Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 07-08-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 07-08-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Landwein Main].

(Comunicazione 07/08/2026, pubblicata in G.U.U.E. 7 agosto 2026, n. C)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Landwein Main»

Numero di riferimento UE: PGI-DE-A1282-AM01 — 13.5.2026

1.   Nome del prodotto

«Landwein Main»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Germania

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (Ministero federale dell’Agricoltura, dell’alimentazione e dell’identità regionale)

Nome

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (agenzia federale per l’Agricoltura e l’alimentazione)

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità tedesche dichiarano che la domanda presentata è conforme alle prescrizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143. Le modifiche apportate al disciplinare sono ordinarie, secondo la definizione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica dell’IGP «Landwein Main» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell’Unione», in particolare:

a)

non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;

b)

non rischia di annullare il legame con la zona geografica;

c)

non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Le autorità tedesche ritengono pertanto che la domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e caratteristiche analitiche e/o organolettiche

Descrizione

Il requisito relativo al «tenore di anidride carbonica» è stato soppresso.

La modifica interessa l’articolo 3.1 del disciplinare.

Motivazione

È stato eliminato il riferimento alla normativa vigente relativo al tenore di anidride carbonica, in quanto il disciplinare di produzione si riferisce solo alla categoria vino (vino fermo) e il rilevamento di questo parametro comporterebbe un’inutile analisi supplementare.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e caratteristiche analitiche e/o organolettiche

Descrizione

L’indicazione della densità del mosto è stata soppressa.

La modifica interessa l’articolo 3.2 del disciplinare.

Motivazione

L’indicazione della densità del mosto è stata soppressa, in quanto obsoleta a seguito della modifica dell’Ordinanza sul vino (Weinverordnung).

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e caratteristiche analitiche e/o organolettiche

Descrizione

È stata fornita una descrizione organolettica dei diversi prodotti.

La modifica interessa il punto 3.3 del disciplinare e il punto 6 del documento unico.

Motivazione

Le descrizioni organolettiche sono state differenziate maggiormente per rispecchiare meglio i diversi prodotti. Si tratta di mettere in evidenza, da un lato, le caratteristiche organolettiche specifiche e, dall’altro, la grande complessità dei prodotti. A differenza della descrizione precedente, le caratteristiche specifiche si presentano ora più concrete e di più rapida comprensione.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Pratiche enologiche specifiche

Descrizione

Le osservazioni precedenti sono state soppresse, sostituendole con l’affermazione che non esistono pratiche enologiche specifiche o restrizioni pertinenti.

La modifica interessa il punto 6 del disciplinare e il punto 7.1 del documento unico.

Motivazione

Il riferimento al diritto vigente evita la riproduzione meramente dichiarativa della legislazione nel disciplinare.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Delimitazione della zona

Descrizione

Sono stati aggiunti le città e i comuni seguenti:

distretto governativo della Media Franconia, distretto rurale di Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: Neustadt an der Aisch;

distretto governativo della Bassa Franconia, distretto rurale di Bad Kissingen: Sulzthal;

distretto governativo della Bassa Franconia, distretto rurale di Miltenberg: Röllbach.

La modifica interessa il punto 4 del disciplinare e il punto 9 del documento unico.

Motivazione

Nei comuni da aggiungere è dimostrata la coltivazione attiva da molti anni di superfici vitate. Tali superfici sono state riconosciute conformemente alle disposizioni di «attitudine alla viticultura» vigenti fino al 31.12.2015. L’aggiunta di questi comuni è pertanto assolutamente necessaria.

La modifica interessa il punto 4 del disciplinare e il punto 9 del documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Delimitazione della zona

Descrizione

Occorre sopprimere il riferimento al fatto che i processi a valle e l’imbottigliamento del «Landwein Main» devono avvenire nella rispettiva zona vitivinicola, nel Land cui questa appartiene o in un Land limitrofo.

La modifica interessa il punto 4 del disciplinare e il punto 9 del documento unico.

