Viticoltura - Danni al vigneto e alla produzione vinicola - Ombreggiamento da alberi confinanti ad alto fusto - Pregiudizio alla resa delle uve e alla qualità del vino (Aglianico / Taurasi DOCG) - Risarcimento del danno - Onere probatorio in materia vitivinicola - Inadeguatezza delle stime ipotetiche della CTU - Necessità di prova documentale e contabile aziendale (dichiarazioni di vendemmia/produzione, registri di cantina, fatture dei trattamenti fitosanitari) - Impianto di vigneto in prossimità del confine - Invasione di rami nello spazio aereo e alterazione del ciclo vegetativo della vite - Servitù di mantenere alberi a distanza non legale - Usucapione - Prova dell'epoca di piantumazione rispetto all'età biologica della pianta.
SENTENZA
n. 5689/2026 pubbl. 14/09/2026
(Presidente: dott.ssa Assunta d’Amore - Relatore: dott.ssa Regina Marina Elefante)
Parte_1 (...) e Parte_2 (...), rappresentati e difesi, giusta procura in atti del giudizio di I grado e rinnovata in calce all’atto di appello, dall’avvocato Sabato Alfieri con il quale elettivamente domiciliano in Saviano (Na), al C/so Italia nr. 226.
APPELLANTI
E
Controparte_1 (...), Controparte_2 (...), Controparte_3 (...), CP_4 (...) e Controparte_5 (...), tutti rappresentati e difesi in virtu di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. Anna Garofalo, con la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via G. Sanfelice.
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per appellanti: - Accertare e dichiarare che gli alberi piantati sul fondo di proprietà dei Sigg.ri Controparte_4 , Controparte_2 , Controparte_3 e Controparte_1 e CP_5 CP_5 sono piantati sulla linea di confine e/o comunque ad una distanza inferiore a quella legale e/o a quella prescritta dall’art. 892 c.c. e ss con i rami che superando la linea del confine si protendono nello spazio aereo di proprietà del fondo degli appellanti per i metri determinati dalla espletata CTU di I grado e per l’effetto:
- Accertare e dichiarare che la predetta invasione ha determinato l’ombreggiamento sul vitigno Parte_3 dell’azienda Parte_2 cagionando il relativo danno alle colture così come statuito dalla espletata CTU di I grado per € 15.600 e per l’effetto :
Condannare i convenuti tutti congiuntamente e/o disgiuntamente al pagamento di tutti i danni così come descritti nei capi tutti della premessa del presente atto di citazione e che qui si intendono per ripetuti e trascritti tutti in favore degli istanti, nella complessiva somma di € 15.600,00, il tutto come emerge dalla espletata CTU di I grado e/o in quella diversa somma che l’Adita Corte d’appello Vorrà in Sua giustizia liquidare e comunque entro i limiti della competenza per valore del Giudice Adito;
- Condannare, in ogni caso, gli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e C.p.a., con attribuzione del doppio grado al procuratore anticipatario;
Per appellati: - Le parti appellate concludono come già in atti e chiedono alla Corte di dichiarare inammissibile l’appello della Pt_1 per difetto di legittimazione attiva;
- rigettare in ogni caso l’appello;
- accogliere la domanda di usucapione (tempestivamente riproposta ex art. 346 c.p.c.), dichiarando che le parti appellate hanno usucapito il diritto di mantenere gli alberi nell’attuale posizione da tempo immemorabile e per l’effetto correggere la motivazione della sentenza di primo grado, sostituendola con quella fondata sull’usucapione;
- condannare gli appellanti alle spese del doppio grado, con attribuzione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 e Parte_2 , premesso di essere, rispettivamente, proprietaria e affittuario di un fondo rustico, sito nel Comune di Taurasi (AV), alla Contrada Estrecine, identificato al foglio 15, part. 37, destinati a vigneto, convennero in giudizio Controparte_4 , Controparte_2 , [...]CP_3 e Controparte_1 , innanzi al Tribunale di Benevento per sentirle condannare:
a) all’estirpazione degli alberi di alto fusto, in particolare querce, posti sul fondo di proprieta delle convenute a distanza inferiore rispetto quella prescritta dalla legge ovvero, in via subordinata, alla recisione dei rami che superavano la linea di confine ed invadevano lo spazio aereo del fondo degli attori; b) al risarcimento dei danni subiti alla coltivazione e alla produzione di vino Parte_3 , quantificati nella somma di € 26.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno della domanda precisarono che Parte_1 era proprietaria del fondo, mentre Parte_2 era affittuario dello stesso, in forza di contratto di affitto registrato ad Avellino in data 10.02.2015; che Parte_2 , quale titolare dell’omonima azienda agricola, coltivava il fondo a vigneto e produceva vino della varieta Aglianico, atto a divenire Taurasi DOCG.
