Indicazioni geografiche protette - Settore aceti - Marchio complesso contenente una IGP - Domanda di registrazione per prodotti limitati alla conformità al disciplinare - Ammissibilità e limiti della tutela - Articolo 8, paragrafo 6, RMUE - Articolo 12, paragrafo 1, e Articolo 13, Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Uso dell'IGP come elemento denominativo e descrittivo all'interno di un marchio complesso - Inserimento della denominazione di un'IGP ("Aceto Balsamico di Modena") all'interno di un marchio complesso avente ad oggetto prodotti specificamente ed espressamente limitati alla conformità con il relativo disciplinare di produzione (Classe 30) - Presenza di elementi denominativi o figurativi autonomi di normale carattere distintivo che assumono una posizione visivamente ed estetico-concettualmente dominante o prevalente - Inapplicabilità dei divieti di usurpazione, imitazione o evocazione per prodotti conformi - Esclusione dello sfruttamento parassitario della reputazione - Assenza di indicazioni false o fuorvianti sull'origine del prodotto.
DECISIONE
della Prima Commissione di ricorso
del 31 agosto 2026
Nel procedimento R 374/2024-1
Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena
Via Ganaceto, 134
41121 Modena
Italia Opponente / Ricorrente
Rappresentato da Bird & Bird Società tra Avvocati S.r.l., Via Porlezza 12, 20123 Milano, Italia
contro
(...)
Via (...)
Italia Richiedente / Resistente
Rappresentato da Alberto Tornato, Foro Buonaparte, 53, 20121 Milano, Italia
RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 170 528 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 636 876)
LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO
composta da G. Humphreys Bacon (Presidente), A. González Fernández (Relatrice) e C. Bartos (Membro)
Cancelliera: K. Zajfert
ha pronunciato la seguente
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 11 gennaio 2022, (...) (“il richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo per i seguenti prodotti, così come limitati in data 24 ottobre 2023:

Classe 30: Aceto balsamico conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta "Aceto balsamico di Modena".
2 La domanda è stata pubblicata in data 8 febbraio 2022.
3 In data 5 maggio 2022, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (“l’opponente”) ha presentato opposizione contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i suddetti prodotti.
4 I motivi di opposizione erano quelli previsti dall’articolo 8, paragrafo 6, RMUE.
5 L’opposizione si è basata sull’indicazione geografica protetta “Aceto Balsamico di Modena”, registrata nell’Unione europea per aceto dal 4 luglio 2009, n. PGI-IT-0430.
L’opponente depositava congiuntamente alla domanda di opposizione i seguenti documenti allegati:
− Documento 1: Estratto del registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette istituito ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1151/2012.
− Documento 2: Regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione del 3 luglio 2009 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)].
− Documento 3: Dichiarazione e prove a supporto della legittimazione del consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena.
6 In data 13 marzo 2023 e 2 ottobre 2023, l’opponente presentava i seguenti documenti a sostegno dell’opposizione:
− Allegato 1: Articolo 14, Legge n. 526/1999 Decreto Ministeriale 20 gennaio 2014
- Riconoscimento del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP “Aceto Balsamico di Modena”
− Allegato 2: Decreto Ministeriale 25 marzo 2020 - Conferma dell’incarico al Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP “Aceto Balsamico di Modena”.
− Allegato 3: Disciplinare di produzione dell’Indicazione Geografica Protetta ACETO BALSAMICO DI MODENA e Documento Unico che riflette le modifiche nel frattempo intervenute ed approvate con Regolamento di esecuzione (UE) 2023/512 della Commissione del 2 marzo 2023.
− Allegato 4: Estratto della registrazione dell’IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA Regolamento (CE) della Commissione n. 583/2009.
− Allegato 5: Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
7 Con decisione dell’8 febbraio 2024 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione ha respinto l’opposizione per tutti i prodotti contestati, sulla base del fatto che non vi è rischio di confusione. In particolare, la decisione è stata motivata come segue:
− Sulla base dei documenti depositati dall’opponente, si conclude che quest’ultima ha dimostrato l’esistenza della IGP “Aceto Balsamico di Modena" prima della data di deposito della domanda di marchio UE contestata, cioè prima del 11 gennaio 2022, e di essere il soggetto autorizzato a esercitare i diritti che ne derivano conformemente alla normativa applicabile alla data concessa dall’Ufficio per motivare i propri diritti anteriori.
(i) In merito all’impiego commerciale diretto o indiretto (compreso lo sfruttamento della reputazione della IGP)
− L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 statuisce che “le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto [agricolo o alimentare] conforme al relativo disciplinare”.
− Seppur tale articolo non faccia esplicito riferimento all’utilizzazione di una ipotetica IGP o DOP all’interno di un marchio, ciò non vuol dire che esclude tale ipotesi. Difatti, proprio alla luce dell’articolo di cui sopra e della ratio sottesa allo
stesso (ossia che data la natura prevalentemente pubblicistica delle indicazioni geografiche il loro uso l’uso deve essere riconosciuto a tutti coloro che rispettano le condizioni stabilite dai relativi disciplinari di produzione), l’Ufficio ha elaborato una prassi ormai consolidata, confermata anche nelle “Direttive EUIPO concernenti l’Esame”, secondo cui le obiezioni sollevate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, (che prevede il rifiuto dei marchi dell’Unione Europea esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione nazionale o dell’UE, oppure ad accordi internazionali di cui l’Unione europea o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di protezione di denominazioni di origine e indicazioni geografiche) possono essere superate se i prodotti di riferimento sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare dell’indicazione geografica (IG) in questione. Tale prassi è infatti giustificata dal fatto che quando in una domanda di marchio UE esiste una limitazione in relazione a prodotti identici a quelli coperti dalla IG e in conformità con le specificazioni della stessa, come si verifica nel presente caso, la funzione della indicazione geografica, ossia quella di indicare l’origine geografica e le particolari qualità dei prodotti ad essa connesse, è salvaguardata in relazione ai suddetti prodotti.
− Nel caso in oggetto, la specificazione dei prodotti nella Classe 30 del marchio impugnato ad aceto balsamico conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta “Aceto balsamico di Modena” garantisce chiaramente che i prodotti recanti il marchio, che contiene la IGP sulla quale si basa l’opposizione, provengano dall’area geografica rilevante e posseggano le caratteristiche richieste dal relativo disciplinare. Da ciò consegue l’impossibilità di accogliere il succitato argomento dell’opponente.
− L'opponente fa, altresì, riferimento alla sentenza 01/12/2021, T‑700/20, Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE (fig.), EU:T:2021:851, § 46 citandola a sostegno della sua tesi secondo cui l'articolo 12,
paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 consente agli operatori l'utilizzo di una DOP/IGP a fini meramente descrittivi e informativi, ma non consente in alcun modo l'impiego e la registrazione di una DOP / IGP come marchio.
− Dalla lettura di tale sentenza emerge che la stessa riguarda una situazione tutt'altro che simile al caso di specie, in quanto si trattava di un procedimento di nullità contro la registrazione di un marchio dell'Unione europea basato sull'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento sul marchio dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), di tale Regolamento, che vieta la registrazione di marchi che includono emblemi non protetti dall’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi e che rivestono un particolare interesse pubblico, a meno che la loro registrazione non sia stata autorizzata dall'autorità competente. Pertanto, il fatto rilevante era l'inclusione nel marchio contestato del simbolo dell'UE per le "indicazioni geografiche protette" nella sua versione tedesca.
− Il marchio contestato oltre ad includere la dicitura “Aceto Balsamico di Modena”, elemento chiaramente descrittivo del tipo di prodotto coperto dal marchio in questione, include anche altri elementi figurativi e denominativi, ossia la rappresentazione piuttosto stilizzata delle lettere “GM”, che possiede un normale carattere distintivo in quanto non ha alcuna relazione con i prodotti in questione, nonché altri elementi essenzialmente decorativi che fanno da cornice a tali lettere. La denominazione “ACETO BALSAMICO DI MODENA”, essendo completamente descrittiva, non svolge una funzione distintiva nel marchio contestato (o di “brand”, come asserito dall’opponente) né verrà percepita come tale dal pubblico di riferimento, bensì sono gli altri elementi, ossia le lettere stilizzate “GM”, ad essere percepiti come distintivi e, quindi, a conferire una certa distintività al marchio nel suo insieme. Si fa presente, a tal proposito, che le lettere stilizzate “GM” incorniciate da elementi decorativi, per le loro dimensioni, costituiscono gli elementi dominanti nell'impressione visiva del marchio contestato nel suo complesso, mentre la denominazione “ACETO BALSAMICO DI MODENA” non solo, come detto prima, detiene una funzione meramente descrittiva, ma è anche secondaria a livello visivo date le sue ridotte dimensioni.