Motivazione

Occorre sopprimere il requisito secondo cui i processi a valle e l’imbottigliamento del «Landwein Main» devono avvenire nella rispettiva zona vitivinicola, nel Land cui questa appartiene o in un Land limitrofo, in quanto ciò comporta la restrizione della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione europea.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Resa massima per ettaro

Descrizione

La resa massima per ettaro annua è stata aumentata da 90 hl/ha a 110 hl/ha.

La modifica interessa il punto 7 del disciplinare e il punto 7.2 del documento unico.

Motivazione

La resa massima per ettaro è stata adeguata per distinguere tra l’IGP «Landwein Main» e la DOP «Franken».

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Varietà di uve da vino

Descrizione

D’ora in poi le voci «Per i vini bianchi» e «Per i vini rossi e rosati» saranno sostituite rispettivamente da «Varietà a bacca bianca» e «Varietà a bacca rossa».

Alla voce «Varietà a bacca bianca», sono stati aggiunti i vitigni seguenti:

Adelfränkisch, Arinto, Blütenmuskateller, Bukettrebe, Bukettsilvaner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Calardis Musqué, Calardis Soleil, Chenin Blanc, Donauriesling, Donauveltliner, Felicia, Geisdutte, Gelber Orleans, Gf-GA 52-42, Goldmuskateller, Grünfränkisch, Grüner Veltliner, Hecker, Lämmerschwanz, Manzoni bianco, Muscaris, Riesel, Roter Müller Thurgau, Roter Riesling, Sauvignac, Sauvignon Gryn, Sauvitage, Sémillon, Soreli, Souvignier Gris, Verdejo blanco, Viognier, Vogelfränkisch, Voltis, Weißer Heunisch, Weißer Lagler, Weißer Räuschling.

Alla voce «Varietà di uve a bacca bianca» sono state eliminati i vitigni seguenti, in quanto è stato dimostrato che non sono coltivati:

Arnsburger, Ehrenbreitsteiner, Findling, Freisamer, Hölder, Juwel, Nobling, Orion, Regner, Reichensteiner, Saphira, Siegerrebe, Silcher, Sirius, Staufer.

Alla voce «Varietà a bacca rossa», sono stati aggiunti i vitigni seguenti:

Affenthaler, Blauer Gänsfüßer, Blauer Kölner, Blauer Muskateller, Cabernet Franc, Cabernet Jura, Cabertin, Calardis Royal, Carillon, Hartblau, Kleiner Fränkischer Burgunder, Laurot, Levitage, Malbec, Merlot Khorus, Mohrenkönigin, Nebbiolo, Pinot Nova, Pinotin, Rosenmuskateller, Sangiovese, Satin Noir, Süßschwarz, Syrah, VB Cal 1-22.

Alla voce «Varietà di uve a bacca rossa» sono state eliminati i vitigni seguenti, in quanto è stato dimostrato che non sono coltivati:

Accent, Allegro, Bolero, Cabernet Carbon, Hegel, Heroldrebe, Neronet, Piroso, Rotberger, Rubinet.

La modifica interessa il punto 8 del disciplinare e il punto 8 del documento unico.

Motivazione

D’ora in poi i vitigni saranno riportati alle voci «Varietà a bacca bianca» e «Varietà a bacca rossa» anziché alle voci «Per i vini bianchi» e «Per i vini rossi e rosati», in quanto con l’elenco delle varietà nel disciplinare si regolamenta la possibilità di coltivazione dei vitigni e non il prodotto finale.

Il precedente elenco dei vitigni era incompleto. È stato integrato con i vitigni precedentemente autorizzati per la coltivazione sperimentale. I vitigni menzionati per la prima volta sono coltivati e hanno già dato buoni risultati. I vini prodotti con tali varietà soddisfano i requisiti prescritti dal disciplinare.

