Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Landwein Main].
(Comunicazione 07/08/2026, pubblicata in G.U.U.E. 7 agosto 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Landwein Main»
Numero di riferimento UE: PGI-DE-A1282-AM01 — 13.5.2026
1. Nome del prodotto
«Landwein Main»
2. Tipo di indicazione geografica
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☐ |
DOP |
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☑ |
IGP |
3. Settore
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☐ |
Prodotti agricoli |
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☑ |
Vini |
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☐ |
Bevande spiritose |
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Germania
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (Ministero federale dell’Agricoltura, dell’alimentazione e dell’identità regionale)
Nome
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (agenzia federale per l’Agricoltura e l’alimentazione)
6. Qualifica come modifica ordinaria
Le autorità tedesche dichiarano che la domanda presentata è conforme alle prescrizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143. Le modifiche apportate al disciplinare sono ordinarie, secondo la definizione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
La domanda di modifica dell’IGP «Landwein Main» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell’Unione», in particolare:
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a) |
non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica; |
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b) |
non rischia di annullare il legame con la zona geografica; |
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c) |
non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. |
Le autorità tedesche ritengono pertanto che la domanda si configuri come «modifica ordinaria».
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e caratteristiche analitiche e/o organolettiche
Descrizione
Il requisito relativo al «tenore di anidride carbonica» è stato soppresso.
La modifica interessa l’articolo 3.1 del disciplinare.
Motivazione
È stato eliminato il riferimento alla normativa vigente relativo al tenore di anidride carbonica, in quanto il disciplinare di produzione si riferisce solo alla categoria vino (vino fermo) e il rilevamento di questo parametro comporterebbe un’inutile analisi supplementare.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e caratteristiche analitiche e/o organolettiche
Descrizione
L’indicazione della densità del mosto è stata soppressa.
La modifica interessa l’articolo 3.2 del disciplinare.
Motivazione
L’indicazione della densità del mosto è stata soppressa, in quanto obsoleta a seguito della modifica dell’Ordinanza sul vino (Weinverordnung).
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e caratteristiche analitiche e/o organolettiche
Descrizione
È stata fornita una descrizione organolettica dei diversi prodotti.
La modifica interessa il punto 3.3 del disciplinare e il punto 6 del documento unico.
Motivazione
Le descrizioni organolettiche sono state differenziate maggiormente per rispecchiare meglio i diversi prodotti. Si tratta di mettere in evidenza, da un lato, le caratteristiche organolettiche specifiche e, dall’altro, la grande complessità dei prodotti. A differenza della descrizione precedente, le caratteristiche specifiche si presentano ora più concrete e di più rapida comprensione.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Pratiche enologiche specifiche
Descrizione
Le osservazioni precedenti sono state soppresse, sostituendole con l’affermazione che non esistono pratiche enologiche specifiche o restrizioni pertinenti.
La modifica interessa il punto 6 del disciplinare e il punto 7.1 del documento unico.
Motivazione
Il riferimento al diritto vigente evita la riproduzione meramente dichiarativa della legislazione nel disciplinare.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Delimitazione della zona
Descrizione
Sono stati aggiunti le città e i comuni seguenti:
distretto governativo della Media Franconia, distretto rurale di Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: Neustadt an der Aisch;
distretto governativo della Bassa Franconia, distretto rurale di Bad Kissingen: Sulzthal;
distretto governativo della Bassa Franconia, distretto rurale di Miltenberg: Röllbach.
La modifica interessa il punto 4 del disciplinare e il punto 9 del documento unico.
Motivazione
Nei comuni da aggiungere è dimostrata la coltivazione attiva da molti anni di superfici vitate. Tali superfici sono state riconosciute conformemente alle disposizioni di «attitudine alla viticultura» vigenti fino al 31.12.2015. L’aggiunta di questi comuni è pertanto assolutamente necessaria.
La modifica interessa il punto 4 del disciplinare e il punto 9 del documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Delimitazione della zona
Descrizione
Occorre sopprimere il riferimento al fatto che i processi a valle e l’imbottigliamento del «Landwein Main» devono avvenire nella rispettiva zona vitivinicola, nel Land cui questa appartiene o in un Land limitrofo.
La modifica interessa il punto 4 del disciplinare e il punto 9 del documento unico.
