Disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine. Rispetto della base ampelografica in ambito aziendale. Quesito.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Regione, relativamente all’argomento in oggetto, in vista della presentazione della denuncia di produzione delle uve DO e IGT, ha chiesto di conoscere se il rispetto dell’ambito aziendale, riferito alla base ampelografica dei vigneti (articolo 2 dei relativi disciplinari di produzione) debba intendersi riferito all’azienda considerata come UTE (unità tecnico economica) oppure all’azienda intesa come impresa, ovvero come un insieme di due o più UTE afferenti allo stesso soggetto.
Al riguardo, a seguito di apposita valutazione dell’argomento con le Regioni e le organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo e tenuto conto che:
– ai sensi dell’articolo 1, par. 2, del regolamento approvato con DPR 1° dicembre 1999, n. 503, relativo all’anagrafe delle aziende agricole, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), che deve essere utilizzato per i rapporti con la pubblica amministrazione;
– ai sensi del paragrafo 3 del predetto articolo 1, a ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico economiche (UTE), aventi una propria autonomia produttiva;
– ai sensi delle vigenti disposizioni sulla gestione dell’albo dei vigneti (articoli 14 e 15 della L. n. 164/92, D.m. 27 marzo 2001 e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002) e sulla denuncia delle uve DO e IGT (D.m. 28 dicembre 2006) l’azienda produttrice delle uve in questione viene identificata nell’albo e nelle denunce delle uve con il citato CUAA;
– codesta Regione ha affidato la gestione degli albi alle competenti Amministrazioni provinciali,lo scrivente ritiene che l’ambito aziendale di cui all’articolo 2 dei disciplinari di produzione dei vini in questione possa essere riferito all’azienda identificata con il citato CUAA, ovvero anche all’azienda costituita da due o più UTE.
Tuttavia, detta possibilità di identificazione dell’azienda dell’albo dei vigneti, da intendersi valida anche ai fini della rivendicazione delle produzioni DO e IGT di cui al D.m. 28 dicembre 2006, deve in ogni caso far salva la compatibilità della base ampelografica prescritta dai relativi disciplinari di produzione e, infine, considerata l’articolazione della gestione degli Albi dei vigneti presso codesta Regione, il predetto «ambito aziendale» deve essere limitato al territorio di una Provincia.