− Il simbolo ufficiale UE utilizzato per contrassegnare le IGP non presenta alcuna caratteristica in comune con il marchio contestato che include l'indicazione dell'IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA in una funzione meramente descrittiva del prodotto protetto dalla IGP. − Inoltre, l'argomento dello sfruttamento della reputazione può essere sollevato solo quando vi sia un uso della IGP e l’opponente dimostri l’eventuale sfruttamento della notorietà della stessa per prodotti non coperti dal diritto anteriore o servizi privi di qualsivoglia relazione con esso, in quanto i prodotti relazionati alla IGP solleverebbero già un'obiezione in virtù dell’esame dei motivi assoluti (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE). Nel caso in oggetto, anche tenendo conto del fatto che il marchio contestato costituisca un uso commerciale della IGP "Aceto Balsamico di Modena" (poiché la riproduce insieme ad altri elementi verbali e grafici), la limitazione della domanda ad aceto balsamico conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta Aceto Balsamico di Modena rende tale prodotto conforme al disciplinare dell'IGP e, quindi, non si tratta di un uso per prodotti non coperti dall'IGP, né uno sfruttamento della reputazione della denominazione protetta.
− In relazione alle regole per la designazione e la presentazione del prodotto IGP (o DOP) sull’etichetta e al fatto che l’uso del marchio contestato possa alterare il messaggio e l'immagine associati all’IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA, si rammenta che il momento decisivo per concludere che c'è stata una violazione è l'uso dell'etichetta nella commercializzazione del prodotto in quanto tali valutazioni non possono essere effettuate in via preliminare in una procedura di registrazione. Infatti, ciò che può accadere nella successiva commercializzazione dei prodotti in questione non rientra nell'ambito del presente procedimento di opposizione.
− Pertanto, gli argomenti dell'opponente devono essere respinti nella misura in cui il prodotto del segno contestato, ossia “aceto balsamico”, è correttamente limitato all’aceto balsamico conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta “Aceto balsamico di Modena”, come sopra esposto. Difatti, la funzione dell'indicazione geografica in questione è salvaguardata in relazione a tali prodotti, poiché la domanda di marchio della Unione Europea riguarda solo prodotti di una determinata origine geografica ed aventi le specifiche caratteristiche ad essi associate.
(ii) In merito all’ usurpazione, imitazione o evocazione
− Il marchio contestato riproduce la indicazione di origine protetta per un prodotto conforme al disciplinare della stessa. Non si può quindi parlare di usurpazione, imitazione o evocazione di tale IGP.
− L'argomentazione basata sull'articolo 13, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 1151/2012 deve pertanto essere respinta.
(iii) In merito ad altri tipi di indicazioni o pratiche false o fuorvianti (articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d))
− Non vi può essere indicazione o pratica ingannevole ai sensi di tali disposizioni quando i prodotti sono limitati a quelli conformi al disciplinare dell'IG, come nel caso di specie, e non vi sono altre indicazioni sul segno, oltre all'IG stessa, che possano indurre il consumatore a dubitare del prodotto, della sua origine o delle sue caratteristiche. Pertanto, il marchio contestato non può creare una falsa impressione o indurre in errore il consumatore sull'origine del prodotto.
− Difatti la conformità del prodotto rivendicato dal marchio contestato (aceto balsamico) al disciplinare della IGP “Aceto Balsamico di Modena” garantisce chiaramente che lo stesso provenga dall'area geografica interessata ed abbia le caratteristiche richieste dal disciplinare.
− Pertanto, le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1151/2012 non sono applicabili al marchio in questione.
8 In data 15 febbraio 2024, l’opponente ha presentato ricorso contro la decisione impugnata,
chiedendone l'annullamento totale.
9 In data 10 giugno 2024, è stata ricevuta la memoria con i motivi del ricorso.
10 Nella sua risposta, ricevuta in data 20 agosto 2024, il richiedente chiedeva il rigetto del ricorso.
11 In data 4 settembre 2024, l’Ufficio accoglieva la richiesta di presentazione di una replica da parte dell’opponente. La replica dell’opponente è stata ricevuta in data 4 ottobre 2024.
12 In data 6 novembre 2024, la richiedente presentava la controreplica.
13 Con decisione provvisoria del 5 maggio 2025 (05/05/2025, R 0374/2024‑1, ACETO BALSAMICO DI MODENA (fig.) / Aceto Balsamico di Modena (GI) et al.), la Commissione disponeva la sospensione del procedimento fino alla decisione definitiva nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale Generale dell’Unione europea nel ricorso proposto il 7 maggio 2023 – Comité interprofessionnel du vin de Champagne e INAO / EUIPO – Nero Hotels (NERO CHAMPAGNE), con numero T-239/23.
14 Con comunicazione del 9 ottobre 2025, la Cancelleria delle Commissioni di ricorso comunicava alle parti che il procedimento di ricorso era stato ripreso in seguito alla pronuncia della decisione definitiva nel suddetto procedimento (25/06/2025, T‑239/23, NERO CHAMPAGNE / Champagne (GI), EU:T:2025:638).
15 In data 7 novembre 2025, il richiedente presentava le proprie osservazioni supplementari a fronte del contenuto della sentenza, divenuta definitiva, nel procedimento T-239/23.
16 In data 10 novembre 2025, l’opponente depositava le proprie osservazioni a fronte del contenuto della sentenza, divenuta definitiva, nel procedimento T-239/23.
17 In data 12 dicembre 2025, l’opponente presentava le proprie osservazioni in risposta alle allegazioni del richiedente.
18 In data 18 dicembre 2025, il richiedente presentava le proprie osservazioni in risposta alle allegazioni dell’opponente.
Osservazioni e argomentazioni delle parti
19 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:
− La decisione contestata si fonda su una errata lettura dell’articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento n. 1151/2012. Tale articolo dispone che le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. La suddetta norma si riferisce solo alla possibilità di usare una IGP o DOP, ma non vi è nessun riferimento nella norma stessa alla possibilità di registrare una IGP o DOP come marchio (o elemento di un marchio complesso).
− L’erroneità della prassi decisionale dell’Ufficio è confermata dalla sentenza del Tribunale dell'Unione europea nel caso 01/12/2021, T‑700/20, Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE (fig.), EU:T:2021:851, in cui il Tribunale ha affermato che l'articolo 12 del Regolamento n. 1151/2012 non conferisce il diritto di utilizzare (e registrare) una indicazione geografica come marchio a nulla rilevando che i prodotti designati dal marchio di cui si tratta sono limitati ai prodotti conformi al disciplinare dell’indicazione geografica di cui si tratta.
− Sebbene, infatti, la sentenza in argomento sia relativa ad un procedimento di nullità contro la registrazione di un MUE contenente il logo delle IGP dell’Unione e sia basato sull'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i) RMUE, nel citato § 46, il Tribunale non si riferisce al logo delle IGP, ma all’indicazione geografica e si pronuncia espressamente sul perimetro e significato dell’articolo 12, paragrafo 1 del Regolamento, che del resto non tratta l’uso del logo delle IGP e delle DOP.
− Tra l’altro la Divisione di Opposizione per supportare la propria tesi richiama l’ultima frase del § 46 della sentenza del Tribunale, senza considerare che la situazione ivi descritta vale evidentemente anche rispetto all’uso di un marchio contenente una indicazione geografica.
− Dal momento che qualsiasi operatore ha il diritto di utilizzare un'indicazione geografica/denominazione d'origine per commercializzare il prodotto DOP/IGP conforme al relativo disciplinare, non vi è ragione per gli operatori di registrare marchi contenenti una DOP/IGP: è quindi evidente che il richiedente intende costituire un diritto di esclusiva sulla denominazione ACETO BALSAMICO DI MODENA nella forma del marchio contestato.
− La riconoscibilità delle lettere “GM” nel marchio contestato è del tutto discutibile. Anche in conseguenza di ciò e tenendo presente che notoriamente il consumatore cerca istintivamente in un marchio elementi che si possano pronunciare, non può essere negato che almeno una parte del pubblico si potrebbe riferire al marchio contestato unicamente con l’espressione “ACETO BALSAMICO DI MODENA” e vedere nel marchio contestato un contrassegno ufficiale della IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA, anche per il fatto che l’elemento
potrebbe essere percepito come una lettera “M” particolarmente stilizzata ed essere associata alla “M” di “Modena”.
− Sarebbe del tutto plausibile che il marchio contestato possa essere percepito come un contrassegno "ufficiale" dell’IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA o comunque come un marchio approvato dal Consorzio. In particolare, tenendo in considerazione che molte DOP e IGP sono identificate attraverso loghi / contrassegni ufficiali normati dai relativi disciplinari di produzione. − La decisione contestata erra inoltre nell’escludere lo sfruttamento della reputazione dell’IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA affermando che lo sfruttamento può essere invocato solo quando l’opponente dimostri l’eventuale sfruttamento della notorietà della stessa per prodotti non coperti dal diritto anteriore o servizi privi di qualsivoglia relazione con esso. È assolutamente possibile che lo sfruttamento, indebolimento o svigorimento della notorietà di una DOP o una IGP possano derivare da un uso improprio del nome protetto da parte di un operatore per un prodotto conforme. Inoltre, la prima parte della lettera (a) dell’articolo 13 (1) del Regolamento contempla anche l’ipotesi dell’uso del nome protetto per prodotti identici che viola le disposizioni del relativo disciplinare, ad esempio circa la designazione e la presentazione del prodotto.
− I produttori di prodotti DOP/IGP e gli operatori che commercializzano tali prodotti devono infatti rispettare tutte le disposizioni previste dal disciplinare di produzione, comprese quelle relative alla denominazione e all'etichettatura, e - al pari di chiunque altro - devono astenersi da comportamenti che possano costituire una violazione della DOP/IGP in questione, compreso l'uso/registrazione di segni che usano impropriamente, imitano o evocano la denominazione protetta, nonché sfruttano, indeboliscono o diluiscono la reputazione di tale denominazione.
