Organo: Corte di Cassazione
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Cassazione
Data provvedimento: 09-09-2026
Numero provvedimento: 33212
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Società agricola di produzione vinicola - Reati tributari - Dichiarazione infedele - Regime speciale di determinazione del reddito su base catastale - Attività agricola principale ed eccedenza delle attività connesse - Commercializzazione ed acquisti di prodotti forniti da terzi - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti - Operazioni oggettivamente inesistenti tra imprese agricole familiari - Acconti per forniture di uva e vino non eseguite - Mancata restituzione o richiesta degli acconti versati - Misure cautelari - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto - Periculum in mora e pericolo di dispersione del patrimonio - Effetto assorbente degli acquisti immobiliari ad uso agricolo-vinicolo sul rischio.




SENTENZA

(Presidente: dott. Gastone Andreazza - Relatore: dott.ssa Silvia Badas)


 

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;

nei confronti di:

C.L. nata ad OMISSIS il OMISSIS;

avverso l’ordinanza del 05/11/2025 del Tribunale di Pescara;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato Della Rocca che ha chiesto il rigetto del ricorso.





RITENUTO IN FATTO

 

1. Con ordinanza del 5 novembre 2025, il Tribunale di Pescara, adito da C.L. (anche in qualità di legale rappresentante della società agricola le Vigne s.r.l.) ha accolto l’istanza di riesame avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara il 22 settembre 2025, col quale era stato disposto il sequestro preventivo diretto dei beni mobili e immobili nella disponibilità della società agricola Le Vigne s.r.l., amministrata e legalmente rappresentata da C.L., fino alla concorrenza di Euro 562.171, e, in subordine, il sequestro preventivo per equivalente delle liquidità, dei beni mobili immobili e nella disponibilità della predetta, per il medesimo valore, sussistendo il fumus commissi delicti e il periculum in mora in relazione al delitto di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, per gli anni di imposta dal 2020 al 2023 (capo B), e al delitto di cui all’art. 4, stesso D.Lgs., per gli anni di imposta 2020 e 2021 (capo A).

1.1. Secondo il Tribunale del riesame doveva ritenersi corretta la valutazione di sussistenza del "fumus" effettuata dal Giudice per le indagini preliminari nell’impugnato decreto con riguardo ad entrambi i delitti contestati.

Quanto al delitto di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000), fondata sul contenuto dei P.V.C. della Guardia di Finanza di Pescara, in cui erano esposti gli elementi in forza dei quali la società Le Vigne s.r.l." aveva goduto, indebitamente, dello speciale regime di determinazione del reddito su base catastale introdotto dall’art. 1, commi 1093-1095, della L. n. 296 del 2006 e dal D.M. n. 213 del 2007; la Guardia di Finanza, infatti, aveva precisato che, per il periodo di imposta 2020, la società agricola "Le Vigne s.r.l." aveva fatto figurare di aver svolto soltanto attività agricola "principale" (ossia i ricavi derivanti da prodotti di produzione propria) e attività "connesse" alla prima, ma su quest’ultima non prevalenti (ossia ricavi derivanti da prodotti forniti da terzi, in misura non prevalente rispetto ai propri), quando invece, dalle indagini svolte, erano emersi ricavi derivanti da operazioni propriamente commerciali e da operazioni connesse all’attività agricola principale; analogamente, nel periodo di imposta 2021, la società agricola "Le Vigne s.r.l." aveva fatto figurare ricavi derivanti da operazioni propriamente commerciali e da operazioni connesse all’attività agricola principale nei confronti di un solo fornitore, quando invece, dalle indagini svolte, erano emerse analoghe operazioni nei confronti di una pluralità di fornitori.

Parimenti, quanto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari erano correttamente fondate sul contenuto dei P.V.C. della Guardia di Finanza di Pescara, in cui si esponevano gli elementi in forza dei quali doveva ritenersi che la società agricola "Le Vigne s.r.l." si fosse avvalsa di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti con i due fornitori, la ditta individuale "C.Lu." (zio di C.L.) e la società agricola "I Filari", amministrata e legalmente rappresentata da C.N. (padre di C.L.); infatti, al di là dell’esistenza del collegamento familiare tra i soggetti economici delle operazioni, erano state accertate ulteriori determinanti anomalie, quali il fatto che, a fronte del versamento da parte della società agricola di rilevanti importi a titolo di acconto per forniture di uva e vino, i fornitori non risultavano avere mai eseguito materialmente le corrispondenti controprestazioni, le somme versate a titolo d’acconto non erano mai state restituite alla società agricola e la stessa non le aveva mai richieste; inoltre, lo stesso C.P. aveva ammesso che nessuna delle operazioni indicate era stata realmente oggetto di una transazione commerciale.

1.2. Tuttavia, il Tribunale, in questo dissentendo dal decreto impugnato, ha ritenuto che, premesso che la richiesta di applicazione della misura cautelare reale era stata avanzata dal P.M. esclusivamente ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., dunque al fine di evitare il pericolo di dispersione del profitto dei reati contestati, l’esigenza cautelare fosse stata fatta discendere dalle sole circostanze evidenziate in punto di sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero nella rilevata costituzione di un unico centro gestionale di interessi facente parte della famiglia C., occultato da una divisione meramente formale delle soggettività giuridiche, volto a dissimulare movimentazioni opportunistiche del patrimonio della società agricola tra i componenti del nucleo familiare.

