Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 15-09-2026
Numero provvedimento: 4685
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Prodotti fitosanitari e trattamenti nei vigneti - Fungicida a base di principio attivo (Fluopyram) - Anomalie vegeto-riproduttive della vite e perdita di produzione di uva - Responsabilità civile - Attività pericolose (art. 2050 c.c.) - Commercializzazione di prodotti chimici per l'agricoltura - Onere della prova e nesso causale - Dimostrazione dei trattamenti fitosanitari eseguiti nel vigneto - Criterio del "più probabile che non" - Risarcimento del danno - Calo di fatturato per perdita del raccolto d'uva - Prova della perdita economica - Contabilità aziendale - Danneggiato tenuto a provare sia l'effettiva esecuzione e le modalità dei trattamenti fitosanitari sul vigneto nelle annate contestate (anche mediante i quaderni di campagna e le fatture d'acquisto), sia il nesso di causalità tra il principio attivo del fungicida e le anomalie vegeto-riproduttive riscontrate su foglie, infiorescenze e grappoli, secondo il criterio del "più probabile che non".



 

SENTENZA

n. 4685/2026 pubbl. 15/09/2026

(Giudice dott.ssa Cristina Fasano)


 

nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale Ordinario di Bari, per l'anno 2019 sotto il numero d'ordine 4594, avente ad oggetto: "Responsabilità del produttore"

TRA

Controparte_1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe M. Sansonetti, in virtù di mandato in atti;

- attrice -

CONTRO

Controparte_2 in persona del legale representative p. t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Opilio, Paola Nunziata, Maria Letizia Patania e Federico Carletti, giusta procura in atti;

- convenuta -

 

 

Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 07.05.2026 celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;




FATTO e DIRITTO


1. Con atto di citazione regolarmente notificato l'Controparte_1, in persona del titolare Persona_1 (di seguito, per brevità, solo Controparte_1), e quale proprietaria dei fondi rustici siti in agro di Acquaviva delle Fonti (Ba) alla Contrada Parco Quercio, destinati alla produzione primaria di uva da tavola Pt1, Parte 2 e Pt3, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Parte_1 Parte 2 Controparte_2 (di seguito per brevità solo CP_2) al fine di sentirla condannare, previo accertamento della responsabilità, al risarcimento di tutti i danni riportati dalle colture nelle annate agrarie 2015 e 2017, quantificati in complessivi € 2.119.121,16.

1.1. Nel dettaglio l'attrice esponeva che:

- nelle stagioni produttive 2015, 2016 e 2017 si erano verificate delle anomalie nello sviluppo vegeto riproduttivo delle piante che ne avevano compromesso gravemente la produttività;

- tali anomalie, secondo quanto rilevato dal consulente agronomo di fiducia, dr. Per_2, erano da porsi in nesso di causalità con l'utilizzo del fungicida "Luna Privilege", prodotto e commercializzato dalla convenuta;

- come evidenziato dal predetto professionista, la sussistenza del nesso di causalità rispetto all'utilizzo del fungicida (accertata anche in diversi vigneti della zona Sud Est barese all'esito di alcuni procedimenti azionati da altri viticoltori dinanzi ai Tribunali di Bari e di Taranto) aveva trovato riscontro nelle analisi effettuate nell'anno 2015, all'inizio della coltivazione, su alcune parti delle piante colpite da anomalie sulle foglie e sui grappoli, le quali avevano evidenziato la presenza del "Fluopyram", principio attivo del "Luna Privilege", e nella dichiarazione della precedente conduttrice dei terreni di avere utilizzato il prodotto nelle annate 2013 e 2014 nonché in uno studio pubblicato nel 2016 dalla rivista specializzata "Obstbau Per_3" (condotto dai ricercatori del centro sperimentale agrario e forestale di Laimburg in collaborazione con i tecnici della CP_2) che aveva individuato nel "Fluopyram" contenuto nel "Luna Privilege" la causa delle anomalie vegeto riproduttive delle viti e della ridotta produttività sia in termini di qualità che di quantità;