Motivazione
Occorre sopprimere il requisito secondo cui i processi a valle e l’imbottigliamento del «Landwein Main» devono avvenire nella rispettiva zona vitivinicola, nel Land cui questa appartiene o in un Land limitrofo, in quanto ciò comporta la restrizione della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione europea.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Resa massima per ettaro
Descrizione
La resa massima per ettaro annua è stata aumentata da 90 hl/ha a 110 hl/ha.
La modifica interessa il punto 7 del disciplinare e il punto 7.2 del documento unico.
Motivazione
La resa massima per ettaro è stata adeguata per distinguere tra l’IGP «Landwein Main» e la DOP «Franken».
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Varietà di uve da vino
Descrizione
D’ora in poi le voci «Per i vini bianchi» e «Per i vini rossi e rosati» saranno sostituite rispettivamente da «Varietà a bacca bianca» e «Varietà a bacca rossa».
Alla voce «Varietà a bacca bianca», sono stati aggiunti i vitigni seguenti:
Adelfränkisch, Arinto, Blütenmuskateller, Bukettrebe, Bukettsilvaner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Calardis Musqué, Calardis Soleil, Chenin Blanc, Donauriesling, Donauveltliner, Felicia, Geisdutte, Gelber Orleans, Gf-GA 52-42, Goldmuskateller, Grünfränkisch, Grüner Veltliner, Hecker, Lämmerschwanz, Manzoni bianco, Muscaris, Riesel, Roter Müller Thurgau, Roter Riesling, Sauvignac, Sauvignon Gryn, Sauvitage, Sémillon, Soreli, Souvignier Gris, Verdejo blanco, Viognier, Vogelfränkisch, Voltis, Weißer Heunisch, Weißer Lagler, Weißer Räuschling.
Alla voce «Varietà di uve a bacca bianca» sono state eliminati i vitigni seguenti, in quanto è stato dimostrato che non sono coltivati:
Arnsburger, Ehrenbreitsteiner, Findling, Freisamer, Hölder, Juwel, Nobling, Orion, Regner, Reichensteiner, Saphira, Siegerrebe, Silcher, Sirius, Staufer.
Alla voce «Varietà a bacca rossa», sono stati aggiunti i vitigni seguenti:
Affenthaler, Blauer Gänsfüßer, Blauer Kölner, Blauer Muskateller, Cabernet Franc, Cabernet Jura, Cabertin, Calardis Royal, Carillon, Hartblau, Kleiner Fränkischer Burgunder, Laurot, Levitage, Malbec, Merlot Khorus, Mohrenkönigin, Nebbiolo, Pinot Nova, Pinotin, Rosenmuskateller, Sangiovese, Satin Noir, Süßschwarz, Syrah, VB Cal 1-22.
Alla voce «Varietà di uve a bacca rossa» sono state eliminati i vitigni seguenti, in quanto è stato dimostrato che non sono coltivati:
Accent, Allegro, Bolero, Cabernet Carbon, Hegel, Heroldrebe, Neronet, Piroso, Rotberger, Rubinet.
La modifica interessa il punto 8 del disciplinare e il punto 8 del documento unico.
Motivazione
D’ora in poi i vitigni saranno riportati alle voci «Varietà a bacca bianca» e «Varietà a bacca rossa» anziché alle voci «Per i vini bianchi» e «Per i vini rossi e rosati», in quanto con l’elenco delle varietà nel disciplinare si regolamenta la possibilità di coltivazione dei vitigni e non il prodotto finale.
Il precedente elenco dei vitigni era incompleto. È stato integrato con i vitigni precedentemente autorizzati per la coltivazione sperimentale. I vitigni menzionati per la prima volta sono coltivati e hanno già dato buoni risultati. I vini prodotti con tali varietà soddisfano i requisiti prescritti dal disciplinare.
Nella zona dell’IGP «Landwein Main» è presente una grande varietà di vitigni, che dovrebbe riflettersi nel disciplinare. L’attenzione è rivolta ai vitigni internazionali già diffusi per via della loro capacità di adattazione. L’attenzione è rivolta anche ai cosiddetti «vitigni resistenti alle malattie fungine» i quali, poiché necessitano di trattamenti notevolmente inferiori, contribuiscono a ridurre considerevolmente l’utilizzo di prodotti fitosanitari e a favorire la diffusione della viticoltura biologica.