− La registrazione e l’uso come marchio privato del richiedente del nome “ACETO BALSAMICO DI MODENA” nella forma del marchio contestato sarebbero al di fuori del controllo dell’opponente ed idonei, anche per questo, ad alterare la natura e la funzione della IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA nonché l’immagine associata alla stessa, la cui tutela e valorizzazione rientrano tra i compiti del Consorzio, quale unico ente incaricato dal Ministero italiano delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di svolgere erga omnes le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla Indicazione Geografica Protetta ACETO BALSAMICO DI MODENA.
− Il marchio contestato ricade quindi nelle situazioni previste dall’articolo 13, paragrafo 1 del Regolamento n. 1151/2012, con particolare riferimento alle lettere a) e b).
20 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue:
− Contrariamente agli argomenti dell’opponente, benché l’articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento n. 1151/2012 non si riferisca esplicitamente all’incorporazione di una IGP e/o DOP all’interno di un marchio – non vi è d’altra parte alcuna norma che impedisca o vieti tale eventualità. La prassi dell’Ufficio è concorde nel ritenere del tutto lecita la registrazione di un segno che incorpori, tra gli altri elementi, una DOP e/o IGP.
− In particolare, il richiedente non ha richiesto la registrazione di una DOP e/o di una IGP, ma ha presentato una domanda di registrazione di un marchio complesso in cui la denominazione in oggetto compare come elemento puramente descrittivo. − La circostanza per la quale, secondo il parere del Consorzio, la lettera “M” di “GM” nel segno contestato potrebbe essere percepita come associata alla “M” di “Modena” è chiaramente irragionevole, nonché, per quel che qui rileva, irrilevante. È difatti evidente che l’aspetto grafico del segno contestato è preminente rispetto alla porzione denominativa (la quale è tra l’altro puramente descrittiva).
− Con riferimento alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea nel caso 01/12/2021, T‑700/20, Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE (fig.), EU:T:2021:851, occorre rilevare la completa estraneità della citata decisione rispetto alla fattispecie che forma oggetto dell’odierno ricorso. Qui, infatti, non è in discussione l’inclusione – all’interno di una registrazione di marchio – di “distintivi, emblemi o stemmi, diversi da quelli previsti dall'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare” come per l’appunto è accaduto in relazione alla vicenda di cui alla sentenza summenzionata. Nella registrazione di cui al presente procedimento è presente unicamente la dicitura “Aceto Balsamico di Modena”, non certo un “distintivo, emblema o stemma…che presenti un interesse pubblico particolare”. Al contrario di quanto afferma l’opponente - anche l’ultima parte del paragrafo 46 fa esplicito riferimento al solo simbolo IGP, sottolineando che “orbene, anche in questo caso, il marchio in questione continuerebbe a includere il simbolo IGP e potrebbe, se del caso, indurre maggiormente il pubblico in errore sull’origine o sulle proprietà dei prodotti da esso designati”. Infatti, la domanda di marchio è stata ritenuta registrata in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), RMUE.
− La domanda di marchio nemmeno include al suo interno il marchio collettivo consortile
, il quale, ai sensi dello Statuto del Consorzio, viene concesso in uso da quest’ultimo ai consorziati nel rispetto dei relativi regolamenti d’uso e delle disposizioni dello stesso Statuto.
− Con riferimento all’asserito eventuale sfruttamento della notorietà della IGP “Aceto Balsamico di Modena”, tale argomento andrebbe semmai sollevato quando si verificasse effettivamente un uso dell’IGP non corretto e che implicasse l’eventuale sfruttamento della notorietà della stessa denominazione.
− Tale esame è evidentemente del tutto estraneo allo scrutinio dell’Ufficio, il quale è al contrario chiamato ad esaminare il marchio così come depositato e detta verifica non può estendersi ad eventuali, futuri impieghi del marchio che, se effettivamente realizzati e ritenuti illeciti, potranno essere oggetto di contestazione – e possibile sanzione - dinnanzi alle diverse, competenti sedi.
21 Gli argomenti presentati dall’opponente con la memoria di replica possono essere
sintetizzati come segue:
− L’errata interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 è rilevabile dalla lettura combinata di tutte le disposizioni del Regolamento, anche in quelle riportate e chiarite dal nuovo Regolamento (UE) n. 2024/1143 che prevede un sistema unitario ed esaustivo e che, come precisato nei “considerando” dello stesso, è stato concepito con l’obiettivo, tra gli altri, di chiarire l’ambito di applicazione della protezione concessa alle indicazioni geografiche anche in relazione alle limitazioni previste alla registrazione di nuovi marchi commerciali in contrasto con la registrazione delle indicazioni geografiche.
− Gli elementi grafici del marchio complesso in esame si limitano a semplici ornamenti ed intrecci che fungono da cornice dell’elemento GM, la cui riconoscibilità è del tutto opinabile, riprodotto tra l’altro in un particolare font che di fatto lo fa sembrare un continuum della decorazione che lo contorna. L’elemento principale del segno e che per primo viene individuato e riconosciuto dal consumatore è sicuramente la dicitura ACETO BALSAMICO DI MODENA che tra l’altro campeggia in alto ed in posizione preminente rispetto agli altri elementi accessori del marchio complesso.
− Contrariamente a quanto riferito nelle proprie difese da parte del richiedente, il Consorzio non ha mai affermato che è “stata richiesta la registrazione di un segno che include il marchio consortile”. In particolare, è del tutto plausibile che il segno contestato possa essere percepito dal consumatore come un contrassegno "ufficiale" dell’IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA o comunque come un marchio approvato dal Consorzio per una particolare linea di prodotti.
− Sebbene, la sentenza nel caso 01/12/2021, T‑700/20, Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE (fig.), EU:T:2021:851, sia relativa ad un procedimento di nullità contro la registrazione di un MUE contenente il logo delle IGP dell’Unione Europea, nel più volte citato §46 il Tribunale non si riferisce al logo delle IGP, ma all’indicazione geografica e si pronuncia espressamente sul perimetro e significato dell’articolo 12, paragrafo 1 del Regolamento, che del resto non tratta l’uso del logo delle IGP e delle DOP.
22 Gli argomenti presentati dal richiedente nella controreplica possono essere sintetizzati
come segue:
− Il precedente citato non è pertinente. In particolare, l’articolo 102 del Regolamento UE n. 1308/2013 riguarda la registrazione di un marchio che contiene o è costituito da una DOP o IGP e prevede il rigetto dello stesso solamente nel caso in cui la denominazione non sia conforme al relativo disciplinare o il cui uso rientri nella fattispecie dell’articolo 103, paragrafo 2 del suddetto regolamento.
− L‘articolo 103, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 1308/2013 riguarda invece l’uso di una DOP o IGP e la tutela l’uso di dette DOP o IGP contro qualsiasi uso commerciale delle stesse per prodotti che non sono conformi al disciplinare, oppure se tale uso sfrutti la notorietà di tale DOP/IGP. L’uso viene inoltre protetto contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione di tale DOP/IGP, nonché nei confronti di qualsiasi altra indicazione falsa, ingannevole o che induca in errore il consumatore sull’origine del prodotto.
− Nessuna di tale ipotesi è evidentemente applicabile al caso di specie, considerando che il marchio di cui il richiedente chiede la registrazione rivendica esclusivamente prodotti conformi al disciplinare di produzione e, inoltre, non può essere ravvisata nessuna ipotesi di sfruttamento della notorietà o usurpazione, imitazione, o evocazione della IGP in questione. − Il procedimento di opposizione contro il marchio “NERO CHAMPAGNE” aveva ad oggetto una domanda di marchio denominativo nel quale la denominazione “CHAMPAGNE” possedeva una posizione preminente. Diversamente dal segno contestato in esame, che riguarda un marchio complesso nel quale la denominazione di origine riveste una posizione secondaria fra i diversi altri elementi presenti.
− Nel caso del procedimento di registrazione del marchio “NERO CHAMPAGNE”, diversamente da quanto accaduto nel presente procedimento, l’opponente aveva ampiamente provato la notorietà e rinomanza della DOP in tutto il territorio dell’Unione Europea. − Infine, la domanda di marchio “NERO CHAMPAGNE”, diversamente da quanto accade nel presente caso, rivendica anche servizi solo indirettamente connessi al prodotto realizzato in conformità al disciplinare. − Il fatto, richiamato dall’opponente, che l’articolo 36 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, che ha sostituito l’articolo 12, paragrafo 1 del Regolamento 1151/2012, replichi la lettera della norma abrogata, senza introdurre alcuna precisazione in riferimento alla possibile registrazione (ed uso) delle IG come marchi, costituisce conferma della bontà della prassi dell’Ufficio.
− Infine, quanto all’asserito eventuale sfruttamento, indebolimento e svigorimento della notorietà della IGP “Aceto Balsamico di Modena”, si tratta di argomento non attinente al caso in esame, dal momento che l’indagine al riguardo si può soltanto riferire all’uso effettivo del segno in oggetto. Tale esame non attiene evidentemente alla procedura amministrativa di registrazione che qui ci occupa. Difatti, come chiarito dalle linee guida EUIPO, l’unico esame che in questa fase l’Ufficio è chiamato ad effettuare è quella di riscontrare che i prodotti rivendicati siano limitati in conformità con il relativo disciplinare.
