Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 10-07-2026
Numero provvedimento: 2093
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 16-09-2026

Regolamento delegato (UE) 2026/2093 della Commissione, del 10 luglio 2026, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti nazionali per la distillazione del vino, la vendemmia verde e l’estirpazione di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi.

(Regolamento (UE) 10/07/2026, n. 2026/2093, pubblicato in G.U.U.E. 16 settembre 2026, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 216, paragrafo 4, e gli articoli 223 e 227,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio ha introdotto una serie di misure per adeguare il potenziale produttivo vitivinicolo, gestire il mercato vitivinicolo e sostenere il settore vitivinicolo, al fine di affrontare i diversi problemi che lo affliggono e di adattare il settore ai nuovi sviluppi del mercato in un contesto di elevata incertezza internazionale. Tra le altre misure, il regolamento (UE) 2026/471 ha ampliato l’ambito di applicazione dell’articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Oltre alla distillazione del vino, gli Stati membri possono ora chiedere l’approvazione della Commissione per effettuare pagamenti nazionali a sostegno della vendemmia verde e dell’estirpazione volontaria dei vigneti produttivi in caso di crisi a determinate condizioni. Alla Commissione è stato conferito il potere di integrare tale articolo, stabilendo norme sulle condizioni generali di ammissibilità e sui criteri di priorità in relazione a tali pagamenti nazionali, nonché sulle modalità per determinare le situazioni di mercato in cui tali misure sono giustificate, per definire il metodo di calcolo di tali pagamenti e stabilire norme sulla loro coerenza con altre misure di sostegno della politica agricola comune.

(2) In tale contesto, è opportuno definire le condizioni per determinare l’esistenza di una situazione di crisi in relazione alla quale gli Stati membri possono chiedere l’approvazione per effettuare pagamenti nazionali per la distillazione, la vendemmia verde e l’estirpazione di vigneti produttivi, nonché le categorie e i colori del vino a cui tali misure possono essere applicate.

(3) La distillazione del vino e la vendemmia verde mirano rispettivamente a eliminare dal mercato il vino in eccesso e a evitare che tale vino sia prodotto prima della vendemmia. Sebbene tali misure siano appropriate in situazioni in cui il mercato vitivinicolo è interessato da situazioni di eccesso di offerta congiunturale che generano, o minacciano di generare, turbative del mercato, l’estirpazione permanente dei vigneti produttivi mira ad affrontare gli squilibri strutturali del mercato tra offerta e domanda. Pertanto, i criteri per individuare le circostanze di mercato che giustificano l’approvazione dei pagamenti nazionali per tali misure devono tener conto, da un lato, di un eccesso di offerta del mercato congiunturale a breve e medio termine e, dall’altro, di uno squilibrio strutturale del mercato a più lungo termine. Di conseguenza, i criteri per individuare le circostanze di mercato che possono giustificare l’approvazione di tali pagamenti nazionali devono essere definiti in modo diverso per la distillazione del vino e la vendemmia verde, da un lato, e per l’estirpazione permanente di vigneti produttivi, dall’altro. Data la forte segmentazione del mercato vitivinicolo dell’Unione, è opportuno consentire agli Stati membri di orientare le misure all’ambito geografico appropriato e ai tipi di vini colpiti dalla crisi del mercato. È pertanto opportuno consentire che le misure che devono essere definite dagli Stati membri possano applicarsi a livello regionale o nazionale e per una o più categorie e colori di vino.

