Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 27-08-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 27-08-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Crémant d’Alsace].

(Comunicazione 27/08/2026, pubblicata in G.U.U.E. 27 agosto 2026, n. C)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Crémant d’Alsace»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0917-AM03 — 2.6.2026

1.   Nome del prodotto

«Crémant d’Alsace»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Crémant d’Alsace» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell’Unione», in quanto essa:

a)

non comprende un cambiamento, del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;

b)

non rischia di annullare il legame con l’ambiente geografico;

c)

non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Zona geografica

Descrizione

Al capitolo I, sezione III, punto 1, del disciplinare, l’anno di riferimento del codice geografico ufficiale diventa il 2025.

Al capitolo I, sezione III, punto 1, lettera a), del disciplinare, nel paragrafo relativo al dipartimento Haut-Rhin:

il nome del comune di Herrlisheim è sostituito da «Herrlisheim-près-Colmar»;

il nome del comune di Soultz è sostituito da «Soultz-Haut-Rhin»;

al punto 1, lettera a), nel paragrafo relativo al dipartimento Bas-Rhin:

il nome del comune di Gimbrett-Berstett è sostituito da «Gimbrett (comune associato facente parte di Berstett)»;

il nome del comune di Oberhoffen les Wissembourg è sostituito da «Oberhoffen-lès-Wissembourg».

Al punto 1, lettera b), per il dipartimento Bas-Rhin:

il nome del comune di Mittelhausen è eliminato;

sono aggiunte le disposizioni seguenti: «Comuni parzialmente compresi: Wingersheim les Quatre Bans (solo per il territorio del comune delegato di Mittelhausen)».

La zona geografica e le zone in cui si svolgono le diverse operazioni restano invariate. Gli elenchi dei comuni sono aggiornati tenendo conto del codice geografico ufficiale del 2025.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Superficie parcellare delimitata

Descrizione

Al capitolo I, sezione III, punto 2, fine del primo paragrafo, sono aggiunte le parole «30 novembre 2022 e 25 giugno 2024», riferite alle date di convalida delle ultime revisioni della superficie parcellare delimitata.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Assortimento varietale

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, punto 1, le lettere a) e b) sono integrate da disposizioni che specificano le varietà di interesse a fini di adattamento che possono essere utilizzate a condizione che l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), l’organismo di tutela e di gestione e gli operatori autorizzati interessati firmino congiuntamente una convenzione conforme all’accordo quadro approvato dal comitato nazionale competente dell’INAO per la produzione di vini spumanti bianchi (Voltis B, Opalor, Selenor, Souvignier gris Rs, Johanniter B, Chenin B, Vermentino B - Rolle) e rosati (Coliris, Nebbiolo N, Syrah N - Shiraz) a denominazione di origine protetta «Crémant Alsace».

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Norme di proporzione in azienda

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, è aggiunto il punto 2, che comprende le disposizioni seguenti:

«2.

Norme di proporzione in azienda

a)

Vini bianchi:

la proporzione delle varietà di interesse a fini di adattamento è inferiore o uguale al 5 % dell’assortimento varietale dell’azienda.

b)

Vini rosati:

la proporzione delle varietà di interesse a fini di adattamento è inferiore o uguale al 5 % dell’assortimento varietale dell’azienda.».

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Produzione massima media per parcella

Descrizione

Al capitolo I, sezione V, punto 1, la lettera d) è integrata dal paragrafo seguente, al fine di adeguare il concetto di produzione massima alle pratiche di irrigazione: «Nei casi in cui l’irrigazione è consentita, conformemente all’articolo D. 645-5 del Code rural et de la pêche maritime, la produzione massima media per parcella irrigata è fissata a 12 000 chilogrammi per ettaro.».