- i danni subiti, come quantificati dal suddetto consulente, ammontavano rispettivamente a € 878.153,00 per l'anno 2015 (risultanti dalla differenza tra il fatturato medio potenziale delle tre varietà di uva e il fatturato effettivamente realizzato dall'attrice sulla scorta delle fatture allegate agli atti) ed € 1.240.968,16 per l'anno 2017 (calcolati sottraendo dalla resa media le quantità raccolte);

- nonostante i monitoraggi dei vigneti predisposti dalla CP_2 a seguito di sua denuncia nel 2016, ed effettuati con ispezioni sul campo al fine di seguire l'evoluzione dei fenomeni dannosi e determinare l'ammontare dei danni, la convenuta aveva provveduto, con un accordo transattivo, ad indennizzare l'azienda agricola dei danni rilevati nell'anno 2016 senza corrispondere nulla per l'anno 2015 e formulando un'offerta inadeguata per l'annata 2017.

1.2. Sulla base di tali presupposti l'attrice adiva l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.

2. Con comparsa del 18.06.2019 si costituiva la Controparte_2 la quale eccepiva l'infondatezza della domanda per mancanza di prova del nesso di causalità.

Nello specifico evidenziava la mancanza di valore probatorio delle relazioni peritali citate dall'attrice ed attinenti a procedimenti pendenti tra altri soggetti e censurabili sotto vari profili, non essendo le anomalie lamentate un effetto automatico dell'utilizzo del prodotto, nonché il difetto di prova dell'acquisto e del corretto utilizzo del fungicida, oltre alla natura meramente commerciale dell'accordo transattivo del 2016, privo di riconoscimento di responsabilità da parte della CP_2.

Evidenziava, ancora, l'insussistenza di un accertamento scientifico degli effetti del prodotto avendo i monitoraggi del 2015-2016 e 2018 rilevato valori del principio attivo molto bassi o, addirittura, inesistenti ed essendo lo studio di Laimburg, citato dall'attrice quale prova degli effetti dannosi del principio attivo contenuto nel "Luna Privilege", afferente a test effettuati in un contesto di laboratorio, in assenza dei diversi fattori ambientali presenti nella realtà, nella quale, peraltro, gli effetti dannosi, incidenti sulla penetrazione del prodotto nella pianta, si sarebbero verificati solo nel 7-10% dei casi.

La convenuta contestava, inoltre, la natura meramente documentale della perizia del consulente di parte attrice in quanto redatta sulla scorta di poche foto, peraltro non riconducibili con certezza ai terreni in questione, e di sopralluoghi effettuati a distanza di tempo dai fenomeni anomali, asseritamente verificatisi nel 2015.

Contestava, infine, l'erroneità della consulenza anche in merito ai criteri adottati per l'accertamento e la quantificazione dei danni, tra cui l'applicazione nel calcolo del fatturato di prezzi extra media rispetto ai dati ISTAT e riguardanti periodi di vendita diversi da quelli reali, oltre alla mancata sottrazione dei costi sostenuti. Pertanto insisteva per il rigetto della domanda e, in via subordinata, chiedeva di quantificare quanto dovuto in base ai criteri individuati nella perizia redatta dal proprio consulente di parte, con vittoria di spese di lite.

3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 6 comma c.p.c. e formulate le richieste istruttorie, la causa era istruita a mezzo di prove testimoniali, CTU e documentazione prodotta dalle parti.

4. Essendo ormai matura per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.05.2026 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

5. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

6. In punto di diritto va detto che l'attrice ha agito nei confronti della CP_2 al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente cagionati ai propri vigneti, adibiti alla produzione di uva da tavola, dal fungicida "Luna Privilege", prodotto e commercializzato dalla convenuta, il cui utilizzo avrebbe causato delle anomalie nello sviluppo vegeto riproduttivo delle piante compromettendone gravemente la produttività.