(4) È inoltre pertinente stabilire criteri di ammissibilità di base a seconda del contenuto della misura. Solo i viticoltori che coltivano vigneti per la produzione di vino possono essere ammissibili, a determinate condizioni, ai pagamenti nazionali per la vendemmia verde e l’estirpazione dei vigneti produttivi, mentre altri operatori che producono, commercializzano o distillano vino possono beneficiare di pagamenti nazionali per la distillazione di vino. A tale riguardo, nel caso della distillazione del vino, è importante che, quando i beneficiari non sono produttori vitivinicoli, gli Stati membri garantiscano che il vantaggio economico derivante dai pagamenti nazionali sia trasferito ai produttori vitivinicoli. Per garantire la coerenza della politica vitivinicola dell’Unione, è opportuno evitare che i viticoltori proprietari di vigneti piantati senza autorizzazione beneficino di un sostegno per l’estirpazione o la vendemmia verde. Per gli stessi motivi di coerenza delle politiche, solo i vini che soddisfano le condizioni e i requisiti giuridici pertinenti dell’Unione, compresi i requisiti per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, se del caso, possono beneficiare del sostegno pubblico alla distillazione.

(5) Per garantire condizioni di parità tra i produttori vitivinicoli nei diversi Stati membri ed evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno definire gli elementi che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione ai fini del calcolo del sostegno massimo da fornire sotto forma di pagamenti nazionali per la vendemmia verde, la distillazione del vino e l’estirpazione di vigneti produttivi.

(6) Per evitare che la vendemmia verde e la distillazione del vino diventino una soluzione di mercato ricorrente per i vini provenienti da regioni interessate da squilibri strutturali del mercato, è opportuno che gli Stati membri che applicano regolarmente tali misure affrontino anche le cause strutturali alla base di tale squilibrio. Pertanto, quando sono attuati interventi di ristrutturazione e riconversione, le nuove autorizzazioni per la vendemmia verde e la distillazione dovrebbero essere subordinate all’applicazione parallela dell’estirpazione volontaria dei vigneti produttivi e all’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali condizioni mirano a evitare che gli interventi di ristrutturazione e riconversione contribuiscano all’aumento delle rese nelle regioni già colpite da uno squilibrio strutturale del mercato.

(7) Per garantire il corretto funzionamento del sistema di presentazione delle domande per i pagamenti nazionali di cui al presente regolamento e un approccio armonizzato allo stesso, è opportuno stabilire determinati requisiti relativi alle informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione per giustificare la loro domanda di approvazione e prevedere determinati obblighi di notifica in merito all’effettiva attuazione delle misure entro un dato termine annuale.

(8) Alla luce dei problemi che il settore vitivinicolo si trova attualmente ad affrontare, è necessario dare agli Stati membri la possibilità di attuare le misure previste dal presente regolamento nel corso della prossima campagna di commercializzazione. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di approvazione dei pagamenti nazionali che gli Stati membri possono effettuare nel settore vitivinicolo per la distillazione di vino, la vendemmia verde e l’estirpazione di vigneti produttivi, in casi giustificati di crisi di mercato, a norma dell’articolo 216 di tale regolamento.

2. Il presente regolamento stabilisce i criteri che gli Stati membri devono utilizzare per determinare l’esistenza di una crisi di mercato che giustifica l’erogazione dei pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1, nonché le condizioni generali di ammissibilità e le norme per il calcolo degli importi massimi di sostegno che gli Stati membri possono concedere attraverso tali pagamenti nazionali.

3. Il presente regolamento stabilisce inoltre alcuni requisiti di coerenza tra tali pagamenti nazionali e altre misure di sostegno della politica agricola comune per il settore vitivinicolo concesse nella stessa regione di produzione.

 

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «distillazione»: lo smaltimento del vino quale definito all’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, mediante distillazione completa in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 % in volume;

2) «vendemmia verde»: l’operazione definita all’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

3) «estirpazione»: lo sradicamento completo e la rimozione di tutti i ceppi di vite di una determinata superficie viticola iscritta nello schedario di cui all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

4) «categoria» di vino: un vino protetto da una denominazione di origine o un vino protetto da un’indicazione geografica o un vino senza indicazione geografica;

5) «colore» del vino: un vino rosso, un vino rosato o un vino bianco.