Sono stati eliminati dal disciplinare i vitigni per i quali è stato dimostrato che non sono più coltivati.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell’Unione o nazionale / Condizioni applicabili di un’organizzazione responsabile della gestione di una DOP/IGP
Descrizione
Nel punto 5 del disciplinare si stabilisce che il requisito di apporre il termine «Landwein» in etichetta è soddisfatto dall’utilizzo del nome dell’IGP.
La modifica interessa l’articolo 5 del disciplinare.
Motivazione
Le norme modificate concernenti le menzioni tradizionali intendono chiarire le modalità di etichettatura dei vini dell’IGP «Landwein Main». Le modifiche si basano su un adeguamento necessario alla situazione giuridica attuale.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell’Unione o nazionale / Condizioni applicabili di un’organizzazione responsabile della gestione di una DOP/IGP
Descrizione
Si specifica che il termine «unfiltriert» deve apparire in etichetta quando non è stata effettuata la filtrazione. Possono essere presenti torbidità volute proprie dello stile del vino, che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Non sono ammesse torbidità prodotte artificialmente dall’aggiunta di agenti di fabbricazione o causate da difetti del vino. Il vino deve mostrare le caratteristiche di un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».
La modifica interessa il punto 10 del disciplinare e il punto 11 del documento unico.
Motivazione
Il punto 10.1 del disciplinare prevede che i vini siano etichettati come «unfiltriert» se non è stata effettuata la filtrazione. In questo modo si chiarisce al compratore il vino acquistato può presentare eventuali torbidità percettibili di origine naturale (per esempio dovute a lievito di fermentazione, fecce di mosto, precipitazioni di tannini e di cristalli). Non sono ammesse torbidità prodotte artificialmente dall’aggiunta di agenti di fabbricazione o causate da difetti del vino.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell’Unione o nazionale / Condizioni applicabili di un’organizzazione responsabile della gestione di una DOP/IGP
Descrizione
Al punto 10.2 del disciplinare si stabilisce che i prodotti recanti l’indicazione geografica protetta «Landwein Main», venduti con l’indicazione del vitigno, devono riportare in etichetta il nome per esteso. È possibile l’assemblaggio con uve provenienti da vitigni interspecifici. Il prodotto viene inoltre commercializzato senza indicazione del vitigno quando è prodotto esclusivamente con vitigni interspecifici.
La modifica interessa il punto 10.2 del disciplinare e il punto 11.2 del documento unico.
Motivazione
Con la nuova disposizione di cui al punto 10.2 del disciplinare si intende evidenziare l’elevato valore intrinseco dei prodotti della IGP «Landwein Main» al momento della commercializzazione. La commercializzazione senza l’indicazione del nome per esteso e con la sola indicazione dei codici dei vitigni interspecifici potrebbero generare confusione nei consumatori e nuocere all’obiettivo di elevare il profilo del prodotto. Per questo motivo con questa disposizione si è deciso di non indicare in etichetta i codici dei vitigni interspecifici.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell’Unione o nazionale / Condizioni applicabili di un’organizzazione responsabile della gestione di una DOP/IGP
Descrizione
Al punto 10.3 del disciplinare si stabilisce che la produzione dei vini «Landwein Main» può avvenire nella relativa zona vitivinicola o nei Länder limitrofi della Baviera, del Baden-Württemberg, dell’Assia, della Sassonia o della Turingia. I prodotti ottenuti al di fuori della zona mostrano le stesse caratteristiche di quelli ottenuti all’interno della zona.
La modifica interessa il punto 10.3 del disciplinare e il punto 11.3 del documento unico.
Motivazione
La disposizione di cui al punto 10.3 rispecchia la normativa nazionale in vigore e specifica i Länder in cui possono essere prodotti i prodotti IGP «Landwein Main».
In Germania la produzione al di fuori della zona nello Land o in un Land limitrofo è una pratica tradizionale consolidata da decenni, se non da secoli. La pratica si basa su una struttura di produzione delle aziende, che hanno organizzato il luogo di produzione sulla base delle competenze disponibili e dei canali di distribuzione. La pratica ha continuato a esistere anche dopo l’introduzione in Germania di un’organizzazione comune dei mercati per il vino.