Pertanto, dal punto di vista della qualificazione giuridica, l'attrice ha ricondotto la fattispecie in oggetto alla responsabilità extracontrattuale derivante dall'esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. che, appunto, prevede: "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

La locuzione "attività pericolosa", secondo consolidata giurisprudenza, ricomprende tutte quelle attività che, per caratteristiche oggettive desumibili da dati tecnici, evidenze statistiche e regole di comune esperienza o per i mezzi impiegati, presentano una significativa probabilità di

causare danni evidenziando un rischio superiore rispetto a quello normalmente connesso alle attività ordinarie, ossia non solo le attività espressamente ritenute tali dalla legge e, segnatamente dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, ma anche ogni altra attività, che pur non essendo legislativamente qualificata come tale, abbia, tuttavia, una pericolosità intrinseca o attinente ai mezzi impiegati (Cass. 27.05.2005, n. 11275; Cass. 20.07.1993, n. 8069).

La stessa giurisprudenza ha progressivamente ampliato il giudizio di pericolosità sino a ricomprendervi anche l'ipotesi in cui sia il prodotto finale dell'attività produttiva a risultare intrinsecamente pericoloso, in ragione della sua potenzialità lesiva (Cass. n. 17639/04; Cass.n.5484/98; Cass. n. 567/95).

Con riguardo ai prodotti fitofarmaci va rilevato che la casistica giurisprudenziale di merito ha ricompreso tra le attività pericolose anche la produzione e commercializzazione di farmaci e prodotti chimici la cui pericolosità è, altresì, desumibile dalla specifica normativa del settore e, in particolare, dal D.lgs. n. 150 del 14.08.2012, in attuazione della Direttiva CEE 128/09, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e dal DL 81/08 finalizzato alla sicurezza dei lavoratori a rischio chimico.

Detto ciò, non risulta, quindi, condivisibile l'affermazione della convenuta secondo cui la fattispecie concreta non ricadrebbe sotto il disposto dell'art. 2050 cc quanto piuttosto dell'art. 2043 cc.

In relazione al riparto dell'onere probatorio, la responsabilità ex art. 2050 c.c. si configura come una forma di responsabilità oggettiva tale per cui grava sul danneggiato la dimostrazione del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento, oltre che dell'esistenza del danno e della sua entità, mentre è onere del danneggiante dare prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il pregiudizio, comprese quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto o i progressi della tecnica consigliano, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza (v. Cass. n. 21919/2025 e Cass. n. 254/2026).

Ne consegue che, solo se risulta assolto l'onere probatorio a carico del danneggiato, spetterà al convenuto fornire la prova liberatoria.

Ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, è necessario che ricorra una duplice condizione: da un lato, che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo, secondo la regola del "più probabile che non", rientri tra le conseguenze normali

ed ordinarie dell'attività medesima; dall'altro, che tale antecedente non risulti neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fattore autonomo, di per sé idoneo a determinare l'evento dannoso (ex multis, Cass. n. 15113/2016).

La Suprema Corte, con il recente arresto n. 21464/25, ha ribadito i principi che debbono presiedere all'accertamento del nesso causale, evidenziando che «un evento dannoso è da considerare causato sotto il profilo materiale da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno)» e che occorre riconoscere «rilievo, all'interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiono ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, in base alle leggi generali di copertura proprie delle scienze esatte applicate ai fenomeni naturali, in tal senso giustificandosi il nesso relazionale causa-conseguenza secondo un giudizio di probabilità scientifica, ovvero - in assenza di tali leggi - in base alla valutazione dei dati di esperienza e della rilevazione della intensità delle frequenze statistiche degli accadimenti, che consentano di desumere, per via induttiva, la esistenza del nesso eziologico ...» (v., Cass. 10 maggio 2000 n. 5962; Cass. 16 ottobre 2001, n. 12617; Cass. 22 ottobre 2003, n. 15789; Cass. 19 luglio 2005, n. 15183; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 22 ottobre 2013, n. 23915; Cass. 12 novembre 2024, n. 29229), al netto della assenza di coincidenza dei criteri di accertamento del nesso eziologico in sede civile (preponderanza dell'evidenza) ed in sede penale (oltre ogni ragionevole dubbio). Infatti, principi causali funzionali (ossia di causalità specifica del caso concreto, operanti sul piano della prova) di causalità materiale sono quelli (a loro volta difformi da quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale, nella sostanza trasfusi ex lege nell'art. 533 c.p.p.), della «probabilità prevalente» e del «più probabile che non». Il primo criterio (la probabilità prevalente, che può essere più correttamente definito come quello della «prevalenza relativa») implica che, rispetto ad ogni enunciato, venga considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso, e che l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi positive, in particolare di quella/e contraria/e (senza che la relativa valutazione risulti in alcun modo legata ad una concezione meramente statistico/quantitativa della probabilità),

