Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Sierra de Salamanca].
(Comunicazione 29/09/2026, pubblicata in G.U.U.E. 29 settembre 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Sierra de Salamanca»
Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0631-AM03 — 30.6.2026
1. Nome del prodotto
«Sierra de Salamanca»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
3. Settore
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☐ |
Prodotti agricoli |
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Vini |
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☐ |
Bevande spiritose |
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Spagna
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Alimentación. Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios.
6. Qualifica come modifica ordinaria
L’autorità competente ritiene che tutti i cambiamenti apportati con la modifica del disciplinare della DOP «Sierra de Salamanca» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso; infatti non può trattarsi di una modifica dell’Unione in quanto non corrisponde a nessuno dei casi contemplati all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia: non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica; non rischia di annullare il legame con la zona geografica; non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELL’UNIONE VIGENTE
Descrizione
La modifica è una riformulazione del testo con l’obiettivo di eliminare i riferimenti a norme modificate o abrogate, riscrivendolo in un modo più generico che non implichi modifiche successive in seguito agli aggiornamenti della normativa di attuazione.
La modifica interessa le sezioni 1.2 e 2 e la sezione 8, punto b.3), paragrafi 1, 3 e 4, del disciplinare e non interessa il documento unico.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE IN BASE AL TIPO DI VINO
Descrizione
La modifica adegua le caratteristiche organolettiche in modo che possano fare riferimento a descrittori valutabili mediante un panel di degustazione conforme ai principi della norma UNE-EN-ISO 17025. È inoltre aggiunta la descrizione aromatica dei vini bianchi e rosati invecchiati, in quanto mancante, ed è accorpata la descrizione dei vini rossi invecchiati e non invecchiati.
La modifica interessa la sezione 2, lettera b), del disciplinare e il punto 6 del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
MODIFICHE NEL CALCOLO DELL’INVECCHIAMENTO
Descrizione
È eliminata la data a partire da cui vengono calcolati i periodi di invecchiamento.
La modifica interessa la sezione 8, punto b.3), paragrafo 5 (che viene eliminato) del disciplinare e non interessa il documento unico.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
MODIFICHE DELLE NORME DI ETICHETTATURA
Descrizione
I comuni della zona delimitata, il cui nome in etichetta deve essere accompagnato dalla menzione «Vino de Pueblo», sono riconosciuti come unità geografiche più piccole, a condizione che almeno l’85 % delle uve utilizzate per la produzione del vino provenga da tale comune.
La modifica interessa la sezione 8, punto b.3) (a cui viene aggiunto un nuovo paragrafo 5), del disciplinare e il punto 11 del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
ELIMINAZIONE DELLA SEZIONE 9
Descrizione
È eliminata la sezione relativa all’autorità competente, all’organismo di controllo e alla metodologia di controllo in quanto non più necessaria nel disciplinare, conformemente alla normativa vigente.
La modifica interessa l’intera sezione 9, che viene eliminata interamente. La modifica non interessa il documento unico.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
«Sierra de Salamanca»
Numero di riferimento UE: PDO-ES-A0631-AM03 — 30.6.2026
1. Nome
«Sierra de Salamanca»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Spagna
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
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1. |
Vino |
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
VINO — Vini bianchi e rosati
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Vini bianchi:
gialli e limpidi.
Vini rosati:
con tonalità che vanno dal rosa buccia di cipolla al rosa ciliegia. Limpidezza media e intensità poco elevata.
Odore
Vini bianchi:
sono caratterizzati da aromi fruttati e/o floreali e/o erbacei, senza odori sgradevoli.
Nei vini bianchi invecchiati possono comparire note che richiamano gli aromi di frutta secca e/o di lieviti e/o speziati e/o caramellati.
Vini rosati:
sono caratterizzati da aromi fruttati e/o floreali e/o erbacei, dall’intensità media e senza odori sgradevoli.
Nei vini rosati invecchiati possono comparire note che richiamano gli aromi di frutta secca e/o di lieviti e/o speziati e/o caramellati.
Sapore
Vini bianchi:
privi di difetti, con struttura media ed equilibrati.
Vini rosati:
struttura media, equilibrati e privi di difetti.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
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Acidità totale minima |
4 |
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Unità di acidità totale minima |
in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,33 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
160 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Anidride solforosa totale (mg/l):
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160 |
se gli zuccheri residui sono inferiori a 5g/l; |
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250 |
se gli zuccheri residui sono pari o superiori a 5g/l. |
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
VINO — Vini rossi
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Sono caratterizzati da un colore rosso e limpido.
Odore
Sono caratterizzati da aromi franchi, fruttati e/o floreali e/o erbacei, dall’intensità medio-alta e senza odori sgradevoli.
Nei vini rossi invecchiati possono comparire note legate all’invecchiamento.
