Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 22-09-2026
Numero provvedimento: 142
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Vendita - Contratto di distribuzione di prodotti vinicoli - Esclusiva territoriale di marchi e linee di vino - Autorizzazione alla distribuzione con termine di scadenza - Rinnovo annuo delle forniture vinicole - Allegato contratto di distribuzione a tempo indeterminato - Onere della prova - Introduzione di un nuovo distributore sul mercato estero - Inadempimento - Esclusione -  Reiterata stipulazione di singoli ordini di compravendita e periodico rilascio di lettere di autorizzazione alla distribuzione aventi un'efficacia temporale predeterminata non sufficienti a dimostrare la sussistenza di un vincolo contrattuale stabile di distribuzione in esclusiva a tempo indeterminato per un determinato mercato estero.




SENTENZA

n. 142/2026 pubbl. 22/09/2026

(Giudice: dott. Francesco Grassi)



 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 489/2024 promossa da: 

 Parte_1 (...), con il patrocinio dell’avv. LAROCCA FRANCESCO (...), elettivamente domiciliato presso il difensore  

  ATTORE/I 

 

contro 

Controparte_1 (...), con il patrocinio dell’avv. FELACO FRANCESCO (...), elettivamente domiciliato presso il difensore 

CONVENUTO 


 

CONCLUSIONI 

Le parti hanno concluso come da comparse depositate. 


 

  

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio la Controparte_1  deducendo di avere intrattenuto con quest’ultima, sin dall’anno 2014, un rapporto commerciale avente ad oggetto l’importazione e la distribuzione in Thailandia dei vini prodotti dalla convenuta.  

L’attrice ha allegato che tale rapporto si è svolto in regime di esclusiva territoriale in suo favore, e che detta esclusiva è stata nel tempo costantemente confermata mediante apposite lettere di autorizzazione alla distribuzione, da ultimo con la lettera del 7 settembre 2023, valida sino al 30 giugno 2024, con la quale essa è stata indicata quale unico distributore autorizzato dei vini CP_1 nel Regno di Thailandia. 

L’attrice ha esposto di avere effettuato, nel corso del rapporto, rilevanti investimenti economici e commerciali per la promozione e la distribuzione dei prodotti della convenuta sul mercato thailandese, e di avere proseguito tale attività anche in esecuzione dell’ultima autorizzazione ricevuta. Ha inoltre dedotto di avere corrisposto, in data 4 marzo 2024, l’importo di euro 60.000,00 richiesto dalla convenuta a titolo di pagamento anticipato per una fornitura di vini successivamente spedita e giunta in Thailandia nel mese di agosto 2024. 

Secondo la prospettazione attorea, nonostante il vincolo di esclusiva esistente tra le parti e in assenza di qualsiasi preventiva comunicazione di cessazione o modifica del rapporto, la convenuta ha affidato alla società IWS Thailand la distribuzione sul medesimo mercato thailandese dei vini contraddistinti dal marchio “ Parte_2 ”, introducendo così un ulteriore distributore nello stesso territorio riservato all’attrice. Tale circostanza sarebbe emersa nell’agosto 2024 attraverso listini prezzi e materiale promozionale diffusi dalla predetta società e sarebbe stata successivamente confermata dalla stessa convenuta nella corrispondenza intercorsa tra le parti. 

L’attrice ha quindi sostenuto che la convenuta ha violato il diritto di esclusiva pattuito, nonché gli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale, determinando gravi pregiudizi economici e commerciali. Con missiva del 13 agosto 2024 essa ha pertanto dichiarato risolto il rapporto per grave inadempimento della controparte, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. 

Sulla base di tali allegazioni, l’attrice ha chiesto l’accertamento del grave inadempimento della convenuta, la declaratoria di risoluzione del contratto intercorso tra le parti e la condanna della medesima al risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.880.757,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. 

Si è costituita in giudizio la Controparte_1  contestando integralmente le domande proposte dall’attrice e chiedendone il rigetto perché infondate in fatto e in diritto.  

La convenuta ha preliminarmente eccepito la nullità dell’atto di citazione, deducendo, da un lato, l’avvenuta produzione di documenti in lingua straniera privi di traduzione in italiano e, dall’altro, l’indeterminatezza della domanda risarcitoria, assumendo che le singole voci di danno indicate dall’attrice fossero prive di adeguati elementi giustificativi e di criteri idonei a consentirne la verifica e la contestazione. 

Nel merito, la convenuta ha sostenuto che tra le parti non è mai intercorso un contratto di distribuzione a tempo indeterminato, bensì una pluralità di rapporti di compravendita aventi a oggetto specifici prodotti vinicoli, regolati anno per anno mediante singoli ordini e correlate lettere di autorizzazione alla distribuzione, rilasciate per finalità esclusivamente amministrative e con validità temporalmente limitata. Ha dedotto che l’esclusiva commerciale era riferita ai singoli prodotti indicati nelle autorizzazioni annuali e non integrava un vincolo contrattuale stabile o perpetuo in favore dell’attrice. 

La convenuta ha inoltre rappresentato che, nel corso degli ultimi anni, i rapporti commerciali con l’attrice avevano evidenziato significative criticità, consistite nel progressivo calo degli ordinativi, in reiterati ritardi nei pagamenti, nella revoca dell’affidamento assicurativo da parte di COFACE e nella gestione non soddisfacente delle operazioni di importazione e sdoganamento dei prodotti in Thailandia, con conseguenti giacenze prolungate in dogana e rischi di deterioramento dei vini. Ha affermato che proprio tali circostanze avevano indotto la società a rivalutare la propria strategia commerciale sul mercato thailandese. 