Nella zona dell’IGP «Landwein Main» è presente una grande varietà di vitigni, che dovrebbe riflettersi nel disciplinare. L’attenzione è rivolta ai vitigni internazionali già diffusi per via della loro capacità di adattazione. L’attenzione è rivolta anche ai cosiddetti «vitigni resistenti alle malattie fungine» i quali, poiché necessitano di trattamenti notevolmente inferiori, contribuiscono a ridurre considerevolmente l’utilizzo di prodotti fitosanitari e a favorire la diffusione della viticoltura biologica.

Sono stati eliminati dal disciplinare i vitigni per i quali è stato dimostrato che non sono più coltivati.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell’Unione o nazionale / Condizioni applicabili di un’organizzazione responsabile della gestione di una DOP/IGP

Descrizione

Nel punto 5 del disciplinare si stabilisce che il requisito di apporre il termine «Landwein» in etichetta è soddisfatto dall’utilizzo del nome dell’IGP.

La modifica interessa l’articolo 5 del disciplinare.

Motivazione

Le norme modificate concernenti le menzioni tradizionali intendono chiarire le modalità di etichettatura dei vini dell’IGP «Landwein Main». Le modifiche si basano su un adeguamento necessario alla situazione giuridica attuale.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell’Unione o nazionale / Condizioni applicabili di un’organizzazione responsabile della gestione di una DOP/IGP

Descrizione

Si specifica che il termine «unfiltriert» deve apparire in etichetta quando non è stata effettuata la filtrazione. Possono essere presenti torbidità volute proprie dello stile del vino, che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Non sono ammesse torbidità prodotte artificialmente dall’aggiunta di agenti di fabbricazione o causate da difetti del vino. Il vino deve mostrare le caratteristiche di un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».

La modifica interessa il punto 10 del disciplinare e il punto 11 del documento unico.

Motivazione

Il punto 10.1 del disciplinare prevede che i vini siano etichettati come «unfiltriert» se non è stata effettuata la filtrazione. In questo modo si chiarisce al compratore il vino acquistato può presentare eventuali torbidità percettibili di origine naturale (per esempio dovute a lievito di fermentazione, fecce di mosto, precipitazioni di tannini e di cristalli). Non sono ammesse torbidità prodotte artificialmente dall’aggiunta di agenti di fabbricazione o causate da difetti del vino.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell’Unione o nazionale / Condizioni applicabili di un’organizzazione responsabile della gestione di una DOP/IGP

Descrizione

Al punto 10.2 del disciplinare si stabilisce che i prodotti recanti l’indicazione geografica protetta «Landwein Main», venduti con l’indicazione del vitigno, devono riportare in etichetta il nome per esteso. È possibile l’assemblaggio con uve provenienti da vitigni interspecifici. Il prodotto viene inoltre commercializzato senza indicazione del vitigno quando è prodotto esclusivamente con vitigni interspecifici.

La modifica interessa il punto 10.2 del disciplinare e il punto 11.2 del documento unico.

Motivazione

Con la nuova disposizione di cui al punto 10.2 del disciplinare si intende evidenziare l’elevato valore intrinseco dei prodotti della IGP «Landwein Main» al momento della commercializzazione. La commercializzazione senza l’indicazione del nome per esteso e con la sola indicazione dei codici dei vitigni interspecifici potrebbero generare confusione nei consumatori e nuocere all’obiettivo di elevare il profilo del prodotto. Per questo motivo con questa disposizione si è deciso di non indicare in etichetta i codici dei vitigni interspecifici.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell’Unione o nazionale / Condizioni applicabili di un’organizzazione responsabile della gestione di una DOP/IGP

Descrizione

Al punto 10.3 del disciplinare si stabilisce che la produzione dei vini «Landwein Main» può avvenire nella relativa zona vitivinicola o nei Länder limitrofi della Baviera, del Baden-Württemberg, dell’Assia, della Sassonia o della Turingia. I prodotti ottenuti al di fuori della zona mostrano le stesse caratteristiche di quelli ottenuti all’interno della zona.

