Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 07-10-2009
Numero provvedimento: 15051
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

DOC «Prosecco» (D.m. 17 luglio 2009) - Quesito in merito all’articolo 7, paragrafo 2, del disciplinare di produzione.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Ditta, con riferimento all’argomento indicato in oggetto, ha chiesto se sia possibile effettuare le operazioni di vinificazione e di stoccaggio nel proprio stabilimento sito in provincia di Venezia delle partite di prodotto base, da destinare poi alla eleborazione e confezionamento dei vini spumanti e frizzanti DOC «Prosecco», designabili con il riferimento «Provincia di Trento» o «Treviso», in altro stabilimento sito in Provincia di Treviso.

Al riguardo, si comunica che la predetta possibilità è consentita dall’articolo 7, paragrafo 2, del disciplinare di produzione del «Prosecco» DOC, in base al quale, ai fini della indicazione in etichetta del riferimento geografico «Treviso», prescrive soltanto che la partita di vino deve derivare esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e che «... la elaborazione e il confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia».

Pertanto, considerato che:

– ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del disciplinare in questione le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante sono definite quali «pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione ...»

– nell’ambito del citato articolo 7, comma 2, non è fatto riferimento alla delimitazione della zona di vinificazione,lo scrivente comunica che le operazioni di vinificazione atte ad ottenere i prodotti base a monte dei vini spumanti e frizzanti, anche per i prodotti da designare con il riferimento geografico «Provincia di Treviso» o «Treviso», possono avvenire nell’ambito dell’intera zona di vinificazione definita dall’articolo 5, comma 1, del disciplinare, che corrisponde al territorio di produzione delimitate all’articolo 3 del medesimo disciplinare.

Resta inteso che le operazioni di elaborazione (presa di spuma) e il confezionamento dei prodotti in questione devono avvenire nello stabilimento ubicato in provincia di Treviso.