Revoca delle autorizzazioni per l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido gibberellico per i quali le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato istanza di rinnovo a seguito della pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2313 della Commissione che rinnova l’approvazione della medesima sostanza attiva, ritenuta a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
(Comunicato 08/09/2026, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA
(ONE HEALTH)
E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
Ufficio 7
Sicurezza e Regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari
COMUNICATO
Il regolamento (UE) 2025/2313 della Commissione ha disposto l’approvazione della sostanza attiva acido gibberellico la cui scadenza dell’approvazione è stata fissata al 31 dicembre 2040 alle condizioni riportate negli allegati I e II dello stesso regolamento di esecuzione.
Con il comunicato del 18 dicembre 2025 sono state fornite puntuali indicazioni in riferimento alla procedura di rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido gibberellico.
Ciò premesso, si allega al presente comunicato l’elenco dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva indicata, che risultano revocati stante la mancata notifica dell’istanza di rinnovo ai sensi dell’art. 43 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Si richiama quanto già disposto con il comunicato del 18 dicembre 2025 in riferimento al periodo di tolleranza previsto per i prodotti in elenco per i quali è consentita la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, fino al 2 ottobre 2026, mentre l’utilizzo finale è concesso non oltre la data del 2 ottobre 2027.
I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte e per l’impiego.
Per i prodotti fitosanitari supportati dalle imprese interessate si conferma la proroga della data di scadenza delle autorizzazioni fino al 31 dicembre 2041, fermo restando l’esito della valutazione della documentazione presentata con l’istanza di rinnovo. I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.
È fatto comunque salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive ed i coformulanti componenti i singoli prodotti fitosanitari.
Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salue.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e nella sezione Trovanorme ed ha valore di notifica alle imprese interessate.
Roma, 8 settembre 2026
Il Direttore Generale
f.to dott. Ugo Della Marta
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993
Referente/responsabile del procedimento:
dott. Pasquale Cavallaro
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Estensore: dott. Virgilio Stillittano
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ALLEGATO