La modifica interessa il punto 10.3 del disciplinare e il punto 11.3 del documento unico.

Motivazione

La disposizione di cui al punto 10.3 rispecchia la normativa nazionale in vigore e specifica i Länder in cui possono essere prodotti i prodotti IGP «Landwein Main».

In Germania la produzione al di fuori della zona nello Land o in un Land limitrofo è una pratica tradizionale consolidata da decenni, se non da secoli. La pratica si basa su una struttura di produzione delle aziende, che hanno organizzato il luogo di produzione sulla base delle competenze disponibili e dei canali di distribuzione. La pratica ha continuato a esistere anche dopo l’introduzione in Germania di un’organizzazione comune dei mercati per il vino.

Anche prima dell’introduzione nell’UE della «denominazione di origine protetta» e dell’«indicazione geografica protetta» per i prodotti vitivinicoli nel 2009, era giuridicamente possibile e prassi comune elaborare in Germania prodotti come il vino spumante o il mosto di uve parzialmente fermentato con l’indicazione «Landwein..» in un’unità amministrativa limitrofa (Land). Anche dopo la conversione per i vini della denominazione tradizionale «Landwein» in «indicazione geografica protetta», è necessario proseguire tale pratica.

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2019/33, la sezione 20 del ordinanza sul vino (Weinverordnung, WeinV) consente pertanto la produzione del «Landwein» (IGP) in Germania al di fuori della rispettiva zona di produzione.

Il rispetto di tali disposizioni e del disciplinare è sempre stato garantito da controlli uniformi da parte dello Stato presso i produttori. L’esperienza e i controlli ufficiali dimostrano che i «Landwein» prodotti al di fuori della zona delimitata hanno caratteristiche identiche ai «Landwein» prodotti nella zona. Inoltre la deroga alla produzione nella zona delimitata già in vigore per i vini fermi non ha sollevato obiezioni di rilievo.

È proprio l’elaborazione di prodotti che richiedono macchine e attrezzature specifici che avviene spesso in impianti specializzati. Un ampliamento della produzione al di fuori della zona mediante l’aggiunta di altre categorie di prodotti non è né previsto né atteso. Si vuole infatti solo tenere conto delle strutture di produzione sviluppate storicamente in tali zone.

In Germania non si rischia pertanto che l’elaborazione di prodotti a indicazione geografica tipica in una zona che si trova nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa annulli il legame con la zona geografica.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Autorità di controllo

Descrizione

Le autorità di controllo e i loro compiti sono stati rimossi dal disciplinare ed elencati in un documento separato.

La modifica interessa l’articolo 11 del disciplinare.

Motivi

Le informazioni sulle autorità di controllo non devono necessariamente figurare nel disciplinare, ma possono essere messe a disposizione in un documento separato. Ciò semplifica gli aggiornamenti successivi, in quanto le modifiche o le soppressioni effettuate nel documento separato non sono soggette alla procedura della modifica ordinaria.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Altro

Descrizione

Sono stati soppresse le parti che riproducevano norme generali in vigore e sono state sostituite dal riferimento al «diritto in vigore».

La modifica interessa il punto 3.1 del disciplinare e il punto 6 del documento unico.

Motivazione

Le parti che riproducevano norme generali in vigore sono state pertanto modificate e sono state sostituite dal solo riferimento alla «legge in vigore». Ciò è stato necessario per chiarire in quali punti il disciplinare si limita a riprodurre semplicemente la situazione giuridica.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Altro

Descrizione

La struttura del disciplinare è stata adattata al documento unico. La modifica interessa il disciplinare di produzione.

Motivazione

La struttura del disciplinare è stata adattata al documento unico al fine di garantire una maggiore chiarezza del disciplinare e la coerenza di forma e di contenuto tra i due documenti.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Altro

Descrizione

Sono state apportate alcune modifiche redazionali in linea con le prescrizioni dell’UE.

La modifica interessa il disciplinare e il documento unico.