Anche prima dell’introduzione nell’UE della «denominazione di origine protetta» e dell’«indicazione geografica protetta» per i prodotti vitivinicoli nel 2009, era giuridicamente possibile e prassi comune elaborare in Germania prodotti come il vino spumante o il mosto di uve parzialmente fermentato con l’indicazione «Landwein..» in un’unità amministrativa limitrofa (Land). Anche dopo la conversione per i vini della denominazione tradizionale «Landwein» in «indicazione geografica protetta», è necessario proseguire tale pratica.
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2019/33, la sezione 20 del ordinanza sul vino (Weinverordnung, WeinV) consente pertanto la produzione del «Landwein» (IGP) in Germania al di fuori della rispettiva zona di produzione.
Il rispetto di tali disposizioni e del disciplinare è sempre stato garantito da controlli uniformi da parte dello Stato presso i produttori. L’esperienza e i controlli ufficiali dimostrano che i «Landwein» prodotti al di fuori della zona delimitata hanno caratteristiche identiche ai «Landwein» prodotti nella zona. Inoltre la deroga alla produzione nella zona delimitata già in vigore per i vini fermi non ha sollevato obiezioni di rilievo.
È proprio l’elaborazione di prodotti che richiedono macchine e attrezzature specifici che avviene spesso in impianti specializzati. Un ampliamento della produzione al di fuori della zona mediante l’aggiunta di altre categorie di prodotti non è né previsto né atteso. Si vuole infatti solo tenere conto delle strutture di produzione sviluppate storicamente in tali zone.
In Germania non si rischia pertanto che l’elaborazione di prodotti a indicazione geografica tipica in una zona che si trova nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa annulli il legame con la zona geografica.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Autorità di controllo
Descrizione
Le autorità di controllo e i loro compiti sono stati rimossi dal disciplinare ed elencati in un documento separato.
La modifica interessa l’articolo 11 del disciplinare.
Motivi
Le informazioni sulle autorità di controllo non devono necessariamente figurare nel disciplinare, ma possono essere messe a disposizione in un documento separato. Ciò semplifica gli aggiornamenti successivi, in quanto le modifiche o le soppressioni effettuate nel documento separato non sono soggette alla procedura della modifica ordinaria.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Altro
Descrizione
Sono stati soppresse le parti che riproducevano norme generali in vigore e sono state sostituite dal riferimento al «diritto in vigore».
La modifica interessa il punto 3.1 del disciplinare e il punto 6 del documento unico.
Motivazione
Le parti che riproducevano norme generali in vigore sono state pertanto modificate e sono state sostituite dal solo riferimento alla «legge in vigore». Ciò è stato necessario per chiarire in quali punti il disciplinare si limita a riprodurre semplicemente la situazione giuridica.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Altro
Descrizione
La struttura del disciplinare è stata adattata al documento unico. La modifica interessa il disciplinare di produzione.
Motivazione
La struttura del disciplinare è stata adattata al documento unico al fine di garantire una maggiore chiarezza del disciplinare e la coerenza di forma e di contenuto tra i due documenti.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Altro
Descrizione
Sono state apportate alcune modifiche redazionali in linea con le prescrizioni dell’UE.
La modifica interessa il disciplinare e il documento unico.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Altro
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Descrizione |
Il legame con la zona è stato chiarito in alcuni punti. Le modifiche sono considerate modifiche ordinarie, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/33, in quanto non invalidano il legame con la zona geografica.
La modifica interessa il punto 9 del disciplinare e il punto 10 del documento unico.
Motivazione
È stata chiarita la descrizione del legame con la zona geografica per adeguare il disciplinare alle condizioni effettive in loco. Per quanto riguarda le condizioni geografiche sono stati inseriti i fattori umani ed è stata quindi completata la descrizione. Si tratta di un’integrazione di carattere meramente redazionale che, di conseguenza, è considerata una modifica ordinaria.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
«Landwein Main»
Numero di riferimento UE: PGI-DE-A1282-AM01 — 13.5.2026
1. Nome
«Landwein Main»
2. Tipo di indicazione geografica
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☐ |
DOP |
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☑ |
IGP |
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Germania
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
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1. |
Vino |
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Vino, bianco
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Dal giallo verdolino pallido al giallo, fino all’arancio; se il contatto con le fecce è prolungato, sono possibili evidenti riflessi rossi; se non filtrato, possono comparire leggere torbidità volute proprie dello stile del vino che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Il vino è un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».