Dedussero, quindi, che il vigneto confinava, a monte est, con la particella 46, di proprieta delle convenute; che tale fondo risultava abbandonato da anni e che sullo stesso insistevano numerose piante di alto fusto, in particolare querce, ubicate proprio a ridosso del confine con il vigneto attoreo; che le predette piante erano poste ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente e che i relativi rami si protendevano nella proprieta degli attori per diversi metri, invadendone lo spazio aereo.
Affermarono, inoltre, che l'altezza delle querce e la particolare estensione dei rami determinavano una persistente zona d'ombra sul vigneto, con conseguente pregiudizio alla coltivazione, nonche una situazione di umidita derivante dalla continua caduta delle foglie, tale da favorire lo sviluppo di malattie dannose per il vigneto e, conseguentemente, da incidere negativamente sulla produzione delle uve.
Esposero che, nonostante avessero, per prudenza, impiantato il vigneto a circa dieci metri dal confine, la presenza delle querce, il loro stato di abbandono e l'invasione dello spazio aereo del fondo degli istanti non consentivano il regolare ciclo vegetativo del vigneto e avevano provocato danni alla produzione vitivinicola, quantificati, con riferimento alle annate 2013, 2014, 2015 e 2016, nella maggiore somma di € 28.426,80, pur avendo limitato la domanda risarcitoria all'importo di € 26.000,00. Aggiunsero che la perdita relativa all'annata 2018 era ancora in corso di quantificazione, riservandosi di agire in separata sede.
Affermarono di avere richiesto alle convenute, con raccomandate del 22.01.2016 e del 23.11.2016, di provvedere all'estirpazione degli alberi e/o alla recisione dei rami e che il tentativo di conciliazione successivamente esperito aveva avuto esito negativo.
1.2. Si costituirono in giudizio, con comparsa del 15.04.2019, Controparte_1 , [...]CP_2 , Controparte_3 e Controparte_4 , ed altresì -quale interventore volontario- Controparte_5 i quali prospettarono una diversa ricostruzione dei fatti.
Sostennero, preliminarmente, che il fondo per cui era causa era stato da sempre posseduto da Persona_1 , sorella di Parte_4 , marito e padre delle convenute, e che, dalla morte di quest’ultima, avvenuta il 20.02.2003, il fondo era stato gestito e curato dal proprio unico figlio, Controparte_5 , che ne aveva l’esclusivo possesso; precisarono, pertanto, che l’attuale intestazione del fondo in capo alle convenute era da imputarsi ad un errore nella redazione della dichiarazione di successione di Parte_4[...] , del quale avevano preso contezza solo a seguito delle istanze degli attori, chiedendo, pertanto, la propria estromissione dal giudizio.
In particolare, le convenute affermarono che gli alberi per cui era causa insistevano sul fondo da tempo immemorabile e che, pertanto, era stato acquistato per usucapione il diritto di mantenerli a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 892 c.c.; aggiunsero che la presenza degli stessi contribuiva alla stabilita della scarpata, funzionale al consolidamento del pendio e al drenaggio delle acque, sicche il loro taglio non sarebbe stato possibile.
Inoltre, lamentarono che lo stato dei luoghi era stato modificato dagli interventi di movimento terra eseguiti dagli attori, i quali, per realizzare una pista in terra battuta per la circolazione dei mezzi agricoli, avevano tagliato verticalmente la scarpata di proprieta Parte_5 per tutto il tratto confinante con la particella 37 di proprieta Pt_1 , recidendo l’apparato radicale del filare arborato e spiantando alcuni arbusti, così alterando le condizioni della vegetazione e della geomorfologia; che, alla base della parete verticale, gli stessi avevano scavato un fossato di drenaggio profondo circa un metro, rendendo ulteriormente critica la stabilita del pendio; che i predetti interventi erano stati eseguiti senza il consenso della proprieta e senza autorizzazioni urbanistiche, edilizie e idrogeologiche e che, pertanto, gli attori dovevano essere condannati al pagamento delle spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e alla messa in sicurezza della scarpata.
Quanto ai rami che gli attori assumevano incombenti sul proprio spazio aereo, sostennero che essi si proiettavano sul declivio della scarpata di proprieta Parte_5 senza incidere sul fondo degli attori, i quali, a seguito degli interventi denunciati, si erano di fatto impadroniti della fascia di terreno originariamente occupata dalla scarpata, della quale chiedevano la restituzione; inoltre precisarono che CP_5 gia nel 2017, al solo fine di mantenere i rapporti di buon vicinato e senza riconoscere l’altrui pretesa, si era offerto di provvedere al taglio dei rami, ma che gli attori avevano negato l’accesso al fondo.