Sapore
Sono equilibrati, privi di difetti, con acidità medio-alta e struttura medio-bassa.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
— |
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Acidità totale minima |
4 |
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Unità di acidità totale minima |
in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):
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11,0 per i vini rossi giovani; |
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12,0 per i vini rossi invecchiati in botti. |
Acidità volatile massima (mEq/l):
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13,33 per i vini giovani; |
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1,0 g/l (16,67 mEq/l) fino al 10 % vol di titolo alcolometrico + 0,06 g/l (1 mEq/l) per ciascun grado superiore a 10 % vol nei vini di età superiore a un anno. |
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Pratica di vinificazione
—
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
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— |
Titolo alcolometrico probabile minimo dell’uva: 11,5 % vol (varietà rosse) e 10,5 % vol (varietà bianche). |
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— |
Resa massima di estrazione: 72 l per 100 kg di uva. |
Pratica di vinificazione
—
Tipo di pratica enologica
Limitazione pertinente alla vinificazione
Descrizione
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— |
Il vino rosato è prodotto da una percentuale minima del 70 % delle varietà rosse autorizzate. |
Pratica di vinificazione
PRATICHE COLTURALI
Tipo di pratica enologica
Limitazione pertinente alla vinificazione
Descrizione
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— |
La densità di impianto è di almeno 1 300 ceppi per ettaro. |
7.2. Rese massime
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà rosse
Resa massima
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Resa massima |
7 000 |
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Unità di resa massima |
kg di uva per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà rosse
Resa massima
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Resa massima |
50,40 |
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Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà bianche
Resa massima
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Resa massima |
9 000 |
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Unità di resa massima |
kg di uva per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Varietà bianche
Resa massima
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Resa massima |
64,80 |
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Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
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— |
GARNACHA TINTA |
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— |
MACABEO — VIURA |
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— |
MOSCATEL DE GRANO MENUDO |
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— |
PALOMINO |
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— |
RUFETE |
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— |
RUFETE SERRANO BLANCO |
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— |
TEMPRANILLO |
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
La zona geografica delimitata comprende i seguenti comuni, tutti situati nella provincia di Salamanca:
Cepeda, Cristóbal, El Cerro, El Tornadizo, Garcibuey, Herguijuela de la Sierra, Lagunilla, Las Casas del Conde, Los Santos, Madroñal, Miranda del Castañar, Mogarraz, Molinillo, Monforte de la Sierra, Montemayor del Río, Pinedas, San Esteban de la Sierra, San Martín del Castañar, San Miguel de Valero, Santibáñez de la Sierra, Sequeros, Sotoserrano, Valdefuentes de Sangusín, Valdelageve, Valero e Villanueva del Conde.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotto vitivinicolo
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1. |
Vino |
Sintesi del legame
La zona gode di un microclima peculiare (di tipo mediterraneo temperato umido), un terreno in pendenza (i vigneti si trovano su terrazze) e un suolo dal pH acido, tutti fattori che conferiscono ai vini caratteristiche uniche diverse da quelle delle altre zone circostanti: i vini prodotti presentano un titolo alcolometrico medio-alto, un’acidità tartarica prossima a 7 g/l di acido tartarico al momento della vendemmia, note minerali (suoli scistosi) e di macchia mediterranea, tonalità intense e una longevità medio-alta.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito o della deroga
IMBOTTIGLIAMENTO NELLA ZONA D’ORIGINE
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di requisito o deroga ulteriore
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito o della deroga
Considerato che l’imbottigliamento dei vini tutelati dalla DOP «Sierra de Salamanca» è uno dei punti critici per garantire le caratteristiche acquisite durante i processi di produzione e, se del caso, di invecchiamento definite nel disciplinare, tale operazione è effettuata presso gli impianti di imbottigliamento delle aziende vitivinicole situate nell’area di produzione stabilita nel disciplinare.
Titolo del requisito o della deroga
ETICHETTATURA
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di requisito o deroga ulteriore
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito o della deroga
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Nell’etichetta è possibile utilizzare la menzione tradizionale «VINO DE CALIDAD» anziché «DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA». |
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È obbligatorio indicare l’anno di coltura, vendemmia, raccolto o espressioni equivalenti, anche per i vini non invecchiati. |
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— |
È consentito l’uso delle menzioni «CRIANZA», «RESERVA», «GRAN RESERVA», «ENVEJECIDO EN ROBLE» e «ROBLE» purché i vini soddisfino le condizioni previste dalla legislazione vigente. |
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— |
Il nome dei comuni che compongono la zona delimitata può essere utilizzato come unità geografica più piccola, insieme alla menzione «Vino de Pueblo», a condizione che l’85 % delle uve utilizzate per produrre il vino protetto provenga da parcelle situate in tale comune. |
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DOP+SSalamanca+Rev+2.2.pdf/18bc4f29-d105-eac7-f020-a8d8959488db?t=1782819721586