Odore
Delicatamente fruttato, ma anche speziato, erbaceo o persino floreale; anche aromi di vaniglia, tostato e frutta da guscio se invecchiato in legno; in caso di invecchiamento riduttivo, anche aromi di selce quali pietra focaia, fumo o pietra bagnata.
Sapore
Da speziato a fruttato, da secco a dolce.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
— |
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Acidità totale minima |
— |
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Unità di acidità totale minima |
— |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 5,9 % vol.
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☑ |
Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Vino, rosso
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Da rosso bordeaux a rosso porpora, talvolta mogano; se non filtrato, possono comparire leggere torbidità volute proprie dello stile del vino che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Il vino è un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».
Odore
Delicatamente fruttato, di frutti di bosco maturi; anche aromi di vaniglia e tostati se invecchiato in legno; in caso di invecchiamento riduttivo, anche aromi di selce quali pietra focaia, fumo o pietra bagnata.
Sapore
Delicatamente fruttato, con struttura vellutata, tannini discreti, piuttosto secco, ma può essere anche da abboccato a dolce.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
— |
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Acidità totale minima |
— |
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Unità di acidità totale minima |
— |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 5,9 % vol.
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☑ |
Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Vino, rosato
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Da rosso chiaro a rosso pallido, da rosato a rosa; se non filtrato, possono comparire leggere torbidità volute proprie dello stile del vino che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Il vino è un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».
Odore
Vigorosamente fruttato; anche aromi di vaniglia o tostati se invecchiato in legno; in caso di invecchiamento riduttivo, anche aromi di selce quali pietra focaia, fumo o pietra bagnata.
Sapore
Fresco, da secco a dolce.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
— |
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Acidità totale minima |
— |
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Unità di acidità totale minima |
— |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 5,9 % vol.
|
☑ |
Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Blanc de noir
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
da giallo chiaro a giallo verdolino senza riflessi rossastri; se non filtrato, possono comparire leggere torbidità volute proprie dello stile del vino che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Il vino è un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».
Odore
Vigorosamente fruttato; anche aromi di vaniglia o tostati se invecchiato in legno; in caso di invecchiamento riduttivo, anche aromi di selce quali pietra focaia, fumo o pietra bagnata.
Sapore
Fresco, da secco a dolce.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
— |
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Acidità totale minima |
— |
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Unità di acidità totale minima |
— |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 5,9 % vol.
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☑ |
Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Rotling
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Da rosso chiaro a rosso pallido, talvolta con riflessi bluastri; se non filtrato, possono comparire leggere torbidità volute proprie dello stile del vino che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Il vino è un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».
Odore
Vigorosamente fruttato; in caso di invecchiamento riduttivo, anche aromi di selce quali pietra focaia, fumo o pietra bagnata.
Sapore
Da secco a dolce, fresco, fruttato.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
— |
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Acidità totale minima |
— |
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Unità di acidità totale minima |
— |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 5,9 % vol.
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☑ |
Tutte le caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Pratiche di vinificazione
—
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
Non pertinente.