Eccepirono, infine, la carenza di legittimazione attiva della Pt_1 con riferimento alla domanda risarcitoria relativa alla produzione vitivinicola, nonche la prescrizione del danno relativo all’annata 2013.
Conclusero, pertanto, chiedendo, preliminarmente, l’estromissione dal giudizio di CP_1[...] , Controparte_2 , Controparte_3 e Controparte_4 e, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di mantenere gli alberi a distanza inferiore a quella legale, nonche la condanna degli attori al pagamento delle spese necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi e a mettere in sicurezza la scarpata e alla restituzione della fascia di terreno ricavata con il taglio verticale della scarpata e occupata con la realizzazione della strada sterrata, eccependo altresì la prescrizione della domanda risarcitoria.
1.3. Il Tribunale, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., nomino il consulente tecnico d’ufficio, al fine di verificare a quale distanza dal confine con la p.lla 37 (proprieta Pt_1 ) si trovassero gli alberi presenti nella p.lla 46 (proprieta convenute) e se, in relazione alla loro tipologia, tale distanza fosse conforme alle distanze legali previste dall’art. 892 c.c.; verificare la data di piantamento di tali alberi, nonche di accertare se i relativi rami si protendessero sulla confinante particella n. 37, invadendone lo spazio aereo e di verificare la fondatezza delle doglianze attoree circa il pregiudizio arrecato dagli alberi alla produzione del vigneto, provvedendo altresì alla quantificazione dell’eventuale perdita di produzione per le annate dal 2013 al 2016.
1.4. All’esito, fatte precisare le conclusioni, il Tribunale di Benevento così decise: “rigetta la domanda attorea di abbattimento degli alberi ad alto fusto promossa ai sensi dell’art. 892 n.1 c.c.; accoglie la domanda di recisione dei rami, posti nella particella n. 46 che invadono lo spazio aereo della particella n. 37, e per l’effetto condanna Controparte_1 , CP_2[...] Controparte_3 , Controparte_4 e Controparte_5 , alla recisione degli stessi; rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno; rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno; compensa tra la parti le spese di lite, incluse le spese di C.T.U.”
In via preliminare, il Tribunale esamino l’eccezione concernente la carenza di legittimazione passiva delle convenute, rilevando che le stesse risultavano proprietarie del fondo per cui era causa e che, pertanto, non potevano essere estromesse dal giudizio per effetto delle deduzioni svolte dall’interventore Controparte_5 sulla erroneita dell’intestazione del bene in loro favore.
Nel merito, il Tribunale, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, osservo , in primo luogo, che gli alberi di alto fusto insistevano ad una distanza dal confine superiore a quella prevista dall’art. 892, n. 1, c.c., e che anche le querce, insistenti in corrispondenza dei cordoli nn. 4, 6 e 8, si trovavano comunque all’interno di una fascia di terreno di circa un metro oltre la linea di confine.
Ritenne, pertanto, infondata la domanda attorea volta all’abbattimento degli alberi e di conseguenza l’accertato rispetto delle distanze legali impediva, ab origine, il vaglio della domanda riconvenzionale proposta dalle convenute e dall’interventore, volta all’accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di mantenere gli alberi a distanza inferiore a quella legale.
Diversamente, quanto alla domanda di recisione dei rami, il Tribunale, sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio, che aveva accertato che i rami degli alberi posti sul fondo confinante si protendevano sulla particella attorea, con parziale invasione del relativo spazio aereo, accolse la relativa domanda e condanno le convenute alla loro recisione.
Quanto all’ulteriore domanda riconvenzionale, proposta dalle convenute e dall’interventore, volta ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli attori, mediante la realizzazione di una pista in terra battuta e il conseguente intervento sulla scarpata, la rigetto , rilevando che l’assunto difensivo non trovava riscontro negli elementi probatori acquisiti.
Infine, rigetto la domanda risarcitoria proposta dagli attori per i danni lamentati alla coltivazione e alla produzione vitivinicola.
Il Tribunale osservo , preliminarmente, che il relativo diritto poteva essere fatto valere esclusivamente da Parte_2 , quale titolare dell’azienda agricola e affittuario del fondo, e non anche da Parte_1 , la quale non aveva dedotto ne provato di avere subito un pregiudizio diretto, derivante dalla lamentata riduzione della produzione.