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Altro

Descrizione

Il legame con la zona è stato chiarito in alcuni punti. Le modifiche sono considerate modifiche ordinarie, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, in quanto non invalidano il legame con la zona geografica.

La modifica interessa il punto 9 del disciplinare e il punto 10 del documento unico.

Motivazione

È stata chiarita la descrizione del legame con la zona geografica per adeguare il disciplinare alle condizioni effettive in loco. Per quanto riguarda le condizioni geografiche sono stati inseriti i fattori umani ed è stata quindi completata la descrizione. Si tratta di un’integrazione di carattere meramente redazionale che, di conseguenza, è considerata una modifica ordinaria.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Landwein Main»

Numero di riferimento UE: PGI-DE-A1282-AM01 — 13.5.2026

1.   Nome

«Landwein Main»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Germania

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vino, bianco

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Dal giallo verdolino pallido al giallo, fino all’arancio; se il contatto con le fecce è prolungato, sono possibili evidenti riflessi rossi; se non filtrato, possono comparire leggere torbidità volute proprie dello stile del vino che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Il vino è un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».

Odore

Delicatamente fruttato, ma anche speziato, erbaceo o persino floreale; anche aromi di vaniglia, tostato e frutta da guscio se invecchiato in legno; in caso di invecchiamento riduttivo, anche aromi di selce quali pietra focaia, fumo o pietra bagnata.

Sapore

Da speziato a fruttato, da secco a dolce.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 5,9 % vol.

Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vino, rosso

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Da rosso bordeaux a rosso porpora, talvolta mogano; se non filtrato, possono comparire leggere torbidità volute proprie dello stile del vino che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Il vino è un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».

Odore

Delicatamente fruttato, di frutti di bosco maturi; anche aromi di vaniglia e tostati se invecchiato in legno; in caso di invecchiamento riduttivo, anche aromi di selce quali pietra focaia, fumo o pietra bagnata.

Sapore

Delicatamente fruttato, con struttura vellutata, tannini discreti, piuttosto secco, ma può essere anche da abboccato a dolce.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 5,9 % vol.

Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Vino, rosato

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Da rosso chiaro a rosso pallido, da rosato a rosa; se non filtrato, possono comparire leggere torbidità volute proprie dello stile del vino che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Il vino è un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».

Odore

Vigorosamente fruttato; anche aromi di vaniglia o tostati se invecchiato in legno; in caso di invecchiamento riduttivo, anche aromi di selce quali pietra focaia, fumo o pietra bagnata.

Sapore

Fresco, da secco a dolce.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 5,9 % vol.

Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Blanc de noir

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

da giallo chiaro a giallo verdolino senza riflessi rossastri; se non filtrato, possono comparire leggere torbidità volute proprie dello stile del vino che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Il vino è un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».

Odore

Vigorosamente fruttato; anche aromi di vaniglia o tostati se invecchiato in legno; in caso di invecchiamento riduttivo, anche aromi di selce quali pietra focaia, fumo o pietra bagnata.

Sapore

Fresco, da secco a dolce.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 5,9 % vol.

Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Rotling

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Da rosso chiaro a rosso pallido, talvolta con riflessi bluastri; se non filtrato, possono comparire leggere torbidità volute proprie dello stile del vino che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Il vino è un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».

Odore

Vigorosamente fruttato; in caso di invecchiamento riduttivo, anche aromi di selce quali pietra focaia, fumo o pietra bagnata.

Sapore

Da secco a dolce, fresco, fruttato.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Unità di acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 5,9 % vol.

Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratiche di vinificazione

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Non pertinente.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipologia

Vino

Resa massima

Resa massima

110

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

Acolon

Adelfränkisch – Grüner Adelfränkisch, Grünedel, Verdet Blanc

Affenthaler – Blauer Affenthaler

Albalonga

Arinto – Arinto de Bucelas

Auxerrois – Auxerrois Blanc, Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Blauburger

Blauer Frühburgunder – Frühburgunder, Madeleine Noir, Pinot Madeleine, Pinot Noir Précoce

Blauer Gänsfüßer – Gänsfüßer

Blauer Kölner

Blauer Limberger – Blaufränkisch, Lemberger, Limberger

Blauer Muskateller – Muscat a petits grains noirs

Blauer Portugieser – Portugieser

Blauer Silvaner

Blauer Spätburgunder – Clevner, Pinot Noir, Pinot noir, Pinot Nero, Pinot nero, Samtrot, Spätburgunder

Blauer Trollinger – Trollinger, Vernatsch, Schiava Grossa

Blauer Zweigelt – Rotburger, Zweigelt, Zweigeltrebe

Blütenmuskateller

Bronner

Bukettrebe

Bukettsilvaner

Cabernet Blanc

Cabernet Carol

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calardis Blanc

Calardis Musqué

Calardis Royal

Calardis Soleil

Carillon

Chardonnay

Chenin Blanc

Dakapo

Deckrot

Domina

Donauriesling

Donauveltliner

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenfelser

Faberrebe – Faber

Felicia

Fontanara

Früher Roter Malvasier – Früher Malvasier, Malvasier, Malvoisie

Geisdutte

Gelber Muskateller – Moscato, Muscat, Muskat, Muscat blanc, Muscat Blanc, Muskateller

Gelber Orleans – Orleans

Gf-Ga 52-42

Goldmuskateller

Goldriesling

Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner – Veltliner

Grünfränkisch – Bormeo Verd

Hartblau

Hecker

Helfensteiner

Helios

Hibernal

Huxelrebe – Huxel

Johanniter

Kanzler

Kerner

Kernling

Kleiner Fränkischer Burgunder – Franc Pineau, Schwarzblauer Klevner

Laurot

Levitage

Lämmerschwanz

Malbec – Cot

Manzoni bianco

Mariensteiner

Merlot

Merlot Khorus

Merzling

Mohrenkönigin

Monarch

Morio Muskat – Morio-Muskat

Muscaris

Muskat Ottonel – Muskat-Ottonel

Muskat Trollinger – Muskat-Trollinger

Müller Thurgau – Rivaner, Müller-Thurgau

Müllerrebe – Pinot Meunier, Pinot meunier, Schwarzriesling

Nebbiolo – Prunent

Optima 113 – Optima

Ortega

Osteiner

Palas

Perle

Phoenix – Phönix

Pinot Nova – Pinot nova

Pinotin

Prinzipal

Prior

Regent

Riesel

Rieslaner

Rosenmuskateller

Roter Elbling – Elbling Rouge, Elbling rouge

Roter Gutedel – Chasselas Rouge, Chasselas rouge, Fendant Roux

Roter Muskateller

Roter Müller Thurgau – Roter Müller-Thurgau

Roter Riesling

Roter Traminer – Gewürztraminer, Traminer

Ruländer – Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pinot Grigio, Pinot grigio, Pinot Gris, Pinot gris

Sangiovese – Nerino

Satin Noir

Sauvignac

Sauvignon Blanc – Fumé Blanc, Muskat Silvaner

Sauvignon Gryn

Sauvitage

Scheurebe

Schönburger

Solaris

Soreli

Souvignier Gris

St. Laurent – Sankt Laurent, Saint Laurent

Syrah – Shiraz

Sémillon – Semillon blanc

Süßschwarz

Tauberschwarz

VB Cal 1-28

Verdejo blanco – Verdejo

Viognier – Viogne

Vogelfränkisch

Voltis

Weißer Burgunder – Pinot Bianco, Pinot bianco, Pinot Blanc, Pinot blanc, Weißburgunder

Weißer Elbling – Elbling, Kleinberger

Weißer Gutedel – Chasselas, Chasselas Blanc, Chasselas blanc, Fendant, Fendant Blanc, Gutedel

Weißer Heunisch – Heunisch

Weißer Lagler

Weißer Riesling – Klingelberger, Riesling, Rheinriesling, Riesling Renano, Riesling renano