7.2. Rese massime
Tutti i vini/categoria/varietà/tipologia
Vino
Resa massima
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Resa massima |
110 |
|
Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
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— |
Acolon |
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— |
Adelfränkisch – Grüner Adelfränkisch, Grünedel, Verdet Blanc |
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— |
Affenthaler – Blauer Affenthaler |
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— |
Albalonga |
|
— |
Arinto – Arinto de Bucelas |
|
— |
Auxerrois – Auxerrois Blanc, Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois |
|
— |
Bacchus |
|
— |
Blauburger |
|
— |
Blauer Frühburgunder – Frühburgunder, Madeleine Noir, Pinot Madeleine, Pinot Noir Précoce |
|
— |
Blauer Gänsfüßer – Gänsfüßer |
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— |
Blauer Kölner |
|
— |
Blauer Limberger – Blaufränkisch, Lemberger, Limberger |
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— |
Blauer Muskateller – Muscat a petits grains noirs |
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— |
Blauer Portugieser – Portugieser |
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— |
Blauer Silvaner |
|
— |
Blauer Spätburgunder – Clevner, Pinot Noir, Pinot noir, Pinot Nero, Pinot nero, Samtrot, Spätburgunder |
|
— |
Blauer Trollinger – Trollinger, Vernatsch, Schiava Grossa |
|
— |
Blauer Zweigelt – Rotburger, Zweigelt, Zweigeltrebe |
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— |
Blütenmuskateller |
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— |
Bronner |
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— |
Bukettrebe |
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— |
Bukettsilvaner |
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— |
Cabernet Blanc |
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— |
Cabernet Carol |
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— |
Cabernet Cortis |
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— |
Cabernet Cubin |
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— |
Cabernet Dorio |
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— |
Cabernet Dorsa |
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— |
Cabernet Franc |
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— |
Cabernet Jura |
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— |
Cabernet Mitos |
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— |
Cabernet Sauvignon |
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— |
Cabertin |
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— |
Calardis Blanc |
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— |
Calardis Musqué |
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— |
Calardis Royal |
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— |
Calardis Soleil |
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— |
Carillon |
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— |
Chardonnay |
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— |
Chenin Blanc |
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— |
Dakapo |
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— |
Deckrot |
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— |
Domina |
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— |
Donauriesling |
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— |
Donauveltliner |
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— |
Dornfelder |
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— |
Dunkelfelder |
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— |
Ehrenfelser |
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— |
Faberrebe – Faber |
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— |
Felicia |
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Fontanara |
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Früher Roter Malvasier – Früher Malvasier, Malvasier, Malvoisie |
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Geisdutte |
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Gelber Muskateller – Moscato, Muscat, Muskat, Muscat blanc, Muscat Blanc, Muskateller |
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Gelber Orleans – Orleans |
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Gf-Ga 52-42 |
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Goldmuskateller |
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Goldriesling |
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Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner |
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Grüner Veltliner – Veltliner |
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Grünfränkisch – Bormeo Verd |
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Hartblau |
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Hecker |
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Helfensteiner |
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Helios |
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Hibernal |
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Huxelrebe – Huxel |
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Johanniter |
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Kanzler |
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Kerner |
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Kernling |
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Kleiner Fränkischer Burgunder – Franc Pineau, Schwarzblauer Klevner |
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Laurot |
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Levitage |
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Lämmerschwanz |
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Malbec – Cot |
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Manzoni bianco |
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Mariensteiner |
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Merlot |
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Merlot Khorus |
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Merzling |
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Mohrenkönigin |
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Monarch |
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Morio Muskat – Morio-Muskat |
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Muscaris |
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Muskat Ottonel – Muskat-Ottonel |
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Muskat Trollinger – Muskat-Trollinger |
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Müller Thurgau – Rivaner, Müller-Thurgau |
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Müllerrebe – Pinot Meunier, Pinot meunier, Schwarzriesling |