23 Le osservazioni presentate dal richiedente a fronte del contenuto della sentenza definitiva
nel procedimento T-239/23, possono essere riassunte come segue:
− La nuova censura basata sull’articolo 103 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è, come già ampiamente evidenziato, irricevibile, non essendo mai stata dedotta in precedenza dall’opponente e risultando, pertanto, tardiva.
− La controversia definita nel procedimento T-239/23 verteva su una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto del presente procedimento. In particolare, nel caso “NERO CHAMPAGNE”, il Tribunale ha ravvisato la possibilità che il consumatore, posto di fronte all’espressione “NERO CHAMPAGNE”, potesse essere indotto a ritenere di trovarsi effettivamente dinnanzi ad un vino “Champagne” avente caratteristiche non conformi al disciplinare.
− Si trattava, in sostanza, di una ipotesi di ingannevolezza intrinseca del segno, vale a dire di una fattispecie nella quale il marchio proposto per la registrazione, per via del contenuto semantico veicolato rispetto ai prodotti/servizi che contraddistingue, è idoneo a trarre in inganno il pubblico.
− Nel procedimento T-239/23, il Tribunale si è concentrato sull’esame e sull’interpretazione di un principio già presente nell’ordinamento, vale a dire la possibilità di valutare la registrabilità di un marchio anche sotto il profilo della sua eventuale ingannevolezza intrinseca, qualora i singoli elementi verbali o figurativi, o la combinazione degli stessi, possano indurre il consumatore a formarsi un’aspettativa non corrispondente al vero circa le caratteristiche dei prodotti o servizi rivendicati nella relativa domanda di registrazione. La pronuncia in esame è priva di incidenza rispetto al presente caso.
− Inoltre, il segno opposto del richiedente è un marchio complesso, il quale non si risolve unicamente, e neppure in modo predominante, nella semplice denominazione evocativa della DOP / IGP di riferimento. Al contrario, la IGP in questione riveste nel segno una posizione chiaramente secondaria rispetto agli altri elementi che lo compongono e che ne costituiscono il c.d. “cuore” distintivo.
− Va inoltre rilevato che nel procedimento “NERO CHAMPAGNE” la domanda di marchio comprendeva anche servizi solo indirettamente connessi al prodotto conforme al disciplinare, mentre nel presente caso la domanda del richiedente è limitata a prodotti interamente ricompresi nell’ambito della IGP.
24 Le osservazioni depositate dall’opponente a fronte del contenuto della sentenza definitiva
nel caso T-239/23 possono essere riassunte come segue:
− La sentenza resa nel procedimento T-239/23 ha chiarito che le situazioni elencate all'articolo 103, paragrafo 2, del Regolamento n. 1308/2013 (che corrisponde all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 1151/2012) non sono limitate, ad eccezione di quella prevista all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto i), del medesimo regolamento, a prodotti comparabili non conformi al disciplinare di una DOP; e che dal tenore letterale dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii) e lettere da b) a d), del Regolamento n. 1308/2013 non risulta che le circostanze da esso previste non possano applicarsi all'uso di una DOP / IGP per prodotti conformi al disciplinare di tale regolamento.
− Vi sono diversi elementi diretti a dimostrare che l’uso del marchio contestato sfrutterebbe la notorietà della IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA e arrecherebbe detrimento alla stessa.
− Si tratta, in primo luogo, della notorietà particolarmente elevata della IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA – di cui il Ricorrente ha dato ampia dimostrazione – che verrebbe sfruttata indebitamente attraverso l’uso della stessa come marchio privato al di fuori del controllo del Consorzio, con l’ulteriore conseguenza – che evidentemente impatta negativamente sulla notorietà - di determinare una alterazione della funzione, del messaggio, dell'immagine e del valore della IGP che l’opponente ha il compito di tutelare quale gruppo di produttori riconosciuto per la IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2024/11431, incaricato dal Ministero italiano delle Politiche Agricole Alimentari
− Inoltre, il richiedente è una persona fisica che non risulta personalmente iscritta al sistema dei controlli e certificazione dell’IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA.
− Se un operatore ha il diritto di utilizzare una indicazione geografica per commercializzare un prodotto conforme al relativo disciplinare, non si vede la ragione per cui l’operatore debba elaborare e registrare un marchio privato come quello in esame in cui l’indicazione geografica è senza dubbio un elemento costitutivo e predominante, se non al fine di sfruttarne indebitamente per fini individuali la capacità attrattiva e la notorietà, − L’elemento denominativo che per primo verrà individuato e riconosciuto dal consumatore è sicuramente la dicitura “ACETO BALSAMICO DI MODENA” che campeggia in alto ed in posizione preminente rispetto agli altri elementi accessori che compongono il segno, i cui elementi grafici si limitano a semplici ornamenti ed intrecci che fungono da cornice del segno contestato, la cui riconoscibilità come “GM” (o “CM”) è del tutto opinabile.
− L’elemento
potrebbe invece essere associato alla “M” di Modena e ciò rende anche plausibile che il logo possa essere indebitamente percepito come un logo ufficiale della IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA (ad esempio, come contrassegno ufficiale di una particolare versione di ACETO BALSAMICO DI MODENA).
− Inoltre, nel logo non c’è alcuna traccia della dicitura “Indicazione Geografica Protetta” che deve accompagnare la denominazione “ACETO BALSAMICO DI MODENA” in base a quanto previsto dall’articolo 8 del disciplinare di produzione della IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA.
− Al punto 51 della Sentenza, il Tribunale chiarisce altresì che in relazione ad un marchio contenente una DOP/IGP di cui è chiesta la registrazione per prodotti conformi al disciplinare di tale DOP/IGP può trovare applicazione anche la lettera b) dell’articolo 103 del Regolamento n. 1308/2013 (corrispondente alla lettera b) dell’articolo 13 del Regolamento n. 1151/2012), che tutela le DOP (e le IGP) e i corrispondenti prodotti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione.
− Tale chiarimento ha già trovato applicazione nella decisione della Quinta Commissione di ricorso 06/10/2025, R 1761/2022‑5, MARQUÉS DE LA MANCHA / LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al..
25 Le osservazioni presentate dall’opponente in risposta alle allegazioni del richiedente
possono essere riassunte come segue:
− L'articolo 103, paragrafo 2, del Regolamento n. 1308/2013 e l'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento n. 1151/2012 sono redatti in termini analoghi, e la Corte di Giustizia riconosce un'applicazione trasversale ai principi elaborati nell'ambito dei regimi di protezione cui fanno rispettivamente riferimento i suddetti regolamenti, in modo da garantire un'applicazione coerente delle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche (20/12/2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C- 393/16, EU:C:2017:991, § 32).
− I chiarimenti forniti dal Tribunale nella sentenza NERO CHAMPAGNE in relazione all'articolo 103 del Regolamento 1308/2013 valgono necessariamente anche per l'articolo 13 del Regolamento 1151/2012, che disciplina la protezione per i prodotti agroalimentari. Non si tratta quindi di introdurre un nuovo motivo di ricorso.
− Pur avendo il Tribunale concluso che il marchio NERO CHAMPAGNE sia ingannevole, esso ha altresì chiarito che una domanda di registrazione per un marchio che incorpori una DOP (o una IGP), la cui specifica merceologica sia stata limitata al prodotto conforme di detta DOP (o IGP), può comunque ricadere nelle fattispecie previste dall’articolo dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii) e lettere da b) a d) del Regolamento n. 1308/2013, corrispondenti agli omologhi dell’articolo 13 del Regolamento n. 1151/2012 applicabile ratione materia al presente caso.
− La Sentenza non tratta unicamente del profilo di ingannevolezza del marchio in caso di limitazione merceologica della domanda di registrazione: interpretare la pronuncia del TUE in tal senso sarebbe riduttivo oltre che sostanzialmente errato.
26 Le osservazioni del richiedente in risposta alle allegazioni dell’opponente possono essere
riassunte come segue:
− Nel marchio contestato la dicitura “Aceto Balsamico di Modena” assolve una funzione meramente descrittiva del prodotto e della sua rispondenza all’IGP in questione. Essa è infatti riprodotta integralmente, nei termini esatti previsti dalla relativa registrazione IGP, senza alcuna alterazione, e si limita a indicare che il prodotto contraddistinto dal marchio richiesto è proprio l’aceto balsamico di Modena IGP.
− La registrazione di un marchio recante la IGP in oggetto non incide in alcun modo sui – né tantomeno limita i - poteri del Consorzio in materia di vigilanza sulla produzione e sull’uso corretto della denominazione IGP. Il Consorzio conserva integralmente tutti gli strumenti previsti dal disciplinare e dal relativo statuto per intervenire ogniqualvolta un produttore utilizzi indebitamente la denominazione - ove apposta su prodotti non conformi - a prescindere dall’eventuale esistenza di un marchio figurativo registrato che la contenga.