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Pratiche colturali

Descrizione

Al capitolo I, sezione V, punto 2, la lettera a) è integrata dalle disposizioni seguenti, al fine di consentire lo svolgimento d prove di copertura nell’ambito del sistema di valutazione delle innovazioni:

«Tuttavia, a fini di valutazione, è consentito l’utilizzo di coperture del suolo alle condizioni seguenti. Il materiale deve essere permeabile, consentire lo scambio di gas e acqua e la sua composizione non deve includere polimeri petrolchimici. La valutazione è effettuata previa firma di una convenzione tra l’INAO, l’organismo di tutela e di gestione e l’operatore autorizzato interessato, conformemente all’accordo quadro approvato dal comitato nazionale competente il 29 e 30 giugno 2023. In tale contesto, la superficie delle parcelle oggetto di valutazione è limitata al 5 % della superficie totale dell’azienda dichiarata DOC.».

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Irrigazione

Descrizione

Al capitolo I, sezione V, punto 3, del disciplinare, la misura esistente è sostituita dalle seguenti, al fine di regolamentare la nuova possibilità di irrigazione delle vigne:

«a)

L’irrigazione può essere autorizzata conformemente alle disposizioni dell’articolo D. 645-5 del Code rural et de la pêche maritime;

b)

è vietata l’aspersione sulle foglie;

c)

è vietata l’applicazione dei fertilizzanti (fertirrigazione).».

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Assemblaggio dei vitigni

Descrizione

Al capitolo I, sezione VIII, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Assemblaggio dei vitigni:

per i vini bianchi, la proporzione delle varietà di interesse a fini di adattamento è inferiore o uguale al 10 % nell’assemblaggio;

per i vini rosati, la proporzione delle varietà di interesse a fini di adattamento è inferiore o uguale al 10 % nell’assemblaggio.»;

la lettera b) della versione precedente del disciplinare diventa la lettera c), la lettera c) diventa la lettera d), la lettera d) diventa la lettera e) e la lettera e) diventa la lettera f).

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Misure transitorie – Modalità di conduzione

Descrizione

Al capitolo I, sezione X, il punto 1 è così modificato:

le parole «e, al più tardi, fino alla vendemmia 2033 compresa» sono eliminate;

è aggiunto un ultimo paragrafo contenente le indicazioni seguenti: «A partire dalla vendemmia 2034 e per le parcelle interessate, il volume che può beneficiare del diritto alla denominazione di origine controllata è stabilito in base alla resa di cui al capitolo VII, punto 1, del presente disciplinare, moltiplicata per un coefficiente di 0,8.».

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Disposizioni particolari

Descrizione

Al capitolo I, sezione XI, il punto 2 è così modificato:

è aggiunta la lettera «a)» prima della disposizione esistente del disciplinare;

al capitolo I, sezione XI, punto 2, dopo la lettera a) è aggiunta la disposizione seguente:

«b)

le varietà di interesse a fini di adattamento non possono essere menzionate nell’etichettatura.».

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Obblighi di dichiarazione

Descrizione

Al capitolo II, sezione I, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Dichiarazione di irrigazione

Una dichiarazione di irrigazione è trasmessa all’organismo di tutela e di gestione e all’organismo di controllo al più tardi due giorni prima dell’irrigazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo D. 645-5 del Code rural et de la pêche maritime. Tale dichiarazione è redatta secondo il modello definito dall’organismo di tutela e di gestione.».

Al capitolo II, sezione I, il punto 3 diventa 4, il punto 4 diventa 5, il punto 5 diventa 6, il punto 6 diventa 7, il punto 7 diventa 8, il punto 8 diventa 9.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Descrizione

Al capitolo III del disciplinare, la sezione II è sostituita dal testo seguente:

«Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

TSA 30003

93555 – MONTREUIL Cedex

Tel. +33 0173303800

Fax +33 0173303804

Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il controllo del rispetto del presente disciplinare è effettuato sulla base di un piano di controllo approvato e da parte di un organismo terzo che offre garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza delegato dall’INAO».

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Crémant d’Alsace»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0917-AM03 — 2.6.2026

1.   Nome

«Crémant d’Alsace»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

5.

Vino spumante di qualità

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini spumanti di qualità

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

I vini sono vini spumanti di qualità bianchi o rosati.