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Nebbiolo – Prunent |
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Optima 113 – Optima |
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Ortega |
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Osteiner |
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Palas |
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Perle |
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Phoenix – Phönix |
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Pinot Nova – Pinot nova |
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Pinotin |
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Prinzipal |
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Prior |
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Regent |
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Riesel |
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Rieslaner |
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Rosenmuskateller |
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Roter Elbling – Elbling Rouge, Elbling rouge |
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Roter Gutedel – Chasselas Rouge, Chasselas rouge, Fendant Roux |
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Roter Muskateller |
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Roter Müller Thurgau – Roter Müller-Thurgau |
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Roter Riesling |
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Roter Traminer – Gewürztraminer, Traminer |
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Ruländer – Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pinot Grigio, Pinot grigio, Pinot Gris, Pinot gris |
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Sangiovese – Nerino |
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Satin Noir |
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Sauvignac |
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Sauvignon Blanc – Fumé Blanc, Muskat Silvaner |
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Sauvignon Gryn |
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Sauvitage |
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Scheurebe |
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Schönburger |
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Solaris |
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Soreli |
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Souvignier Gris |
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St. Laurent – Sankt Laurent, Saint Laurent |
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Syrah – Shiraz |
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Sémillon – Semillon blanc |
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Süßschwarz |
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Tauberschwarz |
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VB Cal 1-28 |
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Verdejo blanco – Verdejo |
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Viognier – Viogne |
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Vogelfränkisch |
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Voltis |
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Weißer Burgunder – Pinot Bianco, Pinot bianco, Pinot Blanc, Pinot blanc, Weißburgunder |
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Weißer Elbling – Elbling, Kleinberger |
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Weißer Gutedel – Chasselas, Chasselas Blanc, Chasselas blanc, Fendant, Fendant Blanc, Gutedel |
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Weißer Heunisch – Heunisch |
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Weißer Lagler |
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Weißer Riesling – Klingelberger, Riesling, Rheinriesling, Riesling Renano, Riesling renano |
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Würzer |
9. Delimitazione concisa della zona geografica
L’indicazione geografica protetta «Landwein Main» comprende tutte le superfici vitate delle città e dei comuni seguenti:
Abtswind, Adelshofen, Aidhausen, Albertshofen, Altertheim, Alzenau i. UFr., Arnstein, Aschaffenburg, Aub, Bad Windsheim, Bamberg, Bergrheinfeld, Bergtheim, Bieberehren, Buchbrunn, Bürgstadt, Castell, Dettelbach, Dietersheim, Dingolshausen, Donnersdorf, Dorfprozelten, Ebelsbach, Eibelstadt, Eichenbühl, Eisenheim, Elfershausen, Elsenfeld, Eltmann, Ergersheim, Erlabrunn, Erlenbach a. Main, Erlenbach b. Marktheidenfeld, Euerdorf, Eußenheim, Frankenwinheim, Frickenhausen a. Main, Fuchsstadt, Gädheim, Gemünden a. Main, Gerbrunn, Gerolzhofen, Gössenheim, Greußenheim, Großheubach, Großlangheim, Großostheim, Großwallstadt, Güntersleben, Hammelburg, Haßfurt, Hasloch, Himmelstadt, Höchberg, Holzkirchen, Hösbach, Iphofen, Ippesheim, Ipsheim, Karlstadt, Karsbach, Kemmern, Kitzingen, Kleinlangheim, Klingenberg a. Main, Knetzgau, Kolitzheim, Königsberg i. Bay., Kreuzwertheim, Leinach, Lülsfeld, Mainbernheim, Mainstockheim, Margetshöchheim, Markt Einersheim, Markt Erlbach, Markt Nordheim, Marktbreit, Marktheidenfeld, Marktsteft, Martinsheim, Michelau i. Steigerwald, Miltenberg, Mömlingen, Neubrunn, Neustadt a.d. Aisch, Nordheim a. Main, Oberhaid, Obernbreit, Oberschwarzach, Ochsenfurt, Prichsenstadt, Prosselsheim, Ramsthal, Randersacker, Remlingen, Retzstadt, Rimpar, Rödelsee, Röllbach, Rothenburg ob der Tauber, Röthlein, Rottendorf, Röttingen, Rüdenhausen, Sand a. Main, Schonungen, Schwanfeld, Schwarzach a. Main, Schweinfurt, Segnitz, Seinsheim, Sommerach, Sommerhausen, Sugenheim, Sulzfeld a. Main, Sulzheim, Sulzthal, Tauberrettersheim, Theilheim, Thüngen, Thüngersheim, Triefenstein, Uffenheim, Uettingen, Veitshöchheim, Viereth-Trunstadt, Volkach, Waigolshausen, Weigenheim, Weilbach, Werneck, Wiesenbronn, Wiesentheid, Willanzheim, Winterhausen, Wipfeld, Wonfurt, Zeil a. Main, Wörth a. Main, Würzburg, Zellingen.
10. Legame con la zona geografica
Il legame causale con l’origine geografica si basa su
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☑ |
reputazione |
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☐ |
una determinata qualità |
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☐ |
altre caratteristiche |
Categoria di prodotto vitivinicolo
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1. |
Vino |
Sintesi del legame
La zona vitivinicola del «Landwein Main» è situata nella Baviera settentrionale ed è delimitata dalle catene montuose basse di Spessart, Odenwald, Rhön, Hassberge e Steigerwald. Il sistema idrografico del Meno drena l’intera zona ed è al tempo stesso un elemento importante della regione.