Rilevo , inoltre, che il contratto di affitto del fondo era stato stipulato nell’anno 2015, con decorrenza dall’1.1.2015, sicche non potevano essere presi in considerazione i danni asseritamente verificatisi nell’annata 2013-2014 e, dall’altro, che, per le annualita successive, non risultava adeguatamente provato il danno lamentato alla produzione vitivinicola, preciso che non era stata fornita prova dell’effettiva riduzione della produzione vinicola ne delle spese sostenute per i trattamenti antiparassitari e che la C.T.U. non poteva supplire alle carenze probatorie della parte onerata. Aggiunse, peraltro, che lo stesso consulente aveva quantificato l’eventuale danno in termini probabilistici, rilevando che l’ombreggiamento interessava una porzione limitata del vigneto e per un periodo temporalmente circoscritto, sicche non appariva plausibile l’azzeramento della produzione lamentato dagli attori. Rigetto , pertanto, anche la domanda risarcitoria.
§.2. La sentenza n. 2067/2022, pubblicata in data 20.09.2022, del Tribunale di Benevento, e stata impugnata da Parte_1 e Parte_2 con atto notificato in data 28.09.2022
2.1. Gli appellanti lamentano in primo luogo l’erronea valutazione delle risultanze e delle conclusioni della espletata C.T.U., sostengono che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto che gli stessi rispettassero la distanza dal confine prescritta dall'art. 892 c.c., atteso che, secondo quanto rilevato dal C.T.U., gli stessi risultavano, invece, piantumati sulla linea di confine e, dunque, in violazione della predetta disposizione.
Quanto, poi, al capo della sentenza concernente il rigetto della domanda risarcitoria, gli appellanti censurano, in primo luogo, l'affermazione del Tribunale secondo cui non era stata fornita prova dell'effettiva riduzione della produzione vinicola.
Sostengono, al riguardo, che il primo giudice, pur avendo rigettato la richiesta di ammissione della prova orale, aveva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, demandando al consulente, tra l'altro, di verificare e, ove possibile, quantificare la perdita di produzione del vigneto relativa alle annate dal 2013 al 2016.
Gli appellanti evidenziano, quindi, che il C.T.U., lungi dall'avere dichiarato impossibile la quantificazione del danno, aveva proceduto alla relativa valutazione, pervenendo, sulla base di criteri propri e diversi da quelli adottati dal consulente tecnico di parte, alla quantificazione del pregiudizio nella misura di euro 3.900,00 per ciascuna annualita e, dunque, nella complessiva somma di euro 15.600,00 per le quattro annate considerate.
Contestano, inoltre, il capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva escluso la risarcibilita dei danni relativi alle annualita anteriori al 2015, sul rilievo che il contratto di affitto del fondo rustico stipulato tra Parte_1 e Parte_2 risaliva all’anno 2015, con decorrenza dall’1.1.2015.
Sostengono, invece, che l Parte_6 coltivava e deteneva il vitigno gia a partire dall’anno 2013, circostanza che, secondo la prospettazione degli appellanti, emergeva dalla stessa consulenza tecnica d’ufficio e non era stata contestata dalle controparti, sicche la successiva registrazione del contratto di affitto non escludeva che il Parte_2 avesse gia il possesso del fondo e del relativo vigneto nelle annualita 2013 e 2014.
Hanno chiesto, di conseguenza, in riforma della sentenza gravata, l’accertamento che le piante sono situate a distanza inferiore a quella legale e che si protendono con i rami sul proprio fondo, cagionando danni al vigneto e, per l’effetto la condanna degli appellati al risarcimento dei danni.
2.2. Gli appellati costituitisi, hanno chiesto il rigetto dell’appello, ivi comprese le richieste istruttorie, nonche hanno reiterato ai sensi dell’art. 346 c.p.c., in accoglimento della domanda riconvenzionale, non esaminata, l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in capo agli stessi, del diritto di mantenere gli alberi nella loro attuale collocazione.
§.3. La Corte, all’esito dell’udienza del 9.04.2026, svoltasi in modalita cartolare, con ordinanza del 14.05.2026, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. (60+20).
L’appello e infondato e va rigettato.
3.1. Preliminarmente va delimitato l’oggetto del giudizio di gravame.
Anzitutto, gli appellanti non hanno formulato alcuno specifico motivo di impugnazione avverso l’accertamento della linea di confine tra le particelle nn. 37 e 46 recepito dal
Tribunale sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Tale accertamento
resta, pertanto, estraneo all’effetto devolutivo dell’appello e deve essere assunto quale dato
non più controverso ai fini della decisione.
Parimenti, non è stato impugnato il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha accolto la
domanda subordinata di recisione dei rami che, provenendo dagli alberi collocati in
prossimità del confine, si protendono nello spazio aereo sovrastante la particella n. 37. La
relativa statuizione è quindi divenuta definitiva.
Gli appellanti non hanno, inoltre, impugnato il capo della sentenza che ha rigettato la
domanda di estirpazione delle piante, difatti, nelle conclusioni dell’atto di gravame essi
hanno chiesto esclusivamente di accertare che le piante erano situate a distanza inferiore a
quella legale e che la protrusione dei relativi rami aveva cagionato un danno al vigneto,
domandando, per l’effetto, la condanna degli appellati al risarcimento del pregiudizio
lamentato.