− Il Richiedente è socio di un produttore di Aceto Balsamico di Modena IGP e ha rivendicato prodotti conformi al relativo disciplinare. L’inclusione della IGP all’interno di un segno complesso ovviamente non determina, né potrebbe determinare, alcuna limitazione dei poteri di vigilanza spettanti al Consorzio sul produttore medesimo.
− L’apposizione del simbolo ® (di cui comunque non v’è alcuna prova, allo stato), se mai effettivamente operata, non potrebbe che riferirsi ovviamente sempre alla registrazione complessiva del marchio e mai a singoli elementi meramente descrittivi del segno, quale l’indicazione geografica protetta. La registrazione del marchio non conferisce – né potrebbe mai conferire – un monopolio sull’IGP, che resta liberamente utilizzabile da parte di qualunque produttore autorizzato che produca aceto balsamico di Modena conforme al disciplinare.
− La produzione e la commercializzazione dell’Aceto Balsamico di Modena IGP da parte del Sig. (...) sono riconducibili a un’organizzazione produttiva — l’Acetificio Mengazzoli S.n.c. — di cui egli è socio e che rientra, notoriamente, nel sistema di controllo della IGP (v. Docc. 4 e 5). Si evidenzia, quindi, per completezza che il prodotto recante il marchio contestato non sfuggirebbe – eventualmente e ove si rendesse necessario - in alcun modo alla sfera di controllo del Consorzio.
− Il testo del disciplinare stabilisce al comma 4 dell’articolo 8 che: “La designazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” scritta in caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione.” Il disciplinare, dunque, richiede soltanto che la dicitura “Indicazione Geografica Protetta” compaia sulla confezione insieme alla denominazione, non che la stessa debba necessariamente essere incorporata all’interno del segno usato – ed eventualmente registrato – dal produttore in questione.
− È evidente che, nella prassi, la menzione “IGP” può essere collocata in altre parti dell’etichetta/confezione, senza che ciò implichi alcuna violazione del disciplinare.
− Con riferimento alla decisione della Quinta Commissione di ricorso 06/10/2025, R 1761/2022‑5, MARQUÉS DE LA MANCHA / LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al., il richiedente fa valere che tale decisione. in primo luogo, riguarda un marchio puramente denominativo, nel quale la DOP “LA MANCHA” costituiva l’elemento centrale dell’espressione complessiva contenuta nel segno. La Commissione ha infatti accertato che il termine “MARQUÉS”, lungi dal possedere capacità distintiva autonoma, assume significato solo in combinazione con un territorio specifico, con la conseguenza che la DOP “LA MANCHA” costituiva l’elemento concettualmente dominante.
− Il segno contestato è un segno figurativo complesso, nel quale gli elementi distintivi risiedono nella componente grafica e denominativa centrale. La dicitura “Aceto Balsamico di Modena” è riprodotta nella sua interezza, così come registrata come IGP, e inserita senza essere accompagnata, modificata o fusa con altre parole che ne alterino portata o significato. Essa occupa una posizione chiaramente secondaria ed è utilizzata esclusivamente per indicare in modo corretto il prodotto contraddistinto. Quest’ultima non svolge dunque alcuna funzione distintiva all’interno del marchio: si tratta semplicemente di un’informazione veritiera, riferita a prodotti conformi al relativo disciplinare, inserita nel segno con finalità
meramente descrittiva.
− Se la mera riproduzione integrale della IGP/DOP all’interno di un marchio figurativo, riferito a prodotti conformi al disciplinare, fosse sufficiente a configurare evocazione o sfruttamento, verrebbe stravolta proprio la finalità perseguita dalla normativa di riferimento: consentire ai produttori riconosciuti della DOP/IGP di affiancare al proprio segno distintivo la corretta indicazione geografica del prodotto realizzato secondo le regole del disciplinare.
− Si richiama altresì la decisione menzionata alla controparte in relazione alla sentenza C-783/19 (“Champanillo”), nella quale la Corte ha chiarito che l’evocazione sussiste solo quando l’uso di una denominazione è idoneo a creare, nella mente del consumatore medio, un “nesso sufficientemente diretto e univoco” con la DOP, valutato sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti, quali eventuali incorporazioni parziali, affinità fonetiche o visive, vicinanza concettuale o altra suggestione idonea a richiamare la denominazione protetta.
− Il richiedente allegava i seguenti documenti:
o Doc. 4 - Visura dell’Acetificio Mengazzoli S.n.c., attestante che il Dott. (...) ne è socio amministratore.
o Doc. 5 - Accettazione delle condizioni previste dal Piano dei Controlli, vincolante per il mantenimento dell’azienda nel sistema di controllo dell’Aceto Balsamico di Modena IGP, sottoscritta lo scorso 13 giugno.
Motivazione
27 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.
Sull’ammissibilità delle prove tardive
28 La Commissione constata che i Documenti 4 e 5, allegati nella memoria del richiedente, sono stati presentati per la prima volta in sede di ricorso.
29 Come regola generale, le prove devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall’Ufficio. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione.
30 In particolare, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo. Precisando che l’EUIPO “può”, in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha conferito all’EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C‑621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C‑122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
31 Si rammenta a tal fine che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, RDMUE, conformemente all’articolo 95, paragrafo 2, RMUE, la Commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l’esito della causa; e b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d’ufficio dall’organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.
32 Nel presente caso, la Commissione di ricorso osserva che le prove presentate nella fase di ricorso sono, prima facie, pertinenti per l'esito del presente ricorso. Inoltre, i documenti presentati dall’opponente sono chiaramente diretti a contestare le valutazioni effettuate dalla ricorrente in relazione al fatto che il richiedente non risulta iscritto al sistema dei controlli e certificazione dell’IGP.
33 Tenendo conto di tutti i fatti relativi alla presentazione tardiva delle prove, la Commissione di ricorso ritiene equo esercitare il proprio potere discrezionale ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, RMUE e dell'articolo 27, paragrafo 4, RDMUE e conclude che le prove presentate per la prima volta nella fase di ricorso dall’opponente sono ammissibili.
34 Nondimeno, la Commissione di ricorso sottolinea che la rilevanza prima facie degli elementi di prova in questione non implica che essi siano determinanti per l’esito del presente procedimento.
Articolo 8, paragrafo 6, RMUE
35 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, in seguito all'opposizione di qualsiasi persona autorizzata dalla legislazione pertinente ad esercitare i diritti derivanti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e nella misura in cui, ai sensi della legislazione dell'Unione europea o del diritto nazionale che prevede la protezione di denominazioni di origine o indicazioni geografiche:
(i) era già stata presentata una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica, conformemente alla normativa dell'Unione europea o al diritto nazionale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio UE o della data di priorità rivendicata per la domanda, fatta salva la sua successiva registrazione;
(ii) tale denominazione di origine o indicazione geografica conferisca il diritto di impedire l'uso di un marchio successivo.
36 Per quanto riguarda la legislazione dell’UE pertinente nella fattispecie, l’opponente ha invocato l’articolo 13, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Tale articolo protegge i nomi registrati contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali “stile”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente.
37 Alla luce di quanto sopra, sono necessarie le seguenti condizioni cumulative affinché trovi applicazione l’articolo 8, paragrafo 6, RMUE, in combinato disposto con il citato Regolamento (UE) n. 1151/2012:
− La DOP in questione deve essere registrata a livello UE;
− L’uso del segno contestato deve costituire una delle situazioni previste dall’articolo 13, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 1151/2012.
L’IGP anteriore
38 Il richiedente non contesta che la IGP anteriore “ACETO BALSAMICO DI MODENA” sia protetta dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, come si evince dagli estratti di cui al paragrafo 5, vale a dire l’estratto del registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette istituito ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 (Documento 1) e il Regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione del 3 luglio 2009 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)] (Documento 2), che dimosche l’IGP “ACETO BALSAMICO DI MODENA” è registrata dal 4 luglio 2009 con il fascicolo n. PGI-IT-0430.
39 L’IGP invocata è anteriore al segno contestato ed è stata debitamente motivata.
Legittimazione ad agire dell'opponente
40 L'opponente è l'istituto pubblico incaricato della difesa dell’IGP “ACETO BALSAMICO DI MODENA” ai sensi del Decreto Ministeriale del 20 gennaio 2014, Riconoscimento del Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena e attribuzione dell’incarico di svolgere la funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP “Aceto Balsamico di Modena” (Allegato 1). Tale incarico è stato confermato con Decreto Ministeriale del 25 marzo 2020, Conferma dell’incarico al Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP “Aceto Balsamico di Modena” (Allegato 2) e quindi della persona giuridica autorizzata ad esercitare i diritti derivanti dall’IGP “ACETO BALSAMICO DI MODENA” ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.
41 L'opponente ha provato la propria legittimazione a presentare l'opposizione ai sensi del diritto applicabile. Tale legittimazione non è stata oggetto di contestazione dal richiedente.
Pubblico di riferimento
42 Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 tutela le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine nell’intero territorio dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia ha quindi stabilito che, tenuto conto della necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine in tale territorio, il consumatore di riferimento da prendere in considerazione per determinare se sussistano le situazioni previste dall’articolo 13 paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 è il consumatore europeo e non soltanto il consumatore dello Stato membro di origine del prodotto cui si riferisce il nome controverso (21/01/2016, C‑75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 27; 07/06/2018, C‑44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 59). Ciononostante, è anche sufficiente che l'evocazione sia valutata solo con riferimento ai consumatori di un singolo Stato membro (02/05/2019, C‑614/17, Queso Manchego, EU:C:2019:344, § 48, 09/09/2021, C‑783/19, Champanillo / Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 64).