per essere viceversa scartata quando le prove disponibili le attribuiscano un grado di conferma "debole" (tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre). Il secondo criterio («il più probabile che non») comporta che il giudice, in assenza di altri fatti positivi, scelga l'ipotesi fattuale che riceve un grado di conferma maggiormente probabile rispetto all'ipotesi negativa. In entrambi i casi, il termine "probabilità" non viene riferito al concetto di frequenza statistica, bensì al grado di conferma logica che la relazione tra fatti ha ricevuto sulla base dei fatti storici acquisiti al processo (v. Cass. 8 maggio 2024, n. 12497; Cass. 2 settembre 2022, n. 25884; Cass. 6 luglio 2020, n. 13872), con la precisazione che, nell'ipotesi di danni conseguenti all'esercizio di attività pericolosa, "per recidere il nesso eziologico tra l'evento e l'attività pericolosa, la condotta del danneggiato deve essere adeguata alla natura e alla pericolosità della stessa (v., Cass. 22 dicembre 2011, n. 28299), e va apprezzata in chiave necessariamente relazionale".

L'accertamento del nesso e la conseguente presunzione di responsabilità non escludono, tuttavia, che il danneggiante possa fornire la c.d. prova liberatoria consistente nella dimostrazione dell'esistenza di una causa sopravvenuta tale da integrare il caso fortuito ovvero eccezionale e oggettivamente imprevedibile e segnatamente: 1) di una causa del tutto ignota, tale da rendere impossibile la riconducibilità dell'evento dannoso all'attività pericolosa; 2) del fatto del danneggiato o di un terzo, ove la relativa incidenza causale sia tale da escludere quella riferibile all'attività pericolosa; 3) di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, ossia non solo di non aver commesso alcuna violazione di norme di legge, regolamento o di comune diligenza o prudenza ma anche di avere impiegato ogni cura o misura, compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca atta ad impedire l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 04/06/98, n. 5484; Cass. Civ., Sez. III, 23/07/03, n. 11454; Cass. Civ., Sez. III, 02/03/01, n. 3022).

Conseguentemente, anche il fatto del danneggiato o del terzo può assumere efficacia liberatoria solo laddove, per la sua incidenza e rilevanza, sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso, e non già quando esso si atteggi quale fattore concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che abbia reso possibile l'insorgenza dell'evento per l'inadeguatezza delle misure preventive adottate (v. Cass. n. 16170/2022).

In particolare, nell'ipotesi specifica di responsabilità della casa farmaceutica, ai fini dell'accertamento della sussistenza della prova liberatoria, deve valutarsi, non solo l'osservanza

rigorosa di tutte le sperimentazioni e dei protocolli previsti dalla legge nella fase antecedente alla produzione e commercializzazione del farmaco, ma anche l’adeguatezza delle informazioni fornite in ordine ai possibili effetti indesiderati del prodotto, tenuto, peraltro, conto dell’insufficienza a tale scopo di qualunque informativa circa i potenziali effetti collaterali, essendo necessario che l’impresa farmaceutica svolga una costante attività di monitoraggio e di aggiornamento delle informazioni commerciali in relazione allo stato di avanzamento della ricerca, al fine di eliminare o quanto meno ridurre il rischio di effetti dannosi e di rendere edotti, nella maniera più completa ed esaustiva possibile, i potenziali consumatori o utilizzatori (Cass. n. 6587/2019).