Würzer

9.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’indicazione geografica protetta «Landwein Main» comprende tutte le superfici vitate delle città e dei comuni seguenti:

Abtswind, Adelshofen, Aidhausen, Albertshofen, Altertheim, Alzenau i. UFr., Arnstein, Aschaffenburg, Aub, Bad Windsheim, Bamberg, Bergrheinfeld, Bergtheim, Bieberehren, Buchbrunn, Bürgstadt, Castell, Dettelbach, Dietersheim, Dingolshausen, Donnersdorf, Dorfprozelten, Ebelsbach, Eibelstadt, Eichenbühl, Eisenheim, Elfershausen, Elsenfeld, Eltmann, Ergersheim, Erlabrunn, Erlenbach a. Main, Erlenbach b. Marktheidenfeld, Euerdorf, Eußenheim, Frankenwinheim, Frickenhausen a. Main, Fuchsstadt, Gädheim, Gemünden a. Main, Gerbrunn, Gerolzhofen, Gössenheim, Greußenheim, Großheubach, Großlangheim, Großostheim, Großwallstadt, Güntersleben, Hammelburg, Haßfurt, Hasloch, Himmelstadt, Höchberg, Holzkirchen, Hösbach, Iphofen, Ippesheim, Ipsheim, Karlstadt, Karsbach, Kemmern, Kitzingen, Kleinlangheim, Klingenberg a. Main, Knetzgau, Kolitzheim, Königsberg i. Bay., Kreuzwertheim, Leinach, Lülsfeld, Mainbernheim, Mainstockheim, Margetshöchheim, Markt Einersheim, Markt Erlbach, Markt Nordheim, Marktbreit, Marktheidenfeld, Marktsteft, Martinsheim, Michelau i. Steigerwald, Miltenberg, Mömlingen, Neubrunn, Neustadt a.d. Aisch, Nordheim a. Main, Oberhaid, Obernbreit, Oberschwarzach, Ochsenfurt, Prichsenstadt, Prosselsheim, Ramsthal, Randersacker, Remlingen, Retzstadt, Rimpar, Rödelsee, Röllbach, Rothenburg ob der Tauber, Röthlein, Rottendorf, Röttingen, Rüdenhausen, Sand a. Main, Schonungen, Schwanfeld, Schwarzach a. Main, Schweinfurt, Segnitz, Seinsheim, Sommerach, Sommerhausen, Sugenheim, Sulzfeld a. Main, Sulzheim, Sulzthal, Tauberrettersheim, Theilheim, Thüngen, Thüngersheim, Triefenstein, Uffenheim, Uettingen, Veitshöchheim, Viereth-Trunstadt, Volkach, Waigolshausen, Weigenheim, Weilbach, Werneck, Wiesenbronn, Wiesentheid, Willanzheim, Winterhausen, Wipfeld, Wonfurt, Zeil a. Main, Wörth a. Main, Würzburg, Zellingen.

10.   Legame con la zona geografica

Il legame causale con l’origine geografica si basa su

reputazione

una determinata qualità

altre caratteristiche

Categoria di prodotto vitivinicolo

1.

Vino

Sintesi del legame

La zona vitivinicola del «Landwein Main» è situata nella Baviera settentrionale ed è delimitata dalle catene montuose basse di Spessart, Odenwald, Rhön, Hassberge e Steigerwald. Il sistema idrografico del Meno drena l’intera zona ed è al tempo stesso un elemento importante della regione.