 

Articolo 3

Distillazione del vino e vendemmia verde in casi giustificati di crisi

1. Fatta salva l’approvazione della Commissione di cui all’articolo 216, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono concedere pagamenti nazionali per la distillazione di vino e la vendemmia verde in casi giustificati di crisi alle condizioni di cui al presente regolamento. Tali pagamenti nazionali sono proporzionati, debitamente giustificati e mirati ai vini e alle regioni di produzione colpiti da una situazione di crisi, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. La distillazione e la vendemmia verde possono essere attuate a livello nazionale o regionale per una o più categorie e colori di vino.

2. Per determinare l’esistenza di una situazione di crisi, lo Stato membro che intende avvalersi dei pagamenti nazionali per le misure di cui al paragrafo 1 dimostra che si sono verificate una o più delle seguenti circostanze di mercato, per le categorie e i colori dei vini ammissibili, a livello nazionale o regionale, a seconda dei casi:

a) un aumento considerevole delle ultime scorte di vino disponibili a livello di produzione rispetto al quantitativo medio delle scorte di vino per lo stesso periodo dell’anno nelle cinque campagne di commercializzazione precedenti o, in alternativa, nelle cinque campagne di commercializzazione precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso;

b) una diminuzione considerevole del prezzo medio di mercato del vino negli ultimi sei mesi a livello di produzione rispetto al prezzo medio di mercato nelle cinque campagne precedenti o, in alternativa, nelle cinque campagne precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso;

c) una diminuzione considerevole delle vendite cumulate di vino sul mercato a livello di produzione per la campagna di commercializzazione in corso rispetto alla media delle vendite cumulate per lo stesso periodo nelle cinque campagne precedenti o, in alternativa, nelle cinque campagne precedenti, escludendo il valore più elevato e quello più basso, e a condizione che tale diminuzione non risulti da un calo della produzione.

3. I beneficiari ammissibili ai pagamenti nazionali di cui al paragrafo 1 sono, per la vendemmia verde, i viticoltori la cui azienda comprende solo superfici vitate in virtù di un’autorizzazione all’impianto conforme alla normativa dell’Unione e nazionale e, per la distillazione, le persone fisiche o giuridiche che producono o commercializzano vino, le organizzazioni di produttori vitivinicoli o le loro associazioni, le associazioni di due o più produttori vitivinicoli o i distillatori di prodotti vitivinicoli.

Se il beneficiario di una misura relativa alla distillazione non è un produttore vitivinicolo, lo Stato membro interessato provvede affinché il vantaggio economico della misura sia trasferito ai produttori vitivinicoli interessati.

4. L’importo massimo del pagamento nazionale per ettaro in relazione alla vendemmia verde non è superiore alla somma:

a) del costo diretto dell’eliminazione o distruzione complete dei grappoli non ancora giunti a maturazione fissato dallo Stato membro sulla base di costi forfettari rappresentativi;

b) di un importo compensativo non superiore al 50 % del valore medio delle uve prodotte nella stessa zona nelle tre campagne di commercializzazione precedenti, calcolato per le rese medie ai prezzi medi delle uve, per le categorie di vino e di colori del vino ammissibili nella zona geografica interessata meno il costo medio della vendemmia nella stessa zona; e

c) di un incentivo non superiore al 20 % della somma di questi due importi.

5. L’importo massimo del pagamento nazionale per ettolitro di vino ammissibile che beneficia della distillazione non può essere superiore alla somma:

a) del costo dell’operazione di distillazione del vino stimato dallo Stato membro in base a costi forfettari rappresentativi;

b) di un importo compensativo non superiore al 50 % del prezzo medio di mercato negli ultimi sei mesi per le categorie e i colori dei vini ammissibili e nell’ambito geografico della misura; e

c) di un incentivo non superiore al 20 % della somma di questi due importi.