Dunque, non essendo stata richiesta la riforma della statuizione di rigetto della domanda di
estirpazione, né essendo stata nuovamente domandata la condanna degli appellati alla
rimozione delle piante, ne consegue che la questione relativa alla collocazione degli alberi
rispetto alla linea di confine è devoluta alla cognizione della Corte non ai fini di una nuova
decisione sulla domanda di estirpazione, il cui rigetto è ormai definitivo, ma esclusivamente
quale antecedente fattuale della domanda risarcitoria, coltivata dagli appellanti.
Forma, invece, autonomamente parte dell’oggetto del giudizio di appello la domanda
riconvenzionale proposta in primo grado dagli odierni appellati, diretta all’accertamento
dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenere gli alberi a distanza
inferiore a quella legale.
Tale pretesa non integra una mera eccezione riconvenzionale, poiché non era rivolta soltanto
a paralizzare la domanda di estirpazione, ma tendeva a conseguire una pronuncia positiva
di accertamento dell’acquisto di un diritto reale, suscettibile di autonoma efficacia di
giudicato.
La domanda, non esaminata dal Tribunale è stata espressamente e ritualmente riproposta
dagli appellati ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e deve pertanto essere decisa nel merito.
3.2. Nei limiti sopra precisati, la censura concernente l’erronea lettura della consulenza
tecnica d’ufficio è fondata quanto alla ricostruzione dello stato dei luoghi, ma non conduce
all’accoglimento della domanda risarcitoria e, quindi dell’appello.
Il consulente tecnico d’ufficio, assumendo come riferimento la linea di confine individuata
mediante il rilievo eseguito dai cordoli del vigneto della parte attrice sino al limite della
particella n. 46, ha classificato le querce come alberi di alto fusto, per i quali l’art. 892, primo
comma, n. 1, c.c. prescrive la distanza di tre metri dal confine.
Dalla relazione peritale emerge che gli alberi costituenti il filare non rispettano tale distanza
e che, in corrispondenza dei cordoli nn. 4, 6 e 8, tre o quattro querce risultano radicate
all’interno della particella n. 37, in una fascia estesa per circa un metro oltre la linea di
confine determinata dal consulente.
Non può quindi condividersi l’affermazione del primo giudice secondo cui tutte le piante
sarebbero collocate a una distanza dal confine superiore a quella prescritta dall’art. 892 c.c.,
anzi risulta accertato che tutte le piante fossero a distanza inferiore a quella legale ed
addirittura alcune insistevano sulla particella 37.
Inoltre, va evidenziato che la valutazione, prettamente giuridica, espressa dal consulente,
secondo cui l’età ultraventennale delle querce avrebbe determinato, di per sé, l’acquisto per
usucapione del diritto di mantenerle nell’attuale posizione, eccede l’ambito dell’indagine
tecnica demandatagli.
L’accertata collocazione a distanza inferiore a quella legale delle piante non conduce, come
detto, alla riforma della sentenza nella parte relativa alla domanda di estirpazione delle
stesse, poiché il relativo capo, come già chiarito, non è stato impugnato.
Tale accertamento deve essere esaminato esclusivamente in relazione alla domanda
risarcitoria e alla domanda riconvenzionale di usucapione espressamente riproposta dagli
appellati.
3.3. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni arrecati alla produzione del vigneto, il
motivo di appello è infondato.
Gli appellanti sostengono che il consulente tecnico d’ufficio aveva concretamente
quantificato il pregiudizio nella misura di euro 3.900,00 per ciascuna delle quattro annualità
considerate, per un totale di euro 15.600,00, e che tale valutazione era stata
immotivatamente disattesa dal Tribunale.
L’esame integrale della relazione peritale evidenzia, tuttavia, che la quantificazione
conclusiva non deriva dalla rilevazione di dati oggettivi relativi alla produzione
effettivamente conseguita dal vigneto nelle annualità oggetto di causa, ma è il risultato di un
procedimento estimativo fondato su una pluralità di parametri dichiaratamente ipotetici.
Lo stesso consulente ha premesso di operare «in mancanza di riferimenti oggettivi e
documentali», pure richiesti nel corso delle operazioni peritali, e di procedere al solo fine di
formulare una «ragionevole stima dei danni».
In particolare, quanto all’estensione dell’area interessata dall’ombreggiamento, il consulente
ha dichiarato di «prendere per buona» l’indicazione di 1.200 metri quadrati contenuta nella
relazione del consulente tecnico di parte, senza presentare tale dato come risultato di un
autonomo accertamento.
