Settore vitivinicolo - Programma nazionale di sostegno nel settore del vino - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Contributi pubblici e aiuti comunitari - Revoca del finanziamento e recupero delle somme - Inadempimento degli obblighi di esecuzione - Varietà di vite difforme - Mancata tempestiva comunicazione di variante minore tramite portale SIAN - Difetto di documentazione contabile sull'acquisto delle barbatelle - Riparto di giurisdizione - Posizione di diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Revoca del contributo già concesso e al conseguente recupero delle somme erogate motivati dal presunto inadempimento del beneficiario agli obblighi esecutivi posti dal bando consistente nella realizzazione dell'impianto con varietà di vite difformi rispetto al progetto approvato senza preventiva comunicazione telematica di variante tramite portale SIAN, nonché nell'assenza di idonea documentazione contabile attestante l'acquisto delle relative barbatelle - Controversia relariva alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2026, proposto dal sig. Riccardo Sechi, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziano Ruiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura - ARGEA Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Serra e Maristella Firinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
– della determina n. 5957 del 12.11.2025 del Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese di ARGEA Sardegna, di rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente;
- della precedente determina di Argea n. 4090 del 28.7.2025, con cui si disponeva la revoca del sostegno concesso, il recupero delle somme indebite e l’esclusione dal beneficio;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, “ancorché non conosciuto”;
e per l'accertamento del legittimo operato del ricorrente e del relativo diritto a percepire integralmente i benefici e le contribuzioni di cui ai bandi regionali per cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Argea Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Riccardo Sechi, titolare dell’omonima impresa agricola, premesso di avere ottenuto dall’ARGEA un contributo pari a € 34.200,00 di cui al Programma nazionale di sostegno nel settore del vino per Ristrutturazione e riconversione vigneti per l’annualità finanziaria 2022 (misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti che trova fonte normativa nel Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, nel Regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 e nel D.M. 27 luglio 2000), ha impugnato la Determinazione n. 4090 del 28.7.2025, con cui l’ARGEA ha disposto la revoca della concessione del contributo e il recupero della somma già erogata, maggiorata del 10% a titolo di sanzione, nonché la Determinazione n. 5957 del 12.11.2025, con cui il Direttore generale dell’ARGEA ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dall’interessato avverso la determinazione di revoca del contributo.
1.1. Il provvedimento di revoca, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento rimasta priva di riscontro nei termini assegnati, si fonda sulle seguenti ragioni:
1) “Il vigneto riportato nella domanda di pagamento a saldo e riscontrato al collaudo in campo è risultato difforme rispetto a quello previsto nella domanda di sostegno approvata. La modifica della varietà di vite da utilizzare per l’impianto doveva essere comunicata allo scrivente Servizio prima della realizzazione dell’intervento mediante apposita comunicazione di modifiche minori. Tale comunicazione, invece, risulta presentata fuori termine il 10/12/2024 ossia alla data di presentazione della domanda telematica di pagamento a saldo;
2) L’acquisto delle barbatelle della varietà Marselan n. con le quali è stato realizzato l’impianto non è giustificato da idonea documentazione contabile. La fattura n. 23130 del 09/9/2022 ditta Vivai Cooperativi Rauscedo Soc. Cooperativa Agricola presentata a corredo della domanda di pagamento saldo è riferita alla fornitura di barbatelle della varietà Vermentino b.”.