7. Applicando, dunque, i suddetti principi al caso di specie e posta l’indubbia riconducibilità dell’attività di produzione e commercializzazione del prodotto fitosanitario fungicida “Luna Privilege” alle attività di cui all’art. 2050 c.c., in ragione della pericolosità del prodotto finale connaturata ai prodotti chimici e farmaceutici, era onere di parte attrice fornire la prova dell’effettiva sussistenza del danno denunciato e del relativo nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra l’utilizzo del prodotto e i danni riscontrati.

Orbene , secondo la prospettazione attorea, i danni lamentati consistenti nella riduzione di fatturato per la perdita del raccolto nelle annate 2015 e 2017 sarebbero conseguenza dell’applicazione sui propri vigneti del fungicida a base di fluopyram avvenuta nelle annate 2013, 2014 e 2015 e accumulatosi in concentrazione fitotossica nelle piante anche in considerazione della caratteristica peculiare del prodotto di lunga persistenza e penetrazione fino alle radici, tale da provocare anomalie vegeto riproduttive e riduzione dei raccolti.

Tale prospettazione, tuttavia, non ha trovato conforto nelle risultanze istruttorie.

Ed invero è emerso dall’istruttoria espletata che i terreni di proprietà dell’attrice, siti in agro di Acquaviva delle Fonti alla c. da Parco Quercio, coltivati con uva da tavola Pt_1, CP_3, Pt_2, Pt_3, e Parte_2, come accertato dal CTU sulla scorta dei dati catastali riportati anche nella relazione del consulente di parte dr. Per_2, furono effettivamente trattati nell’anno 2015 con il prodotto “Luna Privilege”.

Al riguardo il teste Testimone_1, dipendente dell’azienda attrice, ha confermato di avere eseguito personalmente nell’anno 2015 il trattamento con il fungicida Luna Privilege utilizzato nel contrasto alla botrite, come anche riportato sul quaderno di campagna, su indicazione del tecnico agronomo Testimone_2, precisando che: “Io preparai le dosi su indicazione del

tecnico. (...) Procedevo personalmente alla miscelazione del prodotto secondo le dosi indicate in etichetta e che mi aveva indicato il tecnico, ciò prima di muovermi con l'irroratrice"(cfr. verbale ud. del 03.03.2022).

Come evidenziato dal CTU incaricato il prodotto Luna Privilege, a base del principio attivo Fluopyram al 41,66% su 100gr, fu messo in commercio in Italia nell'anno 2012 (reg. 14806 del 26.05.2012) per l'uso preventivo sulla vite da vino e da tavola per contrastare gli attacchi della Controparte_4, detta muffa grigia.

L'utilizzo del detto prodotto sulle coltivazioni dell'attrice si evince anche dalle fatture di acquisto del fungicida n. 1202 del 04.11.2015 e n. 1139 del 27.10.2015 intestate all'azienda e dalle annotazioni riportate sui quaderni di campagna esibiti in atti che ne riportano l'utilizzo nelle date 25.08 2015(lotto 1 Pt_1)13.10.2015 (lotto 2 Parte_2 ) e 06.11.2015 (lotti 2 e 3 Red Globe e Italia) nonché dai risultati delle analisi effettuate in data 07-11 e 16 maggio 2015 sui tralci di uva Pt_1, Parte_2 e Pt_3, allegati agli atti e non contestati dalla convenuta, che avevano rilevato la presenza del Fluopyram.

Sempre dalle risultanze istruttorie è emerso che, nel corso delle annate agrarie 2015 - 2016 e 2017, i vigneti Pt_1, Parte_2 e Pt_3 avevano presentato malformazioni delle foglie, infiorescenze e grappoli, come rappresentate dalla documentazione fotografica allegata alla perizia del consulente di parte attrice.

Al riguardo lo stesso teste Testimone_2 consulente tecnico dell'azienda attrice, ha precisato di avere provveduto personalmente a scattare le foto allegate alla consulenza di parte attrice, relative agli anni 2015 e 2017, e ad eseguire, nel maggio 2015, il prelievo di campioni di materiale vegetale per sottoporlo alle analisi allegate agli atti da cui è emersa la presenza di Fluopyram, principio attivo del Luna Privilege (cfr. verbale ud. del 03.03.2022).