Quanto all’entità della diminuzione produttiva, il consulente ha poi espressamente
ipotizzato una riduzione del 50% della produzione sulla superficie indicata, pervenendo,
mediante un calcolo proporzionale, a una perdita di 4,50 quintali di uva per ciascuna
annualità.
La percentuale di riduzione della produzione non costituisce, quindi, il risultato della
comparazione tra dati produttivi effettivamente rilevati, né deriva da documentazione
contabile, fiscale, enologica o aziendale riferita alle singole annate, ma rappresenta un
parametro assunto in via puramente estimativa.
La quantificazione finale è pertanto costruita attraverso una sequenza di presupposti non
direttamente accertati, concernenti: l’estensione della superficie effettivamente interessata
dall’ombra; la percentuale di riduzione della produzione; l’incidenza dell’ombreggiamento
sulla qualità delle uve; gli eventuali maggiori costi di trattamento; il valore economico della
produzione che si ipotizza perduta.
La somma conclusivamente indicata dal consulente non può essere isolata dal procedimento
logico e tecnico seguito per determinarla, né può essere considerata, per il solo fatto di essere
espressa in termini monetari, quale prova dell’effettiva esistenza e consistenza del danno.
La consulenza tecnica d’ufficio, difatti, non costituisce ordinariamente un mezzo di prova
destinato a supplire all’inerzia della parte gravata dall’onere probatorio, e benché la
consulenza possa assumere natura percipiente, quando l’accertamento di un fatto richieda
specifiche cognizioni tecniche, anche in tale ipotesi, è necessario che la parte abbia allegato
compiutamente il fatto costitutivo e che il consulente possa procedere alla sua diretta
rilevazione mediante gli strumenti propri della disciplina scientifica o tecnica applicata.
Nel caso in esame, la consulenza avrebbe potuto assumere funzione percipiente quanto ai
fenomeni agronomici direttamente osservabili al momento dei sopralluoghi, quali la
conformazione delle chiome, l’estensione attuale dell’ombra, le condizioni vegetative delle
viti o la presenza di determinate fitopatie.
Il consulente non poteva invece accertare retrospettivamente, mediante la sola osservazione
dello stato dei luoghi, quale fosse stata l’effettiva produzione del vigneto nelle annate 2013,
2014, 2015 e 2016 e quale produzione sarebbe stata conseguita, in ciascuna delle medesime
annualità, in assenza dell’ombreggiamento.
Tali circostanze avrebbero richiesto l’acquisizione di dati storici e documentali relativi: alle
quantità di uva effettivamente prodotte e raccolte; alle dichiarazioni di produzione; ai
registri aziendali, di cantina o di conferimento; ai ricavi conseguiti; alle caratteristiche
produttive del vigneto nelle annate precedenti o successive; agli eventuali trattamenti
fitosanitari e ai relativi costi; agli ulteriori fattori climatici, colturali o patologici suscettibili
di incidere sulla resa.
In assenza di tali elementi, la consulenza non ha accertato direttamente una diminuzione
produttiva, ma l’ha soltanto ipotizzata sulla base di dati non verificati e di percentuali
assunte in via estimativa.
Dunque, il CTU non ha direttamente accertato la perdita produttiva storica, ma l’ha
ricostruita mediante parametri dichiaratamente ipotetici, in totale assenza di dati e prove.
Neppure la prova testimoniale, la cui ammissione è stata reiterata dagli appellanti, è idonea
a superare la carenza probatoria relativa all’effettiva diminuzione della produzione e al
nesso causale.
I capitoli indicati sub A), B), C), D), F) e G), per come riportati negli atti, concernono
l’esistenza e l’ubicazione dei fondi, la loro destinazione colturale, la presenza delle querce, la
protrusione dei rami e l’utilizzazione della fascia posta in prossimità del confine.
Tali circostanze, anche ove confermate, non consentirebbero di stabilire la quantità di uva
effettivamente prodotta nelle singole annualità; la produzione ragionevolmente
conseguibile in assenza dell’ombreggiamento; la concreta diminuzione produttiva
imputabile alle querce; l’incidenza di eventuali fattori causali alternativi; la consistenza
economica del pregiudizio.
Il capitolo E), nella parte in cui qualifica come «notevole» il danno arrecato dall’ombra alle
coltivazioni, è formulato in termini generici e demanda al testimone una valutazione tecnica
concernente l’esistenza del danno e il nesso causale, non suscettibile di prova testimoniale
nei termini proposti.
La prova orale richiesta non è pertanto idonea a dimostrare i fatti decisivi rimasti privi di
riscontro documentale o tecnico oggettivo e deve essere disattesa.
La domanda risarcitoria va conseguentemente rigettata.