Ad eccezione del Vorspessart nella parte occidentale della regione, dove i suoli si sono formati dal materiale pre-esistente delle rocce di basamento (gneiss e mica), il paesaggio e il «Landwein Main» sono plasmati e caratterizzati dalle serie rocciose del Triassico (da 225 a 195 milioni di anni). Il caratteristico paesaggio stratificato è plasmato dalle rocce risalenti al Buntsandstein, al Muschelkalk e al Keuper, che si estendono da ovest a est, e dalle zone di erosione intermedie. Mentre le zone di erosione (le piane del Mainfranken) sono utilizzate prevalentemente a fini agricoli per via dei depositi di loess, i terreni del Buntsandstein, del Muschelkalk e del Keuper sono occupati dalla vite. Questa coesistenza spaziale di diverse rocce del Triassico è unica per la viticoltura. I suoli sabbiosi sono presenti anche nella valle del Meno grazie ai sedimenti fluviali.
Sulle scarpate fluviali della valle del Meno il corso tortuoso del fiume e dei suoi affluenti ha plasmato i pendii ripidi, oggi caratteristici della viticoltura e del suo paesaggio. Queste conformazioni hanno generalmente una forma concava orientata da sud a ovest e spesso sono interrotte dalle cosiddette «lame», canaloni che un tempo drenavano l’altopiano. Questo genera una piccola struttura composta da singole località vitivinicole a differente altezza con microclimi diversi. Nella zona dello Steigerwald, invece, gli strati argillosi di Keuper, anch’essi orientati da sud a ovest, modellano terrazze geologiche naturali adatte alla viticoltura.
La zona vitivinicola del «Landwein Mainz» è situata nella zona di transizione in cui il clima passa da suboceanico temperato a subcontinentale. Il clima diventa sempre più subcontinentale da ovest a est. Le caratteristiche distintive sono estati secche e calde. Con precipitazioni medie annue inferiori a 550 mm la zona vitivinicola del «Landwein Mainz» si trova nella regione più secca della Baviera. In inverno, invece, le correnti continentali orientali provocano un forte raffreddamento, con conseguenti gelate invernali e tardive. Il microclima di ogni singola località vitivinicola, dovuto alla pendenza, all’esposizione, all’umidità del suolo, al rischio di gelate e all’irraggiamento solare, ha quindi un’influenza considerevole sulla qualità del vino.
Nella zona di produzione la pendenza, l’esposizione, l’umidità del suolo e l’irraggiamento solare danno origine a microclimi che hanno un impatto considerevole sulla diversità e sull’unicità dei vini e giustificano l’ottima reputazione del «Landwein Main» tra la popolazione e gli ospiti.
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Assenza di filtrazione
Quadro normativo
Regolamento di un’organizzazione di gestione delle DOP/IGP, ove previsto dagli Stati membri
Tipo di condizione ulteriore/deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione/della deroga
Se non è filtrato, il vino deve recare la dicitura «unfiltriert» in etichetta. Possono essere presenti torbidità volute proprie dello stile del vino, che non devono tuttavia indicare una fermentazione in corso. Non sono ammesse torbidità prodotte artificialmente dall’aggiunta di agenti di fabbricazione o causate da difetti del vino. Il vino deve mostrare le caratteristiche di un vino fermo e non deve sviluppare bollicine o sovrapressioni che lo facciano rientrare nella categoria «vino frizzante».
Titolo del requisito / della deroga
Vitigni con codici identificativi della varietà
Quadro normativo
Regolamento di un’organizzazione di gestione delle DOP/IGP, ove previsto dagli Stati membri
Tipo di condizione ulteriore/deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione/della deroga
Per quanto concerne i prodotti dell’indicazione geografica protetta «Landwein Main» commercializzati con l’indicazione del nome delle varietà di uve, nell’etichettatura si possono utilizzare solo nomi per esteso. È possibile l’assemblaggio con uve provenienti da vitigni interspecifici.
Qualora un prodotto sia stato ottenuto solo da uve provenienti da detti vitigni, deve essere commercializzato senza l’indicazione della varietà.
Titolo del requisito / della deroga
Produzione
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore/deroga
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione/della deroga
La produzione dei vini «Landwein Main» può avvenire nella relativa zona vitivinicola o nei Länder della Baviera, del Baden-Württemberg, dell’Assia, della Sassonia o della Turingia.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ernaehrung-Lebensmittel/EU-Qualitaetskennzeichen/Wein/Antraege/Landweingebiete/01_Produktspezifikationen_Landweine/Landwein_Main.pdf?__blob=publicationFile&v=3