Tali ragioni, si è concluso, non possono ritenersi sufficienti a spiegare la necessità di anticipare l’effetto ablativo della confisca, non essendo indicate le motivazioni per le quali i beni, nelle more del procedimento, avrebbero potuto essere modificati, dispersi o deteriorati, sia in termini oggettivi che soggettivi; in specie avuto riguardo al fatto che, come risulta dalla stessa indagine della Guardia di finanza, al sequestro di contenute liquidità (oltre Euro 48.000,00 presso un conto corrente di cui era titolare la società agricola e altri Euro 20.490,00 di rapporti finanziari di cui era titolare la ricorrente), si affianca quello di beni immobili di proprietà della società agricola per un valore complessivo di oltre due milioni di Euro, di altre unità immobiliari, di proprietà della ricorrente, per un valore di 332.265 Euro, di alcuni veicoli intestati alla società e, altresì, la ricorrente ha documentato l’acquisto da parte della società, avvenuto pochi giorni prima della notifica del provvedimento di sequestro, di due complessi immobiliari del rispettivo valore di Euro 4.500.000 ed Euro 950.000, per cui, attese la notevole capienza patrimoniale dell’indagata e della società agricola dalla stessa amministrata, e la natura e il valore dei beni, prevalentemente immobili, non poteva allo stato ravvisarsi un pericolo di dispersione del profitto dei reati di cui all’imputazione provvisoria. La considerazione della complessiva consistenza patrimoniale inoltre era tale da elidere la rilevanza dei contegni, asseritamente depauperativi, della C. e del suo nucleo familiare.

2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pescara ha proposto ricorso avverso la predetta ordinanza, affidato a un unico articolato motivo, col quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la violazione degli artt. 321 c.p.p. e 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla ritenuta insussistenza del periculum in mora.

Si deduce che il provvedimento impugnato, nell’escludere la ricorrenza del periculum in mora valorizzando esclusivamente l’aspetto quantitativo del patrimonio mobiliare e immobiliare nella disponibilità della C., dunque il dato statico, non ha operato un’applicazione coerente dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Ellade (Sez.U. n. 36959 del 24/06/2021) che esigono una motivazione rafforzata in punto di sussistenza dell’esigenza anticipatoria, ma con chiaro riferimento, quanto all’onere argomentativo, anche al comportamento dell’onerato, costituente il requisito soggettivo, (si cita, sez. 3, n. 44874 dell’11/10/2022, Rv. 283769 - 01), del tutto assente nel ragionamento del Tribunale, che ha radicalmente omesso di motivare sul punto.




CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Il ricorso non è ammissibile.

2. Va anzitutto, in premessa, rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 c.p.p. e che tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).

Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito nei termini previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e non può essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali.

3. Deve, pertanto, essere escluso che - a fronte dell’approfondita valutazione, operata nel caso in esame, quale sintetizzata al § 1.2. - ricorrano i presupposti per sollevare in sede di ricorso per cassazione il profilo dell’omessa o mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.

Nel caso concreto il Tribunale non si è limitato a un esplicito ed ampio apprezzamento in ordine al fumus commisi delitti, ma si è anche confrontato col tema dell’entità del profitto sequestrato e confiscabile in rapporto alla capacità patrimoniale dell’indagata e della società agricola dalla stessa amministrata, della natura e del valore dei beni, prevalentemente immobili e mobili registrati, esistenti nel suddetto patrimonio, pervenendo alla conclusione che non fossero state individuate ragioni specifiche per le quali dovesse ritenersi che nelle more del procedimento i beni avrebbero potuto essere modificati dispersi o deteriorati, al contrario (si veda § 1.2) essendo emersa una significativa capienza patrimoniale dell’indagata e della società agricola amministrata, consistenze determinate, in primo luogo, da beni immobili, peraltro ulteriormente accresciute a seguito del documentato acquisto da parte della società di due complessi immobiliari di significativo valore appena pochi giorni prima della notifica del provvedimento di sequestro.

4. È stato quindi correttamente apprezzato, sotto un profilo squisitamente fattuale, non censurabile in questa sede, il rapporto fra il valore del patrimonio complessivamente disponibile e l’entità del profitto confiscabile.

Tale conclusione è in linea con l’insegnamento di questa Corte che, fermi i principi affermati dalle Sez. U. Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848), nella materia, analoga a quella in disanima, del delitto di sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte, ha già avuto modo di affermare la significativa rilevanza della consistenza del patrimonio al fine di individuare la ricorrenza del pericolo, escludendolo nel caso in cui il patrimonio del contribuente sia ampiamente capiente rispetto alla pretesa dell’Erario (Sez. 3, n. 26095 del 21/05/2025, Rv. 288489 - 01. In linea con questo insegnamento si veda Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Rv. 283769 - 01,che, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p., ai fini dell’accertamento del rischio di depauperamento del patrimonio, attribuisce rilevanza non solo agli elementi soggettivi, relativi al comportamento dell’onerato, ma altresì agli elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo).

5. Il ricorso, di converso, come rilevato anche dalla Procura Generale, tende a contestare con diverse valutazioni, che, prospettando la fluidità e circolarità delle transazioni commerciali intervenute fra i vari membri della famiglia C. e il preminente rilievo di siffatti elementi - del vero ben presenti al Tribunale, che li ha tuttavia ritenuti superati con la considerazione della significativa consistenza patrimoniale e con la circostanza del recentissimo incremento del patrimonio della società agricola, di segno chiaramente opposto rispetto al rischio di depauperamento necessario fondamento del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca - attengono tuttavia al merito; in definitiva la censura si fonda su prospettazioni alternative che si risolvono in una inammissibile rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell’assunzione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti stessi.

6. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è inammissibile.




P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.



Così deciso in Roma, il 16 giugno 2026

Depositato in cancelleria il 9 settembre 2026