Aggiungasi che, come osservato anche dal CTU incaricato, da alcuni studi effettuati negli anni 2016 (pubblicati sulla rivista specializzata "Obstbau Weinbau") e 2019 (pubblicato su Journal of Agricoltural and Food Chemistry) dal Centro Sperimentale di Laimburg in collaborazione con la CP_2 è, altresì, emersa la sussistenza di un collegamento tra l'utilizzo del Fluopyram e alcune anomalie riscontrate durante la primavera e l'estate dell'anno 2015 in alcuni vigneti di Europa, tra cui l'Italia.

Al riguardo, gli autori dei suddetti studi, effettuati proprio per monitorare e accertare le cause di tali anomalie, hanno affermato che "il presente studio fornisce le prime prove di un

collegamento tra l'applicazione del fluopyram nei vigneti 2014, la formazione di PCA e l'emergere di anomalie della crescita nel 2015."

Nello specifico, tale studio, effettuato con prove sul campo ed esperimenti in serra e finalizzato a "studiare l'effetto della 3 cloro- 5 trifluorometilpiridina acido 2- carbossilico (PCA), un metabolita del fungicida fluopyram, sulla vite" e richiamato nelle pubblicazioni scientifiche allegate agli atti, non contestate dalla convenuta, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, anche alla luce dell'assenza di altra documentazione scientifica idonea a confutarne il contenuto, ha concluso che "La PCA ha dimostrato di causare l'epinastia delle foglie, lo sviluppo alterato delle bacche che porta alla perdita delle colture e alle anomalie della crescita delle radici nella Vitis vinifera simile agli erbicidi ausiliari in modo dose-dipendente.".

Lo stesso studio, nella versione più recente del 2019, ha, tuttavia, evidenziato che "Ulteriori fattori sembrano svolgere un ruolo nello sviluppo dei sintomi, i più evidenti dei quali sono il punto temporale dell'applicazione e le diverse incidenze delle cultivar analizzate, come osservato nelle tracce sul campo e nell'esperimento in serra. Il contenuto inferiore di fluopyram e PCA nelle foglie di Parte_4 e Parte_5 fornisce alcuni suggerimenti per un possibile assorbimento differenziale, ma sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere i fattori cruciali per la fitotossicità del PCA, tra cui il punto temporale di applicazione, la cultivar, i fattori che influenzano il metabolismo di fluopyram, il sistema di allenamento e altri" e che "le alte concentrazioni di fluopyram presenti nei vigneti a fine estate e autunno 2014 siano state metabolizzate per accumulare concentrazioni fitotossiche di PCA in autunno e durante la stagione dormiente ed è diventato evidente come epinastia delle foglie nella primavera del 2015 e perdita di raccolto nei vigneti dell'Alto Adige, in Pt 1, era affetto da anomalie di crescita, mentre il resto era asintomatico. Inoltre, le anomalie della crescita differivano in incidenza e gravità, suggerendo che esiste un regime di applicazione sicura del fluopyram".

Ebbene, alla luce di quanto sopra, può dirsi che, nel caso di specie, non vi è prova dell'effettiva somministrazione del fungicida nelle annate 2013 e 2014 stante la mancanza di valore probatorio della dichiarazione di utilizzo del Luna Privilege nelle annate 2013 e 2014 rilasciata dalla precedente conduttrice dei terreni, Persona_4 in data 29.11.2017 e allegata

alla perizia di parte attrice, né può attribuirsi rilievo alla dichiarazione del 30.10.2016 della ditta “Frudis”, acquirente di una partita di uva da tavola Pt_1, Pt_3, Parte_2 dalla ditta Per_4 di avere invitato quest’ultima ad utilizzare il “Luna Privilege” per proteggere il prodotto acquistato da CP_4 e da altre patologie consigliando la somministrazione nei mesi di ottobre e novembre 2014, di cui non vi è alcuna traccia documentale.