43 La Commissione procederà ad esaminare l’opposizione sotto la prospettiva del consumatore europeo, non limitando l’analisi al pubblico di lingua italiana.
44 Inoltre, giova ricordare che nel garantire la tutela dei consumatori, occorre prendere in considerazione l’aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (21/01/2016, C‑75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 24-25; 07/06/2018, C‑44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 47). Tale consumatore percepisce di norma un marchio come un insieme unico e non effettua un esame delle sue diverse componenti (12/06/2007, C‑334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35).
45 Il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti di cui trattasi (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42). Il Tribunale ha confermato che, nel settore dei prodotti alimentari, non vi sono elementi che consentano di ritenere che il grado di attenzione del pubblico in generale debba essere, di norma, elevato (18/02/2016, T‑364/14, B!O / BO, EU:T:2016:84, § 17). Pertanto, la Sala ritiene che i prodotti contestati rientranti nella classe 30 siano destinati al grande pubblico, il cui grado di attenzione sarà medio.
Il marchio contestato
46 Il marchio contestato è il seguente segno figurativo:

.
47 Nella parte superiore del segno figurano le parole “ACETO BALSAMICO DI”, disposte ad arco, al di sotto delle quali è collocato il termine “MODENA”, anch’esso leggermente arcuato e inserito tra due linee curve. Nella parte centrale del segno sono rappresentate, in caratteri corsivi stilizzati, alcune lettere che saranno con ogni probabilità percepite come “GM”. Tali lettere sono racchiuse da elementi ornamentali simmetrici, costituiti da parentesi graffe e motivi decorativi posti ai lati. Tali elementi denominativi e figurativi sono rappresentati con colore dorato su fondo bianco.
48 Il segno richiesto contiene l’IGP e aggiunge l’elemento “GM”, messo in risalto e racchiuso all’interno degli elementi figurativi. L’elemento “ACETO BALSAMICO DI MODENA” conserva un ruolo autonomo nel segno richiesto, è immediatamente percepibile e gli ulteriori elementi non ne alterano il significato.
49 Per quanto riguarda la questione se la registrazione di un marchio che contiene o è costituito da una DOP o IGP sia, in quanto tale, contraria ai regolamenti in materia di indicazioni geografiche, il Tribunale ha confermato nella propria sentenza del 25/06/2025, T‑239/23, NERO CHAMPAGNE / Champagne (GI), EU:T:2025:638, § 33-34, che suddetti regolamenti non ostano, in linea di principio, a che un marchio possa contenere o essere costituito da un’indicazione geografica (§ 31).
50 Dal combinato disposto dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1151/2012 [ora articolo 31, paragrafo 1, e dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143], risulta che tali disposizioni non ostano, in linea di principio, a che un marchio possa contenere o essere costituito da una DOP o una IGP. Al contrario, tali disposizioni ostano alla registrazione di un marchio che contiene o è costituito da un’indicazione geografica in quanto tale, qualora tale registrazione rientri nell’ambito di una delle ipotesi espressamente previste a tal fine (vedi per analogia 25/06/2025, T‑239/23, NERO CHAMPAGNE / Champagne (GI), EU:T:2025:638, § 33-34).
51 Con riferimento alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 01/12/2021, Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE (fig.), T-700/20, EU:T:2021:851, più volte richiamata dall’opponente, quest’ultimo sostiene che l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 consente agli operatori di utilizzare una DOP o un’IGP esclusivamente a fini descrittivi e informativi, ma non anche di impiegarla e registrarla come marchio. La Commissione, conformemente a quanto rilevato nella decisione impugnata, osserva tuttavia che tale sentenza, oltre ad essere antecedente alla sentenza nel procedimento T-239/23, e per tanto da interpretarsi conformemente ai criteri definiti da quest’ultima, riguarda una fattispecie diversa da quella oggetto del presente ricorso.
52 Dalla lettura della sentenza citata emerge, infatti, che essa concerneva un procedimento di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea, fondato sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del RMUE, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento. Quest’ultima disposizione vieta la registrazione di marchi che comprendano distintivi, emblemi o stemmi non contemplati dall’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi e che rivestano un particolare interesse pubblico, salvo che la loro registrazione sia stata autorizzata dall’autorità competente.
53 Nel segno contestato nel presente procedimento compare, invece, esclusivamente la dicitura “Aceto Balsamico di Modena”, senza alcuna riproduzione di distintivi, emblemi o stemmi, diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, che presentino un particolare interesse pubblico, come avveniva nella fattispecie esaminata nella sentenza sopra richiamata.
54 Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, anche l’ultima parte del punto 45 di tale sentenza si riferisce specificamente alla presenza del simbolo IGP. Il Tribunale ha infatti rilevato che, anche qualora fossero stati eliminati altri elementi del segno, il marchio in questione continuerebbe a includere il simbolo IGP e potrebbe, se del caso, indurre maggiormente il pubblico in errore sull’origine o sulle proprietà dei prodotti da esso designati.
55 La domanda di marchio oggetto di quella controversia è stata, pertanto, ritenuta registrata in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2017/1001, proprio in ragione della presenza del simbolo IGP. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie.
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1151/2012
56 L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1151/2012 fa riferimento a un elenco graduato di atti vietati dai quali le indicazioni geografiche sono protette.
57 Poiché il marchio impugnato riproduce integralmente l’IGP anteriore, sebbene in forma stilizzata e disposta su due righe, tale stilizzazione svolge un ruolo secondario e trascurabile. L’espressione è infatti riprodotta in forma identica e occupa una posizione autonoma nell’insieme del segno controverso. Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012, secondo cui il segno controverso deve fare uso di una indicazione geografica registrata identica o, quantomeno, simile ad essa sotto il profilo fonetico o visivo (07/06/2018, C‑44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 29, 31, 35).
58 Tuttavia, il marchio impugnato non costituisce un uso commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, poiché, secondo la descrizione, i suoi prodotti sono conformi all’IGP. Si tratterebbe pertanto di un prodotto che rispetta le specifiche del disciplinare dell’IGP, conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale motivo, non ricorrono i presupposti applicativi né dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), né dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
59 Alla luce della limitazione dei prodotti a quelli conformi al disciplinare dell’IGP, limitazione che di per sé chiarisce che la denominazione in questione contenuta nel marchio è un’IGP, si deve presumere che anche l’IGP contenuta nel marchio continuerà a essere un’IGP e sarà percepita come tale dal pubblico di riferimento nell’uso del marchio.
60 Tale presunzione è tuttavia confutabile. Essa può essere superata qualora sia dimostrato, sulla base di elementi concreti, suffragati e concordanti, che un determinato marchio può sfruttare indebitamente la notorietà di un’indicazione geografica, quand’anche esso designi unicamente prodotti conformi al disciplinare di tale indicazione geografica o servizi connessi (25/06/2025, T‑239/23, NERO CHAMPAGNE / Champagne (GI), EU:T:2025:638, § 59). Spetta all’opponente fornire tali elementi.
61 La Commissione rileva che le argomentazioni dell’opponente non sono idonee a superare la presunzione individuata dalla sentenza Nero Champagne. Nel caso di specie, l’opponente non fornisce suddetti elementi concreti, suffragati e concordanti, ma formula mere ipotesi sulle possibili percezioni di una parte del pubblico.
62 In primo luogo, l’affermazione secondo cui le lettere “GM” non sarebbero riconoscibili e il relativo elemento figurativo potrebbe essere percepito come una lettera “M” associata alla “M” di “Modena” appare infondata. Non vi è alcun elemento concreto che consenta di ritenere che il pubblico, anziché percepire tale componente come un monogramma unitario, la isolerà e la interpreterà come una semplice lettera “M” riferita alla città di Modena.
63 Sebbene sia vero che i consumatori, quando percepiscono un segno figurativo, possano tendere a ricercare elementi verbali che suggeriscano un significato concreto o lettere dall’aspetto familiare, resta il fatto che, affinché un elemento grafico possa essere riconosciuto come una lettera, esso deve presentare la struttura di base di tale lettera (26/03/2021, R 551/2018‑G, Device / Device, § 45‑49). In particolare, il segno contestato presenta chiaramente la struttura di base delle lettere “G” e “M”, sebbene raffigurate in forma stilizzata e parzialmente sovrapposta. La lettera “G”, collocata sulla sinistra, è riconoscibile per il tratto curvilineo aperto sul lato destro e per il breve segmento orizzontale che si sviluppa verso l’interno, elemento tipico della sua configurazione grafica. La lettera “M”, posta sulla destra, è invece individuabile nei due tratti principali ascendenti e discendenti, nonché nella caratteristica articolazione centrale. Tali elementi consentono al pubblico di riferimento di percepire spontaneamente il segno come una combinazione delle lettere “G” e “M”, dal momento che corrispondono a varianti abituali delle rappresentazioni stilizzate di suddette lettere.