6. Il vino ammissibile alla distillazione conformemente al presente regolamento è originario dell’Unione e soddisfa i requisiti di commercializzazione all’interno dell’Unione e, se del caso, dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

 

Articolo 4

Estirpazione di vigneti produttivi in casi giustificati di crisi

1. Previa approvazione della Commissione, di cui all’articolo 216, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che tengono lo schedario viticolo di cui all’articolo 145 di tale regolamento possono concedere pagamenti nazionali per l’estirpazione volontaria di vigneti produttivi attuata nel loro territorio alle condizioni previste dal presente regolamento. Tali pagamenti nazionali sono proporzionati, debitamente giustificati dagli Stati membri e destinati ai vini e alle regioni di produzione colpiti da uno squilibrio strutturale del mercato, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. L’estirpazione può essere attuata a livello nazionale o regionale per zone specifiche o per vigneti che producono una o più categorie e colori di vini.

2. Per determinare l’esistenza di uno squilibrio strutturale del mercato, lo Stato membro che intende avvalersi dei pagamenti nazionali per le misure di cui al paragrafo 1 dimostra che si sono verificate una o più delle seguenti circostanze di mercato, per le categorie e i colori dei vini ammissibili, a livello nazionale o regionale, a seconda dei casi:

a) un aumento sostanziale della media delle scorte finali stimate nelle cinque campagne di commercializzazione precedenti rispetto alla media delle scorte finali stimate nelle dieci campagne precedenti. L’aumento delle scorte di vino stimate nelle cinque campagne di commercializzazione precedenti è inoltre significativamente superiore all’aumento della produzione media di vino nello stesso periodo di riferimento delle dieci campagne precedenti.

Per scorte finali stimate di vino di una campagna di commercializzazione si intendono le scorte finali effettive di vino di tale campagna, maggiorate dei quantitativi di vino ritirati dal mercato nella stessa campagna a seguito di misure di distillazione nazionali o dell’Unione o di vendemmia verde. Il quantitativo di vino ritirato in virtù della vendemmia verde è calcolato convertendo la superficie sottoposta a vendemmia verde in volume di vino equivalente alla resa media dello stesso anno nella stessa zona geografica in cui è stata applicata;

b) la produzione annuale di vino è notevolmente superiore ai volumi di vino venduti annualmente a livello di produzione in almeno tre anni nel corso delle cinque campagne di commercializzazione precedenti;

c) almeno una delle condizioni di mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, si è verificata in almeno tre campagne di commercializzazione nel corso delle cinque campagne precedenti;

d) una diminuzione sostanziale della redditività media annua per ettaro del vigneto durante le dieci campagne precedenti, calcolata sulla base di una metodologia standard utilizzata nell’analisi economica del settore agricolo.

3. I beneficiari ammissibili dei pagamenti nazionali per l’estirpazione di vigneti produttivi sono i viticoltori la cui azienda comprende solo superfici vitate in virtù di un’autorizzazione all’impianto conforme alla normativa dell’Unione e nazionale.

4. Sono ammissibili solo i vigneti che, al momento della presentazione della domanda di sostegno da parte del beneficiario, sono stati oggetto di vendemmia almeno una volta nel corso della campagna di commercializzazione in corso e delle due campagne precedenti, a condizione che la relativa dichiarazione di vendemmia sia stata notificata all’autorità competente dello Stato membro interessato.

5. I vigneti che sono stati oggetto di un’operazione di ristrutturazione e riconversione sostenuta a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115 nel corso dei cinque esercizi finanziari precedenti non sono ammissibili ai pagamenti nazionali per l’estirpazione.

6. L’importo massimo del pagamento nazionale per ettaro di vigneti produttivi estirpati non può essere superiore alla somma:

a) del costo diretto dell’operazione di estirpazione che deve essere fissato dallo Stato membro sulla base di costi forfettari rappresentativi; e

b) di un importo di compensazione non superiore al 100 % della perdita di entrate di un anno fissato allo stesso livello della perdita annuale di entrate stabilita dallo Stato membro ai fini dell’articolo 59, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115.

7. Le informazioni relative alle parcelle estirpate con il sostegno del pagamento nazionale di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni sull’anno in cui la parcella è stata estirpata e l’identificazione del beneficiario, sono conservate nello schedario viticolo di cui all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per almeno 10 campagne di commercializzazione successive a quella in cui la parcella è stata estirpata.