Né si evincono dalla documentazione in atti i tempi, i modi ed il dosaggio del prodotto nel periodo precedente all’anno 2015, avendo l’attrice esibito i soli quaderni di campagna riportanti le applicazioni dei fitofarmaci dell’anno 2015 e, dunque, neppure la concentrazione e la persistenza del principio attivo, elementi sui quali il CTU incaricato ha fondato, invece, la sussistenza del nesso di causalità ritenendo che l’elevata concentrazione del principio attivo contenuto nel Luna Privilege (prima che ne fosse raccomandato dalla CP_2 l’utilizzo da solo con un unico trattamento, alla dose indicata in etichetta ed entro la fase di pre chiusura del grappolo), unitamente alla persistenza nella pianta del principio attivo, avesse provocato le anomalie.

In definitiva, ad avviso della scrivente, non vi è stata, da parte dell’attrice, la prova del nesso di causalità tra la somministrazione del prodotto ed il danno.

In primo luogo è risultata frammentaria, già a monte, la ricostruzione della condotta tenuta giacchè è rimasta incerta la applicazione del Luna Privilege nelle annate anteriori al 2015.

Ad ogni buon conto anche sotto il profilo del nesso di causalità non sono emersi elementi convincenti.

Non può tacersi che la ctu si è rivelata lacunosa e non convincente già dal suo incipit nel momento in cui l’ausiliario del giudice ha ammesso di aver dovuto fare le me valutazioni sugli studi ufficiali effettuati sul fenomeno e sulle testimonianze rese da chi vi aveva assistito non potendo eseguire alcun accertamento visivo (e, quindi, concreto) poiché non più presenti i vigneti sui luoghi.

Ciò, ad avviso della scrivente, ha influenzato l’attendibilità ed efficacia dell’accertamento là dove è pacifico, per stessa ammissione del ctu, che gli effetti del fitofarmaco sono influenzati dalle dosi.

Ma anche volendo aderire alle valutazioni del CTU in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra le anomalie rappresentate nelle fotografie esibite dall'attrice e l'applicazione del Luna Privilege, non possono, comunque, condividersi le sue conclusioni in ordine all'accertamento della correlazione tra i danni lamentati dall'attrice e l'utilizzo del prodotto non essendo stata fornita alcuna prova certa degli stessi.

Come correttamente eccepito dalla convenuta, parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'asserito danno subito per le perdite di fatturato degli anni 2015 e 2017, non avendo provato che i dati ricavabili dalle fatture prodotte in giudizio corrispondano al totale del fatturato dichiarato ai fini fiscali.

L'azienda agricola ha prodotto complessivamente sette fatture relative alla vendita di uva nell'anno 2015 e sette fatture relative alla vendita di uva da tavola nell'anno 2017 senza produrre alcuna dichiarazione dei redditi sicchè i predetti documenti non consentono di verificarne né l'autenticità né la completezza.

Al contrario, qualora essa avesse depositato documentazione contabile idonea a rappresentare il fatturato complessivo per ciascun anno solare, in quadratura con quanto dichiarato ai fini fiscali e risultante dai modelli IVA, corredati della relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, sarebbe stato possibile avere contezza del calo di fatturato e, quindi, del danno economico.

Né vi è agli atti alcuna documentazione relativa ai costi sostenuti nelle annate interessate dalle anomalie lamentate tale da consentire di determinare il reddito netto posto alla base dell'asserita perdita nelle annate 2015 e 2017.

Neppure può ritenersi che a tale carenza probatoria possa sopperire il consulente d'ufficio, essendo la prova del danno un onere a carico dell'attrice.

10. Ed allora, alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia (scaglione da euro 2.000.000,01 a euro 4.000.000,00) nei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per quella di trattazione/istruttoria tenuto conto della complessità della causa e dell'attività svolta.

Le spese della CTU, in considerazione degli esiti della lite, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.



P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata dall'azienda Controparte_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4594/2019, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

rigetta la domanda attorea;

condanna l'Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_2 delle spese processuali, che liquida in euro 31.129,00 oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;

pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica di ufficio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.



Così deciso in Bari il 15.09.2026

Il giudice

Cristina Fasano