64 Contrariamente a quanto affermato dall’opponente, non risulta plausibile che una parte non trascurabile del pubblico possa riconoscere nel segno solo la lettera “M”. In particolare, non è un fatto notorio che la lettera maiuscola “M” possa tenere la grafia dell’anagramma presente nel segno contestato. Inoltre, l’opponente non ha fornito prove che accreditino l’esistenza di tale tipo di lettera maiuscola “M” e della sua percezione generalizzata da parte del pubblico. Al contrario, la Commissione rileva che la particolare conformazione del tratto curvilineo sinistro, unitamente alla presenza del segmento interno, richiama infatti la struttura della lettera “G”. Analogamente, i tratti obliqui e verticali presenti nella parte destra del segno riproducono la struttura essenziale della lettera “M”, la cui identificazione non è compromessa né dalla stilizzazione calligrafica né dalla parziale sovrapposizione con la lettera “G”.
65 La tesi dell’opponente è tanto più debole ove si consideri che il segno contestato è un marchio figurativo, nel quale gli elementi distintivi risiedono precisamente nella porzione denominativa centrale. La dicitura “Aceto Balsamico di Modena”, al contrario, assolve una funzione meramente descrittiva del prodotto e della sua rispondenza all’IGP. Essa è riprodotta integralmente, nei termini esatti previsti dalla registrazione dell’indicazione geografica, senza aggiunte, alterazioni o fusioni con altre espressioni che possano modificarne la portata o il significato. La sua presenza si limita pertanto a informare correttamente il consumatore che i prodotti contraddistinti dal marchio sono costituiti da Aceto Balsamico di Modena conforme al relativo disciplinare.
66 Non può quindi condividersi l’assunto secondo cui la dicitura “ACETO BALSAMICO DI MODENA” costituirebbe necessariamente l’elemento predominante del marchio e sarebbe l’unico elemento attraverso il quale il pubblico identificherebbe il segno. La valutazione proposta dall’opponente attribuisce carattere distintivo proprio all’elemento che, in relazione ai prodotti rivendicati, presenta natura descrittiva, e trascura invece la specifica configurazione grafica del marchio. Il consumatore percepirà il segno nel suo insieme, comprensivo del monogramma “GM” e della composizione figurativa, mentre la denominazione protetta sarà intesa come indicazione veritiera della natura del prodotto.
67 In secondo luogo, parimenti congetturale è l’affermazione secondo cui il marchio potrebbe essere percepito come un contrassegno ufficiale dell’IGP o come un marchio approvato dal Consorzio. La circostanza generale che alcune denominazioni protette siano accompagnate da loghi o contrassegni ufficiali non è sufficiente a dimostrare che qualsiasi marchio figurativo contenente una DOP o un’IGP venga percepito come un segno consortile. Sarebbe stato necessario dimostrare una concreta prossimità grafica, concettuale o visiva tra il marchio richiesto e un effettivo contrassegno ufficiale della denominazione.
68 Tale prossimità non sussiste. La domanda di marchio non include il marchio collettivo consortile
che, ai sensi dello Statuto del Consorzio, viene concesso in uso ai consorziati nel rispetto dei relativi regolamenti e delle disposizioni statutarie (Articoli 1 e 2 del Regolamento d’uso del marchio consortile, Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 aprile 2018). Il segno contestato non riproduce tale marchio collettivo, non ne riprende gli elementi caratteristici e non contiene riferimenti al Consorzio, alla sua approvazione o a un controllo istituzionale da esso esercitato. L’opponente non individua quindi alcun elemento oggettivo che possa indurre il pubblico a ritenere che il marchio richiesto costituisca una variante, un adattamento o una versione ufficiale del contrassegno consortile.
69 Né la presunta associazione dell’elemento grafico con la lettera “M” di “Modena” potrebbe condurre a una conclusione diversa. La “M” è infatti soltanto una delle due lettere che compongono l’elemento “GM” e non sarebbe ragionevole ignorare la lettera “G” che la precede al fine di stabilire un’associazione con Modena. Inoltre, anche ammettendo, in via puramente ipotetica, che una parte del pubblico possa riconoscere solo una lettera “M” nella componente figurativa, ciò non dimostrerebbe affatto che il segno venga percepito come contrassegno ufficiale dell’IGP. Una lettera coincidente con l’iniziale di un luogo geografico, in assenza di qualsivoglia elemento istituzionale o riferimento al consorzio non attribuisce automaticamente al marchio una provenienza consortile.
70 In terzo luogo, l’opponente non fornisce elementi idonei a dimostrare in che modo la registrazione del segno contestato comporterebbe la sottrazione della denominazione protetta al controllo del Consorzio. La registrazione di un marchio contenente l’IGP non incide sui poteri di vigilanza relativi alla produzione e all’uso corretto della denominazione. Il Consorzio conserva integralmente tutti gli strumenti previsti dalla normativa applicabile, dal disciplinare e dal proprio statuto, e può intervenire ogniqualvolta la denominazione sia utilizzata su prodotti non conformi o secondo modalità illecite, indipendentemente dall’esistenza di un marchio figurativo registrato che la contenga.
71 Non è quindi corretto affermare che la registrazione porrebbe l’uso della denominazione “al di fuori del controllo” dell’opponente. La tutela derivante dal marchio riguarderebbe unicamente la configurazione complessiva del segno e, in particolare, sulla componente distintiva “GM”, senza attribuire al richiedente alcun diritto esclusivo sull’IGP in quanto tale. La denominazione Aceto Balsamico di Modena resterebbe liberamente utilizzabile da tutti gli operatori autorizzati per prodotti conformi al disciplinare. Né il titolare del marchio potrebbe opporsi all’uso legittimo della denominazione da parte degli altri produttori.
72 Anche l’eventuale apposizione del simbolo ® non potrebbe modificare tale conclusione. Tale simbolo si riferirebbe necessariamente alla registrazione complessiva del marchio figurativo, non ai suoi singoli elementi descrittivi e, in particolare, non alla denominazione geografica protetta.
73 In quarto luogo, la notorietà particolarmente elevata dell’IGP, seppur non contestata, non prova di per sé un indebito sfruttamento. La notorietà costituisce il presupposto affinché possa configurarsi la tutela invocata, ma non dimostra automaticamente che ogni uso della denominazione all’interno di un marchio sia abusivo. Alla luce della sentenza Nero Champagne, occorre distinguere tra il beneficio legittimamente derivante dalla commercializzazione di un prodotto conforme a una denominazione rinomata e un vantaggio indebito ottenuto attraverso modalità specifiche di presentazione del segno.
74 Nel caso di specie, il segno contestato comunica una qualità reale e certificata del prodotto e non attribuisce al richiedente una reputazione alla quale egli o il produttore interessato siano estranei. Per superare la presunzione riconosciuta dalla sentenza Nero Champagne, l’opponente avrebbe dovuto dimostrare che il marchio presenta caratteristiche ulteriori, diverse dalla semplice riproduzione veritiera dell’IGP, specificamente idonee ad appropriarsi della reputazione della denominazione. Una simile dimostrazione non è stata fornita.
75 È altresì infondato sostenere che la registrazione di un marchio contenente l’IGP sarebbe priva di giustificazione e potrebbe essere spiegata soltanto dall’intento di sfruttarne la capacità attrattiva. Al contrario, la dicitura “Aceto Balsamico di Modena” viene utilizzata nel suo significato corretto e nella sua formulazione integrale, senza essere trasformata in una denominazione di fantasia, senza essere associata a termini svalutativi o evocativi di prodotti diversi e senza essere utilizzata per prodotti estranei al disciplinare.
76 In quinto luogo, quanto alla posizione personale del richiedente, il fatto che il medesimo sia una persona fisica e non risulti personalmente iscritto al sistema di controllo non dimostra che il marchio sarà utilizzato per prodotti non conformi o al di fuori del sistema di certificazione. Il richiedente è socio dell’Acetificio Mengazzoli S.n.c., produttore di Aceto Balsamico di Modena IGP rientrante nel sistema di controllo della denominazione, e ha rivendicato prodotti conformi al relativo disciplinare (Documenti 4 e 5 del richiedente). La produzione e la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio sono dunque riconducibili a un’organizzazione produttiva sottoposta ai controlli previsti per l’IGP.
77 In sesto luogo, l’opponente contesta l’assenza, all’interno del marchio, della dicitura “Indicazione Geografica Protetta”. Anche tale argomento è infondato. L’articolo 8, comma 4, del disciplinare stabilisce che la designazione “Aceto Balsamico di Modena” debba essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta”, per esteso o in forma abbreviata. La disposizione riguarda quindi la presentazione complessiva del prodotto sulla confezione e non impone che la dicitura “Indicazione Geografica Protetta” sia necessariamente incorporata nel marchio figurativo utilizzato o registrato dal produttore.
78 Il marchio costituisce soltanto uno degli elementi dell’etichetta o della confezione. La menzione “IGP” o “Indicazione Geografica Protetta” può legittimamente essere collocata in altra parte della confezione, purché sia riportata in modo chiaro e leggibile conformemente al disciplinare. L’assenza di tale espressione all’interno del segno non dimostra pertanto né una violazione del disciplinare né un uso ingannevole della denominazione.