Secondo la prospettazione della convenuta, l’ordine trasmesso dall’attrice tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 è stato regolarmente evaso dopo il pagamento delle pregresse partite insolute e le forniture sono state spedite nell’aprile 2024 secondo la clausola commerciale “Ex Works”, con trasferimento all’acquirente dei costi e dei rischi connessi al trasporto e allo sdoganamento. I ritardi verificatisi nella disponibilità dei prodotti sul mercato thailandese sarebbero pertanto imputabili esclusivamente all’organizzazione logistica dell’attrice. 

La convenuta ha altresì sostenuto di avere informato l’attrice, già nel mese di febbraio 2024 per il tramite della società Italian Food & Wine S.r.l., della decisione di affidare ad altro importatore la distribuzione di alcuni marchi sul mercato thailandese, e di avere comunque consentito alla stessa Pt_1  di proseguire la commercializzazione di ulteriori linee di prodotto. Ha quindi escluso qualsiasi violazione di obblighi contrattuali, di correttezza o di buona fede, evidenziando di avere operato nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale, e di avere più volte ricercato soluzioni idonee a preservare il rapporto commerciale con l’attrice. 

Sotto il profilo risarcitorio, la convenuta ha contestato radicalmente l’esistenza e l’ammontare dei danni allegati da Pt_1 , assumendo che le relative domande fossero prive di adeguato supporto documentale e istruttorio, e che la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio fosse diretta a colmare carenze probatorie gravanti sulla parte attrice.  

Ha pertanto insistito per il rigetto integrale delle domande proposte e per la condanna dell’attrice alle spese di lite. 

La domanda attorea non può trovare accoglimento. 

Ed infatti, il presupposto fondamentale sul quale essa si fonda, vale a dire l'esistenza di un rapporto di distribuzione esclusiva a tempo indeterminato tra le parti, è rimasto del tutto sfornito di prova. 

Dalla documentazione versata in atti emerge, al contrario, che l'affidamento della distribuzione dei prodotti della convenuta in favore dell'attrice veniva formalizzato mediante apposite lettere di autorizzazione aventi efficacia temporanea e periodicamente rinnovate.  

In particolare, la lettera di autorizzazione del 7 settembre 2023, richiamata dalla stessa parte attrice quale fonte dell'asserito diritto di esclusiva, individuava specificamente i prodotti oggetto dell'incarico, e ne limitava espressamente la validità al periodo compreso tra il 7 settembre 2023 e il 30 giugno 2024. 

Ne consegue che l'unico vincolo contrattuale documentalmente dimostrato era destinato a cessare alla predetta data, senza che dagli atti risulti alcuna pattuizione volta a conferirgli carattere permanente o a tempo indeterminato. 

Né tale conclusione può essere superata valorizzando la durata pluriennale dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti. La mera reiterazione, nel corso degli anni, di rapporti di fornitura accompagnati dal rilascio di successive autorizzazioni annuali non consente infatti di inferire l'esistenza di un distinto accordo di distribuzione esclusiva a tempo indeterminato, trattandosi di circostanza che avrebbe richiesto una specifica allegazione e un adeguato supporto probatorio, nella specie del tutto mancanti. 

Parimenti irrilevante si rivela la prova testimoniale articolata dall'attrice.  

I capitoli dedotti, infatti, non individuano in modo specifico le circostanze di tempo, luogo e modalità attraverso le quali sarebbe stato concluso il preteso accordo a tempo indeterminato, limitandosi a richiamare in maniera cumulativa le allegazioni contenute nell'atto di citazione. In assenza di capitoli specificamente riferiti al fatto costitutivo del diritto azionato, non è consentito supplire mediante prova orale alla totale carenza di riscontri documentali circa la stipulazione di un contratto diverso e ulteriore rispetto alle singole autorizzazioni annualmente rilasciate. 

Non assume, infine, decisiva rilevanza la comunicazione del 22 febbraio 2024 (doc. 14 allegato alla comparsa di risposta della convenuta), invocata da parte attrice per dimostrare la violazione del patto di esclusiva almeno a partire da febbraio 2024. 

Infatti, i marchi indicati in tale documento come affidati alla società IWS a decorrere dal 1° febbraio 2024 non coincidono con quelli contemplati dalla lettera di autorizzazione del 7 settembre 2023, la quale prevedeva l’esclusiva solo sui prodotti espressamente elencati. 

Esclusa, dunque, la sussistenza del dedotto rapporto di distribuzione esclusiva a tempo indeterminato, difetta il presupposto stesso della pretesa violazione contrattuale prospettata dall'attrice, non essendo configurabile alcun inadempimento della convenuta per avere, alla scadenza dell'ultima autorizzazione documentata, affidato la distribuzione dei propri prodotti ad altro operatore commerciale.  

Ne consegue il rigetto di tutte le domande proposte, comprese quelle di risoluzione e di risarcimento del danno, perché infondate. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi, (vista l’attività svolta in giudizio, che si è articolata in poche udienze senza assunzione di prove costituende) previsti dal DM 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, per le 4 fasi. 




P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:  rigetta le domande di parte attrice; 

condanna la parte attrice al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della parte convenuta, che liquida in euro 18.977,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso per spese generali, come per legge, se dovuti. 

Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti. 



Ortona, data del deposito 

Il Giudice 
dott. Francesco Grassi