Ad eccezione del Vorspessart nella parte occidentale della regione, dove i suoli si sono formati dal materiale pre-esistente delle rocce di basamento (gneiss e mica), il paesaggio e il «Landwein Main» sono plasmati e caratterizzati dalle serie rocciose del Triassico (da 225 a 195 milioni di anni). Il caratteristico paesaggio stratificato è plasmato dalle rocce risalenti al Buntsandstein, al Muschelkalk e al Keuper, che si estendono da ovest a est, e dalle zone di erosione intermedie. Mentre le zone di erosione (le piane del Mainfranken) sono utilizzate prevalentemente a fini agricoli per via dei depositi di loess, i terreni del Buntsandstein, del Muschelkalk e del Keuper sono occupati dalla vite. Questa coesistenza spaziale di diverse rocce del Triassico è unica per la viticoltura. I suoli sabbiosi sono presenti anche nella valle del Meno grazie ai sedimenti fluviali.

Sulle scarpate fluviali della valle del Meno il corso tortuoso del fiume e dei suoi affluenti ha plasmato i pendii ripidi, oggi caratteristici della viticoltura e del suo paesaggio. Queste conformazioni hanno generalmente una forma concava orientata da sud a ovest e spesso sono interrotte dalle cosiddette «lame», canaloni che un tempo drenavano l’altopiano. Questo genera una piccola struttura composta da singole località vitivinicole a differente altezza con microclimi diversi. Nella zona dello Steigerwald, invece, gli strati argillosi di Keuper, anch’essi orientati da sud a ovest, modellano terrazze geologiche naturali adatte alla viticoltura.

La zona vitivinicola del «Landwein Mainz» è situata nella zona di transizione in cui il clima passa da suboceanico temperato a subcontinentale. Il clima diventa sempre più subcontinentale da ovest a est. Le caratteristiche distintive sono estati secche e calde. Con precipitazioni medie annue inferiori a 550 mm la zona vitivinicola del «Landwein Mainz» si trova nella regione più secca della Baviera. In inverno, invece, le correnti continentali orientali provocano un forte raffreddamento, con conseguenti gelate invernali e tardive. Il microclima di ogni singola località vitivinicola, dovuto alla pendenza, all’esposizione, all’umidità del suolo, al rischio di gelate e all’irraggiamento solare, ha quindi un’influenza considerevole sulla qualità del vino.

Nella zona di produzione la pendenza, l’esposizione, l’umidità del suolo e l’irraggiamento solare danno origine a microclimi che hanno un impatto considerevole sulla diversità e sull’unicità dei vini e giustificano l’ottima reputazione del «Landwein Main» tra la popolazione e gli ospiti.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Assenza di filtrazione

Quadro normativo

Regolamento di un’organizzazione di gestione delle DOP/IGP, ove previsto dagli Stati membri

Tipo di condizione ulteriore/deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione/della deroga

Se non è filtrato, il vino deve recare la dicitura «unfiltriert» in etichetta. Possono essere presenti torbidità volute proprie dello stile del vino, che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Non sono ammesse torbidità prodotte artificialmente dall’aggiunta di agenti di fabbricazione o causate da difetti del vino. Il vino deve mostrare le caratteristiche di un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».

Titolo del requisito / della deroga

Vitigni con codici identificativi della varietà

Quadro normativo

Regolamento di un’organizzazione di gestione delle DOP/IGP, ove previsto dagli Stati membri

Tipo di condizione ulteriore/deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione/della deroga

Per quanto concerne i prodotti dell’indicazione geografica protetta «Landwein Main» commercializzati con l’indicazione del nome delle varietà di uve, nell’etichettatura si possono utilizzare solo nomi per esteso. È possibile l’assemblaggio con uve provenienti da vitigni interspecifici.

Qualora un prodotto sia stato ottenuto solo da uve provenienti da detti vitigni, deve essere commercializzato senza l’indicazione della varietà.

Titolo del requisito / della deroga

Produzione

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore/deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione/della deroga

La produzione dei vini «Landwein Main» può avvenire nella relativa zona vitivinicola o nei Länder della Baviera, del Baden-Württemberg, dell’Assia, della Sassonia o della Turingia.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ernaehrung-Lebensmittel/EU-Qualitaetskennzeichen/Wein/Antraege/Landweingebiete/01_Produktspezifikationen_Landweine/Landwein_Main.pdf?__blob=publicationFile&v=3