Nel rigetto della domanda risarcitoria resta assorbita, poi, la censura relativa alla
legittimazione di Parte_2 a domandare il risarcimento dei danni riferiti alle
annualità 2013 e 2014.
Il difetto di prova dell’effettiva esistenza e consistenza della perdita produttiva costituisce
una ragione autonoma, logicamente prioritaria e sufficiente a sorreggere il rigetto della
domanda con riferimento a tutte le annualità dedotte.
L’eventuale accertamento della disponibilità del fondo da parte di Parte_2 già prima della
stipulazione o registrazione del contratto di affitto non potrebbe pertanto condurre a una
diversa decisione sulla domanda risarcitoria.
§.4. Infine, deve essere esaminata la domanda riconvenzionale, con la quale gli appellati
hanno chiesto l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione del diritto di
mantenere le querce nella loro attuale collocazione, a distanza inferiore a quella prescritta
dall’art. 892 c.c.
Come premesso, gli appellati avevano proposto a riguardo un’autonoma domanda
riconvenzionale di accertamento e non una mera eccezione, poiché gli originari convenuti
avevano chiesto una pronuncia positiva sull’esistenza del diritto reale, suscettibile di
acquisire efficacia di giudicato indipendentemente dal solo rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale non ha esaminato tale domanda e gli appellati, vittoriosi rispetto alla domanda
attorea di estirpazione, non erano tenuti a proporre appello incidentale, essendo sufficiente
la sua espressa riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., riproposizione che risulta
tempestivamente effettuata nella comparsa di costituzione in appello.
Permane un interesse degli appellati alla decisione della domanda, poiché essa è diretta
all’accertamento autonomo di un diritto reale e non svolge esclusivamente funzione
impeditiva rispetto alla domanda di estirpazione.
Nel merito la domanda non può, tuttavia, essere accolta, per difetto di prova.
Premesso che il diritto di mantenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella stabilita
dalla legge è suscettibile di acquisto per usucapione e il relativo termine decorre dalla data
della piantagione, poiché è da tale momento che viene in essere la situazione di fatto
corrispondente all’esercizio del diritto reale e sorge, in capo al proprietario del fondo
confinante, la facoltà di domandare l’estirpazione ai sensi dell’art. 894 c.c. La Suprema Corte
ha individuato nella data della piantumazione il dies a quo dell’usucapione, precisando però
che l’acquisto si verifica nel concorso delle ulteriori circostanze richieste dalla legge (cfr.
Cass. n. 26418/2014; Cass. n. 13640/2017).
La parte che domanda l’accertamento dell’usucapione, infatti, deve provare: la data, almeno
approssimativamente determinabile, della piantumazione; la permanenza delle medesime
piante per l’intero periodo utile; la loro collocazione a distanza inferiore a quella legale sin
dall’inizio del ventennio; l’individuazione del fondo dominante e del fondo servente;
l’esercizio continuato e non interrotto della situazione possessoria corrispondente alla
servitù; la riferibilità del possesso ai soggetti che invocano l’acquisto o ai loro danti causa;
l’assenza di una situazione riconducibile alla mera tolleranza del proprietario del fondo
servente.
La stabile presenza delle piante può rendere apparente la servitù e integrare l’esercizio di
una situazione possessoria continua, ma non esonera dalla prova della data iniziale, della
piantumazione a distanza inferiore a quella legale per l’intero ventennio e della riferibilità
del possesso ai soggetti che ne chiedono l’accertamento.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d’ufficio ha affermato che le querce costituiscono
esemplari «certamente molto al di sopra dei venti anni di età», tale affermazione non è
tuttavia sufficiente a dimostrare la data di piantumazione.
La relazione, come già anticipato, non indica il metodo tecnico utilizzato per stimare l’età
biologica degli esemplari, né individua, neppure in via approssimativa, l’epoca della loro
messa a dimora. L’età biologica attuale dell’albero e la data di piantumazione, peraltro,
costituiscono dati concettualmente distinti. La prima indica la presumibile vetustà
dell’organismo vegetale; la seconda individua il momento nel quale l’albero è stato collocato
nello specifico sito a distanza inferiore dal confine e dal quale può cominciare a decorrere il
possesso della servitù.
Gli appellati non hanno offerto ulteriori elementi documentali o testimoniali idonei a
collocare temporalmente la piantumazione delle singole querce, né a dimostrare che esse
insistessero nella medesima posizione inferiore a quella legale per l’intero ventennio
anteriore all’introduzione del giudizio.
Per completezza va osservato che non può assumere valore decisivo il principio di non
contestazione, poiché le allegazioni secondo cui gli alberi sarebbero presenti «da tempo
immemorabile» o sarebbero di età superiore a venti anni non valgono, da sole, a dimostrare
il fatto complesso dell’usucapione. La mancata specifica contestazione dell’età biologica delle
querce non equivale alla non contestazione della data di piantumazione, della continuità del
possesso, della sua riferibilità soggettiva e della collocazione per l’intero periodo richiesto.