79 In ogni caso, l’eventuale conformità dell’etichettatura nel suo complesso costituisce una questione relativa alle concrete modalità di uso e commercializzazione del prodotto, non alla registrabilità del marchio. Non può presumersi che il richiedente utilizzerà il segno su confezioni prive delle ulteriori indicazioni obbligatorie, tanto più in presenza di prodotti provenienti da un’organizzazione produttiva inserita nel sistema di controllo dell’IGP.
80 In conclusione, il segno contestato distingue prodotti conformi al disciplinare, riproduce l’IGP in modo integrale e veritiero, non incorpora il marchio collettivo consortile, non attribuisce alcun monopolio sulla denominazione e non sottrae i prodotti al relativo sistema di controllo previsto per l’IGP.
81 Inoltre, non sono stati prodotti elementi concreti, circostanziati e concordanti, desumibili, in particolare, da fatti notori, osservazioni di terzi o procedimenti inter partes, idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio di sfruttamento della notorietà dell’IGP, di indicazioni ingannevoli o di altre pratiche vietate. In mancanza degli elementi probatori richiesti dalla sentenza Nero Champagne per superare la presunzione di assenza di uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l’opposizione deve pertanto essere respinta.
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1151/2012
82 L’articolo 13, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede una protezione di ampia portata per le denominazioni di origine, destinata ad estendersi a tutti gli usi che sfruttano la reputazione di cui godono i prodotti coperti da tali denominazioni (vedasi, per analogia, 23/03/2023, T‑300/22, BOLGARÉ (fig.) / Bolgheri et al., EU:T:2023:159, § 34).
83 Il termine “evocazione” richiede meno dell’imitazione o dell’usurpazione, in quanto il regime di protezione contro l’evocazione di una DOP è un regime di protezione oggettivo, dal momento che la sua attuazione non richiede di dimostrare l’esistenza di dolo o colpa (09/09/2021, C‑783/19, Champanillo / Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 68). Non è quindi necessario dimostrare che il proprietario o richiedente del marchio aveva l’intenzione di evocare la denominazione protetta.
84 Quindi, la Commissione inizierà la valutazione analizzando se, alla luce dei fatti e degli argomenti delle parti vi sia un’evocazione dell’IGP “Aceto balsamico di Modena” nel segno contestato.
85 Ai fini di definire il concetto di “evocazione”, la Corte di giustizia ha affermato che il criterio decisivo è quello di stabilire se, quando il consumatore si trova di fronte a una denominazione contestata, l'immagine che scatta direttamente nella sua mente è quella del prodotto coperto dalla DOP (04/03/1999, C‑87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 21/01/2016, C‑75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 21; 07/06/2018, C‑44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 46). L’uso di tale denominazione deve quindi produrre, nella mente del pubblico di riferimento, un legame sufficientemente chiaro e diretto tra tale denominazione e la DOP (09/09/2021, C‑783/19, Champanillo / Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 58‑59 e la giurisprudenza ivi citata).
86 L'esistenza di tale legame può risultare da diversi elementi, ad esempio, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dalla similitudine fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva. Anche in assenza di tali elementi, il legame può risultare dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione in questione o persino da una somiglianza tra i prodotti coperti dalla stessa DOP e i prodotti o servizi coperti dalla stessa denominazione (09/09/2021, C‑783/19, Champanillo / Champagne (PDO), EU:C:2021:713, § 66; 23/03/2023, T‑300/22, BOLGARÉ (fig.) / Bolgheri et al., EU:T:2023:159, § 35).
87 A differenza di quanto indicato all’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento n.º1308/2013, le azioni comprese nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), di suddetto Regolamento non utilizzano la denominazione protetta né direttamente né indirettamente, al contrario la utilizzano in modo tale che il consumatore stabilisca un vincolo sufficientemente stretto con detta denominazione (09/09/2021, 783/19, Champanillo / Champagne (DOP), EU:C:2021:713, § 39). Si comprende pertanto che il concetto di “uso”, nel senso di cui all’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento nº 1308/2013, deve interpretarsi in senso stretto, al fine di evitare di vuotare di contenuto la distinzione tra questo concetto e quello di “evocazione”, nel senso di cui all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), di detto Regolamento, il che sarebbe contrario alla volontà del legislatore dell’Unione (09/09/2021, C‑783/19, Champanillo / Champagne (DOP), EU:C:2021:713, § 40).
88 Nel caso di specie, il segno contestato impiega la denominazione protetta per identificare un prodotto conforme al relativo disciplinare di produzione. Tale uso non integra alcuna forma di usurpazione, imitazione o evocazione indebita della denominazione.
89 In particolare, il segno contestato presenta infatti una struttura figurativa complessa, nella quale il nucleo distintivo è costituito dal monogramma “GM”. La dicitura “Aceto Balsamico di Modena” è riportata integralmente, nella forma corrispondente alla registrazione dell’IGP, senza aggiunte, alterazioni o combinazioni con altri termini suscettibili di modificarne il significato o la portata. Sebbene essa sia collocata nella parte superiore del marchio e, pertanto, possa essere percepita nelle prime fasi della lettura del segno, è raffigurata in caratteri di dimensioni piuttosto ridotte rispetto agli altri elementi che lo compongono. Essa è utilizzata al fine per descrivere in modo corretto la natura del prodotto contraddistinto. Ne consegue che tale dicitura non assolve una funzione distintiva autonoma all’interno del marchio, ma si limita a fornire un’informazione veritiera su prodotti conformi al disciplinare, con finalità meramente descrittive.
90 La fattispecie in esame si distingue da quella oggetto della decisione della Quinta Commissione di ricorso del 06/10/2025, R 1761/2022-5, MARQUÉS DE LA MANCHA / LA MANCHA DENOMINACIÓN DE ORIGEN (fig.) et al., richiamata dall’opponente. 91 In tale procedimento, come rilevato al punto 92 della decisione, la DOP “LA MANCHA” costituiva il fulcro dell’espressione verbale contenuta nel segno. La Commissione aveva infatti accertato, ai punti da 75 a 79, che il termine “MARQUÉS” non possedeva un’autonoma capacità distintiva, poiché assumeva un significato compiuto soltanto se associato al riferimento a uno specifico territorio. Di conseguenza, la denominazione “LA MANCHA” rappresentava l’elemento concettualmente centrale e maggiormente rilevante del segno. Una simile configurazione non ricorre nel caso di specie. 92 L’argomentazione basata sull’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1151/2012 deve pertanto essere respinta.
Articolo 13 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1151/2012
93 Un’indicazione geografica o denominazione di origine registrata è protetta da qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole che possa indurre in errore sull'origine del prodotto. La protezione di questo articolo si estende a qualsiasi altra indicazione che, pur non evocando l'indicazione geografica protetta, possa essere considerata falsa o ingannevole in relazione al prodotto. Si tratta, pertanto, di una protezione ampia delle indicazioni geografiche registrate, senza necessità di considerare il contesto in cui l’elemento controverso è utilizzato per accertare l'esistenza di un'indicazione falsa o ingannevole (07/06/2018, C‑44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 61-71).
94 La normativa mira a evitare che i consumatori siano ingannati riguardo all'origine, alla provenienza o alla qualità genuina del prodotto. Inoltre, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1151/2012, si riferisce a informazioni false o ingannevoli sull'imballaggio, la pubblicità o i documenti relativi ai prodotti, così come l'uso di imballaggi che possono creare un'erronea impressione sull'origine.
95 La Commissione ritiene che il segno contestato non induca in errore sull'origine o sulle qualità del prodotto contestato.
96 Come spiegato nell'analisi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012, il consumatore medio, vedendo il segno contestato su Aceto balsamico conforme al disciplinare dell'indicazione geografica protetta “Aceto balsamico di Modena”, lo riferirà soltanto all'origine geografica di Modena. Questo è il caso non solo per i consumatori italiani, ma anche per quelli dell'UE che non parlano italiano. Non c'è motivo di credere che il marchio sia stato richiesto con l'intenzione di ingannare il pubblico sull'origine o sulle caratteristiche di tale prodotto, poiché, come confermato dalla limitazione, non è possibile escludere che esso provenga da una certa area geografica. L’onere della prova sull’origine fraudolenta delle merci in questione ricade sull’opponente, che non ha addotto alcuna prova in tal senso.
97 Pertanto, si ritiene che il segno contestato non fornisca informazioni ingannevoli sull'origine, la natura o le caratteristiche dei prodotti che rappresenta e può essere utilizzato in modo non ingannevole per il prodotto contestato.
98 Il ricorso è respinto.
Spese
99 Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18 REMUE, l’opponente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.
100 Per il procedimento di ricorso, detto onere consta delle spese di rappresentanza professionale della richiedente, pari a 550 EUR.
101 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la decisione della Divisione di Opposizione, che ha ordinato all’opponente di sopportare le spese di rappresentanza sostenute dalla richiedente, per un ammontare di 300 EUR, rimane impregiudicata.
L’importo totale di entrambi i procedimenti ammonta, pertanto, a 850 EUR.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA COMMISSIONE
così decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. L’opponente rifonderà al richiedente l’importo di 550 EUR in relazione alle spese sostenute nel procedimento di ricorso. La somma totale che verrà rimborsata dall’opponente in relazione ai procedimenti di opposizione e ricorso è pari a 850 EUR.
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Cancelliera:
K. Zajfert