutti situati nella provincia di Salamanca:

Cepeda, Cristóbal, El Cerro, El Tornadizo, Garcibuey, Herguijuela de la Sierra, Lagunilla, Las Casas del Conde, Los Santos, Madroñal, Miranda del Castañar, Mogarraz, Molinillo, Monforte de la Sierra, Montemayor del Río, Pinedas, San Esteban de la Sierra, San Martín del Castañar, San Miguel de Valero, Santibáñez de la Sierra, Sequeros, Sotoserrano, Valdefuentes de Sangusín, Valdelageve, Valero e Villanueva del Conde.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1.

Vino

Sintesi del legame

La zona gode di un microclima peculiare (di tipo mediterraneo temperato umido), un terreno in pendenza (i vigneti si trovano su terrazze) e un suolo dal pH acido, tutti fattori che conferiscono ai vini caratteristiche uniche diverse da quelle delle altre zone circostanti: i vini prodotti presentano un titolo alcolometrico medio-alto, un’acidità tartarica prossima a 7 g/l di acido tartarico al momento della vendemmia, note minerali (suoli scistosi) e di macchia mediterranea, tonalità intense e una longevità medio-alta.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito o della deroga

IMBOTTIGLIAMENTO NELLA ZONA D’ORIGINE

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito o deroga ulteriore

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito o della deroga

Considerato che l’imbottigliamento dei vini tutelati dalla DOP «Sierra de Salamanca» è uno dei punti critici per garantire le caratteristiche acquisite durante i processi di produzione e, se del caso, di invecchiamento definite nel disciplinare, tale operazione è effettuata presso gli impianti di imbottigliamento delle aziende vitivinicole situate nell’area di produzione stabilita nel disciplinare.

Titolo del requisito o della deroga

ETICHETTATURA

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito o deroga ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito o della deroga

—

Nell’etichetta è possibile utilizzare la menzione tradizionale «VINO DE CALIDAD» anziché «DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA».

—

È obbligatorio indicare l’anno di coltura, vendemmia, raccolto o espressioni equivalenti, anche per i vini non invecchiati.

—

È consentito l’uso delle menzioni «CRIANZA», «RESERVA», «GRAN RESERVA», «ENVEJECIDO EN ROBLE» e «ROBLE» purché i vini soddisfino le condizioni previste dalla legislazione vigente.

—

Il nome dei comuni che compongono la zona delimitata può essere utilizzato come unità geografica più piccola, insieme alla menzione «Vino de Pueblo», a condizione che l’85 % delle uve utilizzate per produrre il vino protetto provenga da parcelle situate in tale comune.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DOP+SSalamanca+Rev+2.2.pdf/18bc4f29-d105-eac7-f020-a8d8959488db?t=1782819721586