La prova, inoltre, risulta carente anche con riferimento alla titolarità e alla continuità
soggettiva del possesso, difatti, le originarie convenute avevano dedotto che l’intestazione
della particella n. 46 in loro favore era derivata da un errore commesso nella dichiarazione
di successione di Parte_4 . Inoltre, hanno sostenuto che il fondo era stato
posseduto dapprima da Persona_1 e, dalla morte di quest’ultima,
avvenuta il 20 febbraio 2003, dal figlio Controparte_5 , che ne aveva assunto la gestione e
il possesso esclusivo.
La prospettazione difensiva non consente, quindi, di individuare con sufficiente certezza chi
fosse titolare del fondo dominante durante l’intero periodo rilevante e chi abbia
materialmente piantato o mantenuto le singole querce, nonché da quale momento ciascun
soggetto abbia esercitato il possesso della specifica servitù.
La successione nel possesso può operare ai sensi dell’art. 1146 c.c., ma presuppone la prova
della relativa qualità successoria e del possesso esercitato dal dante causa con caratteristiche
corrispondenti al diritto reale fatto valere.
Nel caso di specie non è sufficiente la generica affermazione secondo cui [...]
Persona_1 avrebbe posseduto il fondo e Controparte_5 lo avrebbe
successivamente gestito. Occorreva dimostrare che entrambi avessero esercitato, senza
soluzione di continuità e per il periodo complessivamente necessario, proprio il possesso
della servitù di mantenere quelle determinate piante alla concreta distanza inferiore a quella
legale.
Manca, pertanto, una ricostruzione probatoria idonea a collegare la situazione materiale
degli alberi ai soggetti che chiedono l’accertamento dell’acquisto del diritto reale.
La domanda riconvenzionale non potrebbe poi essere accolta con riferimento alle tre o
quattro querce che il consulente ha localizzato, in corrispondenza dei cordoli nn. 4, 6 e 8,
all’interno della particella n. 37.
Il diritto di mantenere alberi a distanza inferiore a quella legale presuppone che le piante
siano radicate nel fondo dominante e che il fondo confinante sia gravato dall’obbligo di
tollerarne la permanenza a una distanza minore di quella prescritta.
Quando, invece, il tronco e l’apparato radicale della pianta insistono direttamente nel fondo
altrui, non ricorre una mera violazione della distanza legale, piuttosto trova astrattamente
applicazione il diverso regime dell’accessione e delle piantagioni eseguite dal terzo sul suolo
altrui, disciplinato dagli artt. 934 e 936 c.c. e segnatamente, l’art. 936 c.c. attribuisce al
proprietario del suolo, nei limiti previsti dai commi quarto e quinto, la facoltà di ritenere la
piantagione o di obbligare chi l’ha eseguita alla rimozione.
Gli appellati hanno chiesto l’accertamento dell’usucapione del diritto di mantenere alberi
radicati nel proprio fondo a distanza inferiore a quella legale e non anche l’usucapione della
proprietà della fascia della particella n. 37 nella quale alcune querce sono risultate collocate,
né l’accertamento di una diversa servitù gravante sulla medesima porzione.
Pertanto, poiché il giudice non può attribuire alla parte un diritto reale diverso da quello
specificamente domandato, ne consegue che, limitatamente alle querce radicate nella
particella n. 37, la domanda deve essere rigettata anche per la mancata corrispondenza tra
il diritto reale dedotto e la situazione materiale accertata.
§.5. In definitiva sia l’appello principale che la domanda riconvenzionale vanno rigettati,
pertanto, attesa la situazione di soccombenza reciproca, le spese del grado vanno
interamente compensate tra le parti, sussistendo, altresì i presupposti per il versamento, da
parte degli appellanti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Napoli, Sesta Sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello
proposto da Parte_1 e Parte_2 avverso la sentenza n. 2067/2022 del
Tribunale di Benevento, pubblicata il 20 settembre 2022, nonché sulla domanda
riconvenzionale riproposta da Controparte_1 , Controparte_2 , Controparte_3 ,
Controparte_4 e Controparte_5 ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ogni diversa domanda,
eccezione e conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta sia l’appello proposto da Parte_1 e Parte_2 , che la domanda
riconvenzionale proposta da Controparte_1 , Controparte_2 , Controparte_3 ,
Controparte_4 e Controparte_5 ai sensi dell’art. 346 c.p.c.;
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.
3. Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte degli appellanti Parte_1 e Parte_2 ,
in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
l’impugnazione.
Napoli lì, 04.09.2026
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Dott.ssa Assunta d’Amore