L’Argea ha poi rigettato il ricorso gerarchico con cui l’interessato lamentava, in estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede, di non aver potuto presentare domanda di variante per il cambio varietale da Cannonau a Vermentino e Marselan (resosi necessario per mancanza di disponibilità sul mercato locale di barbatelle innestate di varietà Cannonau) per errori tecnici del portale SIAN.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “Nullità degli atti impugnati per manifesta ingiustizia ed irrazionalità; Violazione e falsa applicazione della determinazione Prot. 12583 REP. n. 377 del 29 giugno 2021 e dell'allegato di cui all' art. 3 e delle relative istruzioni operative n. 55 e nello specifico del punto 8, 15 e 16”;
II) “VIOLAZIONE DELL'ART. 2 L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E DI BUONA FEDE. VIOLAZIONE DELL’ART 97 CARTA COSTITUZIONALE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO ED ECCESSO DI POTERE; ECCESSO DI POTERE PER INERZIA E MANCATO SOCCORSO ISTRUTTORIO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”;
III) “ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTA”;
IV) “Violazione e falsa applicazione della determinazione Prot. 12583 del 2021 e dell'allegato di cui all' art. 3 e delle relative istruzioni operative n.55 e nello specifico del punto 16 e della Circolare AGEA 21714 19.03.2020. Eccesso di potere violazione degli art. 3 e 97 della Carta Costituzionale”;
V) “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE PER SPROPORZIONE”.
1.3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio ARGEA Sardegna che, dopo avere eccepito il difetto di giurisdizione, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
1.4. All’udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, su concorde richiesta delle parti, l’istanza cautelare è stata rinviata al merito.
1.5. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
1.6. Alla pubblica udienza del giorno 27 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
2.1. Sulla scorta di un’interpretazione giurisprudenziale ormai risalente e consolidata, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, in tema di finanziamenti pubblici, una volta emesso il provvedimento concessivo del contributo, la fase di verifica e controllo dell’adempimento degli obblighi da parte del beneficiario attiene all’esecuzione del rapporto stesso. Pertanto, le controversie riguardanti il ritiro del contributo, che trovino fondamento non già su un vizio di legittimità del provvedimento concessorio o sul contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del beneficiario agli obblighi inerenti l’esecuzione del rapporto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse alla conservazione del contributo ha consistenza di diritto soggettivo (ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 19484/2024; Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 25213/2020; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 6/2014; Consiglio di Sato, n. 4557/2023; Consiglio di Stato, n. 4730/2022; Consiglio di Stato, n. 2733/2022).
2.2. La questione oggetto della controversia riguarda proprio la revoca del contributo concesso a favore della azienda ricorrente, non avendo quest’ultima, in tesi, adempiuto a quanto previsto dal bando e dalle istruzioni operative, secondo cui la modifica dell’attività prevista dal progetto originario deve essere comunicata all’Amministrazione prima della realizzazione dell’intervento attraverso il portale SIAN. La causa petendi va quindi individuata nel diritto soggettivo alla conservazione del contributo, come peraltro affermato dalla stessa parte ricorrente nelle proprie memorie, in cui sostiene di essere titolare di un “diritto soggettivo alla contribuzione comunitaria” (pagina 2 della memoria depositata il 24 aprile 2026).
2.3. Il ricorrente, tuttavia, nella stessa articolata memoria depositata il 24 aprile 2026, ha insistito sulla giurisdizione di questo Giudice, sostenendo che “il ricorso si articola in una serie di motivi che investono anche la ritualità e legittimità del procedimento amministrativo. In particolare si rileva che l'Argea nel caso che ci occupa abbia leso fondamentali diritti e guarentigie dell’utente imponendo obbligatoriamente, anche con le prescrizioni di cui agli artt. 8 e 15 delle istruzioni operative AGEA n. 55, l’esclusivo iter del deposito telematico dell’istanza senza predisporne forme alternative nell’ipotesi in seguito verificatasi di impossibilità assoluta dell’uso del sistema SIAN” (così a pagina 2).
2.3.1 Al riguardo, il Collegio richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il petitum sostanziale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della causa petendi, ovvero dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, indagando sull’effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio e alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge (ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 9716/2024).
2.4. Pertanto, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale formatosi nella specifica materia oggetto dell’odierno giudizio (v. punto 2.1) deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
2.5. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto la determina n. 5957 del 12 novembre 2025 indica, in calce, la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale anche al giudice amministrativo, circostanza che comunque non assume rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica quale giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
L'ESTENSORE
Oscar Marongiu
IL PRESIDENTE
Tito Aru