La schiuma è fine e leggera. I vini bianchi hanno un colore che solitamente varia dal giallo pallido con riflessi verdi al giallo dorato. I vini rosati presentano generalmente un colore rosato trasparente d’intensità variabile.

Odore

L’acidità dei vini è accompagnata da note fruttate. Durante l’invecchiamento su fecce compaiono note aromatiche più mature, spesso accompagnate da note di burro o di pane tostato.

Sapore

I vini bianchi e rosati si sviluppano su una struttura complessa, con un’acidità naturalmente predominante, che conferisce al vino la sua freschezza e finezza.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Dopo la presa di spuma, prima della sboccatura e dopo l’arricchimento, il titolo alcolometrico volumico totale dei vini non è superiore al 13 %.

Dopo la sboccatura, i vini presentano una sovrapressione di anidride carbonica pari ad almeno 4 atmosfere, misurata a una temperatura di 20 °C.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Modalità di conduzione: densità di impianto

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. Le vigne non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 metri. Le viti hanno una distanza interfilare compresa tra 0,75 metri e 1,50 metri. A partire dal 25 ottobre 2011, l’estirpazione dei filari all’interno di una parcella non può comportare una distanza tra i filari più larghi superiore a 3 metri.

Pratica di vinificazione

Modalità di conduzione: norme di potatura

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot semplice o doppio con un massimo di 24 gemme franche per ceppo.

Pratica di vinificazione

Raccolta

Tipo di pratica enologica

Restrizioni applicabili alla vinificazione

Descrizione

I vini sono ottenuti da uve raccolte manualmente. Le uve sono trasportate in contenitori di capacità non superiore a 0,60 m3. Per il trasporto della vendemmia possono essere utilizzate cassette tradizionali alsaziane. La loro altezza di riempimento massima è di 0,75 m. Per qualsiasi altro tipo di contenitore, tale altezza non deve superare i 0,45 m. I contenitori che trasportano la vendemmia sono protetti dalle intemperie. Il tempo che intercorre tra la vendemmia e la pressatura deve essere il più breve possibile. In nessun caso tale periodo può superare le 24 ore.

Pratica di vinificazione

Pratiche enologiche e trattamenti fisici

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

È vietato l’uso di scaglie di legno.

Pratica di vinificazione

Ricezione e pressatura

Tipo di pratica enologica

Restrizioni applicabili alla vinificazione

Descrizione

Le strutture di pressatura soddisfano i criteri relativi al ricevimento delle uve vendemmiate, alle presse, al caricamento delle presse, al frazionamento dei succhi e all’igiene. I vini di base destinati all’elaborazione dei vini che possono fregiarsi della denominazione di origine controllata sono ottenuti nel limite di 100 litri di mosto ogni 150 chilogrammi di uva utilizzata.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini spumanti di qualità

Resa massima

Resa massima

96

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Auxerrois B

Chardonnay B

Chenin B

Coliris

Johanniter B

Nebbiolo N

Opalor

Pinot blanc B

Pinot gris G

Pinot noir N

Riesling B

Selenor

Souvignier gris Rs

Syrah N - Shiraz

Vermentino B - Rolle

Voltis B

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona geografica è quella approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nelle sedute del comitato nazionale competente del 31 maggio 2001 e dell’8 giugno 2016. Alla data di approvazione da parte del comitato nazionale competente, il perimetro di questa zona comprende il territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2025. I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica possono essere consultati sul sito web dell’Institut national de l’origine et de la qualité.

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione, l’invecchiamento e il confezionamento dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni:

dipartimento Haut-Rhin: Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmannswiller, Hattstatt, Herrlisheim-près-Colmar, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg Vignoble, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Soultz-Haut-Rhin, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach;

dipartimento Bas-Rhin: Albé, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett (comune associato facente parte di Berstett), Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen-lès-Wissembourg, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim-Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller.

La vinificazione, l’elaborazione, l’invecchiamento e il confezionamento dei vini possono avere luogo anche nel territorio dei seguenti comuni:

dipartimento Haut-Rhin: Gundolsheim, Ostheim, Wolfgantzen;

dipartimento Bas-Rhin: Dachstein, Ernolsheim-Bruche, Fessenheim-le-Bas, Petersbach, Seebach, Sélestat, Strasbourg. Comuni parzialmente compresi: Wingersheim les Quatre Bans (solo per il territorio del comune delegato di Mittelhausen).

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

5.

Vino spumante di qualità

Sintesi del legame

Le condizioni climatiche della zona viticola sono caratterizzate dall’alternanza tra giornate calde e notti fresche durante l’intero periodo di maturazione dei grappoli che, associata alla notevole altezza del fogliame, garantisce una buona maturazione delle uve (zuccheri e acidità tartarica). L’altitudine media dei vigneti (da 200 m a 400 m), che corrisponde alla cintura termica ottimale, garantisce un equilibrio qualitativo dell’acidità naturale. Le scarse precipitazioni alla fine dell’estate e l’escursione termica tra il giorno e la notte durante la maturazione consentono di mantenere un ottimo stato di salute delle uve, essenziale per la qualità della pressatura e favorevole all’elaborazione di schiuma fine. Le vendemmie realizzate quando l’uva ha raggiunto un grado di maturazione ottimale assicurano un equilibrio eccellente tra acidità e dolcezza, necessario a garantire non solo la freschezza, ma anche una buona presa di spuma e un buon potenziale di invecchiamento. La varietà delle condizioni viticole, caratterizzate da dinamiche geopedologiche molto diverse, ha offerto ai produttori condizioni di espressione ottimali per ciascuna delle sei varietà che si sono imposte, privilegiando freschezza e acidità unite a note fruttate. Grazie all’esperienza acquisita con la vinificazione separata dei vitigni, i vinificatori gestiscono gli assemblaggi, la cui composizione è frutto di un know-how perfettamente gestito in base ai vitigni e all’annata per garantire una certa costanza all’equilibrio acido dei vini. La conservazione dell’integrità delle uve sin dalla raccolta e le norme di pressatura strettamente regolamentate dal disciplinare contribuiscono a garantire la limpidezza dei succhi, essenziale per la qualità della presa di spuma. L’invecchiamento dei vini su fecce, spesso per molto più di nove mesi, contribuisce alla complessità dei vini, sviluppandone gli aromi terziari. A partire dagli anni ’80, il «Crémant d’Alsace» è considerato un vino festivo dai consumatori alsaziani e il prodotto è servito in occasione di celebrazioni ufficiali. In costante aumento ogni anno, la sua produzione rappresenta il 25 % delle denominazioni di origine controllata prodotte in Alsazia. Il prestigioso concorso nazionale dei «Crémants» premia ogni anno in modo particolare la qualità dei vini a denominazione di origine controllata «Crémant d’Alsace». Nei concorsi degli «Effervescents du monde», il «Crémant d’Alsace» è regolarmente uno dei vini meglio classificati. La commercializzazione di vini al di fuori del territorio nazionale, inizialmente concentrata in Germania, si sta diversificando nei paesi dell’Europa settentrionale, raggiungendo il 20 %.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Il nome della denominazione di origine controllata è scritto sul tappo, sulla parte contenuta nel collo della bottiglia.

Titolo del requisito / della deroga

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

a) Tutte le operazioni di produzione, dalla raccolta delle uve alla sboccatura, hanno luogo nella zona geografica; b) il confezionamento dei vini viene effettuato nella zona geografica tenendo conto del processo di elaborazione mediante seconda fermentazione in bottiglia; c) l’imbottigliamento in bottiglie di vetro, nelle quali avviene la presa di spuma, viene effettuato a partire del 1o dicembre successivo alla raccolta; d) I vini sono commercializzati al consumatore dopo un periodo minimo di affinamento di 12 mesi dalla data di imbottigliamento.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-5738187d-eb02-46ff-97db-2454db638583