 

Articolo 5

Coerenza con altre misure di sostegno

Negli Stati membri che hanno già attuato pagamenti nazionali per la distillazione o la vendemmia verde a norma dell’articolo 3 per tre o più campagne di commercializzazione nel corso delle cinque campagne precedenti nella stessa zona geografica e per le stesse categorie e gli stessi colori di vino, l’approvazione a utilizzare i pagamenti nazionali per una campagna supplementare, per la stessa zona geografica e per i medesimi vini, è subordinata all’adozione, da parte degli Stati membri, delle misure seguenti:

a) l’uso di pagamenti nazionali per l’estirpazione dei vigneti produttivi a norma dell’articolo 4 o l’inclusione nei rispettivi piani strategici della PAC dell’intervento di estirpazione permanente di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera o), del regolamento (UE) 2021/2115, rispettivamente per almeno le due campagne di commercializzazione o i due esercizi finanziari successivi; e

b) la definizione nei rispettivi piani strategici della PAC, per l’intervento di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, delle condizioni agronomiche, viticole o di altro tipo specifiche di cui all’articolo 58, paragrafo 1, secondo comma.

 

Articolo 6

Domanda di approvazione

Gli Stati membri che intendono avvalersi dei pagamenti nazionali di cui all’articolo 1 presentano alla Commissione una domanda di approvazione che, per ciascuna misura relativa alle zone geografiche, categorie e colori di vini pertinenti, deve contenere almeno le informazioni seguenti:

— per quanto riguarda la distillazione e la vendemmia verde:

a) l’ambito geografico, le categorie e i colori dei vini, o dei vigneti che producono tali vini, che sono oggetto della misura, a seconda dei casi;

b) eventuali condizioni di ammissibilità supplementari ed eventuali criteri di priorità stabiliti a livello nazionale per il vino, i vigneti e i beneficiari;

c) la durata della misura, comprese le date di inizio e di fine della stessa;

d) le informazioni pertinenti per dimostrare che si sono verificate le condizioni di mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c);

e) il volume previsto di vino ammissibile da distillare o la superficie prevista per la vendemmia verde;

f) il bilancio totale previsto e l’importo massimo del pagamento nazionale per ettolitro di vino distillato o per ettaro soggetto a vendemmia verde;

— per quanto riguarda l’estirpazione di vigneti produttivi:

a) l’ambito geografico, le categorie e i colori dei vini interessati dalla misura;

b) eventuali condizioni di ammissibilità supplementari ed eventuali criteri di priorità stabiliti a livello nazionale per i vigneti e i beneficiari;

c) la durata della misura, comprese le date di inizio e di fine della stessa;

d) le informazioni pertinenti per dimostrare che si sono verificate le condizioni di mercato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d);

e) la superficie dei vigneti che si prevede di estirpare e il relativo volume equivalente di produzione vinicola potenziale;

f) il bilancio totale previsto e l’importo massimo del pagamento nazionale per ettaro.

 

Articolo 7

Notifiche

1. Gli Stati membri le cui domande di pagamenti nazionali di cui all’articolo 1 sono state approvate comunicano alla Commissione, entro il 30 settembre per la campagna di commercializzazione precedente in cui sono stati applicati:

a) i quantitativi di vino ritirati dal mercato per ciascuna misura di distillazione attuata a norma dell’articolo 3, per categoria e colore del vino, nonché i volumi di alcole prodotti dal vino consegnato e distillato e l’importo corrispondente dei pagamenti nazionali concessi;

b) le superfici che hanno beneficiato di pagamenti nazionali per la vendemmia verde attuati a norma dell’articolo 3 per categoria e colore del vino e il corrispondente importo dei pagamenti nazionali concessi;

c) le superfici che hanno beneficiato di pagamenti nazionali per l’estirpazione di vigneti produttivi attuata a norma dell’articolo 4 per categoria e colore del vino e il corrispondente importo dei pagamenti nazionali concessi;

2. Le notifiche alla Commissione di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione. 

 

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN