Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 24-08-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 24-08-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla de Sanlúcar / Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla.

(Comunicazione 24/08/2026, pubblicata in G.U.U.E. 24 agosto 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla de Sanlúcar / Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla»

Numero di riferimento UE: PDO-ES-A1482-AM06 — 27.5.2026

1.   Nome del prodotto

«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla de Sanlúcar / Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Spagna

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Alimentación. Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios.

6.   Qualifica come modifica ordinaria

L’autorità competente ritiene che tutti i cambiamenti apportati con la modifica del disciplinare della DOP «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla de Sanlúcar / Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla» costituiscano una modifica ordinaria dello stesso; infatti non può trattarsi di una modifica dell’Unione in quanto non corrisponde a nessuno dei casi contemplati all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche, ossia: non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica; non rischia di annullare il legame con la zona geografica; non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

MODIFICHE DEL TITOLO ALCOLOMETRICO EFFETTIVO

Descrizione

Il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini (categorie 1 e 3) è ridotto da 15 % vol a 14 % vol.

Tale riduzione è possibile, pur trattandosi di vini liquorosi, perché la DOP è inclusa nell’elenco di vini liquorosi a denominazione di origine protetta con titolo alcolometrico effettivo del vino invecchiato non inferiore a 14 % vol e inferiore a 15 % vol stabilito nell’allegato III, appendice 1, sezione C, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019. I prodotti che possono avvalersi dell’eccezione devono infatti essere specificati nel disciplinare.

La modifica interessa il punto B.2 del disciplinare e il punto 6 del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

MODIFICHE DELLA PRODUZIONE MASSIMA PER ETTARO

Descrizione

Attualmente, tutte le uve provenienti dai vigneti che superano i 14 285 kg/ettaro possono essere utilizzate nell’elaborazione dei vini protetti una volta trasformate in uno dei prodotti complementari descritti al punto C.4 del disciplinare. Con la presente modifica, il limite è ridotto a 12 570 kg/ettaro, ma entrerà in vigore a partire dalla campagna 2028/29. Fino ad allora, il limite in vigore è 14 285 kg/ettaro.

È inoltre conferita al Consejo Regulador la possibilità, a seconda delle circostanze, di autorizzare la riduzione del limite massimo della produzione di ciascuna campagna, con un limite massimo pari al 20 %. Tale autorizzazione deve essere concordata prima del 1o ottobre della campagna precedente.

La modifica interessa i punti E, H.2 e «Disposizioni aggiuntive/transitorie» del disciplinare e non interessa il documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

NUOVE UNITÀ GEOGRAFICHE PIÙ PICCOLE

Descrizione

È modificato l’allegato 2 «Elenco dei pagos della zona delimitata (unità geografiche più piccole)» del disciplinare, con l’aggiunta dei pagos seguenti: «Torre de Cera» a Jerez de la Frontera, «Encinilla-Grija» e «Loma de Vejines» nel comune di Lebrija.

La modifica interessa l’allegato 2 del disciplinare e non interessa il documento unico in quanto le informazioni sulle unità geografiche più piccole, data l’estensione, sono contemplate nel link che già figura nel documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla de Sanlúcar / Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla»

Numero di riferimento UE: PDO-ES-A1482-AM06 — 27.5.2026

1.   Nome

«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla de Sanlúcar / Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Spagna

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

3.

Vino liquoroso

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Limpido, con tonalità che vanno dal giallo paglierino all’ambrato.

Odore

Deve presentare almeno due degli odori specifici dell’invecchiamento biologico tra fiori bianchi, frutta secca o lievito (impasto di pane fresco). Può anche sprigionare note di legno pregiato, stagionato con vino.

Sapore

Secco, con una sensazione salina in bocca; può essere leggermente acido e amaro.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

14

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Tenore di zuccheri inferiore a 4 g/l espresso in glucosio e fruttosio.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vini liquorosi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Limpido, con tonalità che vanno dal giallo paglierino all’ambrato.

Odore

Deve presentare almeno due degli odori specifici dell’invecchiamento biologico tra fiori bianchi, frutta secca o lievito (impasto di pane fresco). Può anche sprigionare note di legno pregiato, stagionato con vino.

Sapore

Secco, con una sensazione salina in bocca; può essere leggermente acido e amaro.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

14

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Tenore di zuccheri inferiore a 4 g/l espresso in glucosio e fruttosio.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

La resa di estrazione massima per la produzione dei vini protetti è pari a 70 litri di vino per 100 chilogrammi di uva.

Le scorte totali di vini sottoposti a invecchiamento sono conservate in fusti di rovere con una capacità massima di 1 000 litri. Per poter essere venduti, i vini devono essere stati invecchiati mediamente per almeno due anni.

Durante il processo di produzione e invecchiamento i vini liquorosi possono essere fortificati in qualsiasi momento con alcole di origine vinica.

Possono inoltre essere acidificati con solfato di calcio, entro i limiti stabili dalla legislazione applicabile.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Tutti i vini

Resa massima

Resa massima

11 428

Unità di resa massima

kg di uva per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

PALOMINO

PALOMINO FINO — LISTÁN BLANCO

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona geografica delimitata è costituita dai terreni situati nei comuni di Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana de la Frontera, Lebrija e San José del Valle, nell’area delimitata a est dal meridiano di Greenwich 5° 49’ ovest e a nord dal parallelo 36° 58’ nord.

L’elenco delle unità geografiche più piccole della zona delimitata è incluso nell’allegato 2 del disciplinare e può essere consultato all’indirizzo: https://www.sherry.wine/es/vinos-de-jerez/pagos.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1.

Vino

Sintesi del legame

Sia i prodotti appartenenti alla categoria 1 «Vino» che quelli appartenenti alla categoria 3 «Vino liquoroso» hanno lo stesso legame con l’origine, perché la differenza tra di essi si riduce all’utilizzo o meno della pratica enologica tradizionale di fortificazione, che in alcuni vini protetti può essere sostituita da altre tecniche tradizionali come l’asoleo (esposizione al sole) al fine di ottenere i livelli di titolo alcolometrico richiesti per ciascun tipo di vino.

Le caratteristiche dei vini sono fortemente influenzate dai fattori naturali e umani della zona e sono comuni sia ai prodotti della categoria 1 che a quelli della categoria 3, in quanto entrambi condividono lo stesso legame con l’origine, con l’unica differenza dell’impiego o meno della pratica della fortificazione.

L’ambiente geografico ha un impatto diretto sul titolo alcolometrico e sull’acidità dei vini, che sono generalmente moderati, anche se ciò dipende dalle pratiche colturali specifiche applicate. In generale l’assenza quasi totale di precipitazioni durante la maggior parte del ciclo vegetativo della vite, la predominanza di venti secchi di levante e l’elevata capacità dei suoli albarizas di trattenere l’umidità fanno sì che, alla vendemmia, le uve siano sane e di alta qualità e raggiungano un ottimo grado di maturazione. I suoli calcarei, prevalenti nella regione, consentono la produzione di vini eleganti, sapidi, di buona corposità e moderata acidità e dotati di una buona capacità di evoluzione nel tempo e rendono possibile la produzione di vini generosi (generosos), a volte con alte potenzialità d’invecchiamento.

Anche l’uso di varietà autoctone tradizionali, perfettamente adattate al suolo e al clima della zona, contribuisce all’evoluzione di questi vini. Nei secoli i viticoltori hanno selezionato la varietà di vite più adatta sia alle condizioni pedoclimatiche che ai particolari processi di produzione e di invecchiamento cui è sottoposta: le varietà «Listán Blanco» (nota anche come «Palomino Fino») e «Palomino» conferiscono ai vini una marcata espressione del terroir e una grande capacità di invecchiamento.

L’invecchiamento biologico, che avviene sotto la fioretta, trae straordinario beneficio sia dal tradizionale sistema dinamico noto come criaderas y solera, sia dall’elevato tasso di umidità che, grazie alla struttura architettonica tradizionale delle cantine di Sanlúcar, è favorito dalle frequenti brezze notturne provenienti dall’Atlantico.

Categoria di prodotto vitivinicolo

3.

Vino liquoroso

Sintesi del legame

L’ambiente geografico ha un impatto diretto sul titolo alcolometrico e sull’acidità dei vini, che sono generalmente moderati, anche se ciò dipende dalle pratiche colturali specifiche applicate. In generale l’assenza quasi totale di precipitazioni durante la maggior parte del ciclo vegetativo della vite, la predominanza di venti secchi di levante e l’elevata capacità dei suoli albarizas di trattenere l’umidità fanno sì che, alla vendemmia, le uve siano sane e di alta qualità e raggiungano un ottimo grado di maturazione. I suoli calcarei, prevalenti nella regione, consentono la produzione di vini eleganti, sapidi, di buona corposità e moderata acidità e dotati di una buona capacità di evoluzione nel tempo e rendono possibile la produzione di vini generosi (generosos), a volte con alte potenzialità d’invecchiamento.

Anche l’uso di varietà autoctone tradizionali, perfettamente adattate al suolo e al clima della zona, contribuisce all’evoluzione di questi vini. Nei secoli i viticoltori hanno selezionato la varietà di vite più adatta sia alle condizioni pedoclimatiche che ai particolari processi di produzione e di invecchiamento cui è sottoposta: le varietà «Listán Blanco» (nota anche come «Palomino Fino») e «Palomino» conferiscono ai vini una marcata espressione del terroir e una grande capacità di invecchiamento.

L’invecchiamento biologico, che avviene sotto la fioretta, trae straordinario beneficio sia dal tradizionale sistema dinamico noto come criaderas y solera, sia dall’elevato tasso di umidità che, grazie alla struttura architettonica tradizionale delle cantine di Sanlúcar, è favorito dalle frequenti brezze notturne provenienti dall’Atlantico.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito o della deroga

CONFEZIONAMENTO NELLA ZONA D’ORIGINE

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito o deroga ulteriore

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito o della deroga

Per preservare le caratteristiche specifiche e la qualità dei vini ed evitare un eventuale deterioramento organolettico in conseguenza del trasporto verso altre zone, il confezionamento deve avvenire obbligatoriamente all’interno della zona di produzione delimitata.

Titolo del requisito o della deroga

ETICHETTATURA

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di requisito o deroga ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito o della deroga

Uno dei nomi seguenti deve figurare in etichetta, isolato e con caratteri e dimensioni che ne permettano una lettura chiara: «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», «Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda», «Manzanilla de Sanlúcar», «Manzanilla».

Sono definite le condizioni di uso delle menzioni facoltative «Manzanilla Pasada» e «Manzanilla Fina», e di altre relative a dolcezza, colore, invecchiamento, origine delle uve o metodo di elaborazione.

Il riferimento in etichetta alle unità geografiche più piccole (pagos) il cui nome è identico in due comuni deve essere accompagnato dal comune a cui appartiene l’unità geografica più piccola indicata.

È prevista l’unità geografica più grande seguente: «Andalucía».

Le bottiglie sono provviste di sigilli di garanzia rilasciati dal Consejo Regulador oppure di controetichette recanti un segno distintivo e un codice alfanumerico identificativo, conformemente alle norme stabilite dal Consejo Regulador.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://lajunta.es/6enkr