Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1906 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente.
(Regolamento (UE) 31/07/2026, n. 2026/1906, pubblicato in G.U.U.E. 3 agosto 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 92, lettera a), punti i) e v),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione stabilisce, tra l’altro, norme sulla comunicazione delle informazioni e norme generali sulle dichiarazioni di spesa per gli interventi e le misure relativi alle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
(2) Il regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato il regolamento (UE) 2021/2116, introducendo norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi per i pagamenti diretti in risposta all’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente. Le modifiche, che riguardano, in particolare, la tempistica di tali anticipi per l’anno di domanda 2026, prevedono la possibilità di versarli prima del 16 ottobre 2026. Per garantire che tali anticipi siano ancora rimborsati a titolo del bilancio dell’anno successivo, gli anticipi per i pagamenti diretti relativi all’anno di domanda 2026, che sono versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2026, dovrebbero essere considerati come effettuati nel mese di novembre 2026 e dichiarati dallo Stato membro nella dichiarazione relativa a tale mese, in modo che possano essere rimborsati dalla Commissione all’inizio dell’anno 2027.
(3) L’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce le norme relative alla forma, al contenuto e al termine per la comunicazione alla Commissione delle dichiarazioni di spesa per gli interventi e le misure nell’ambito del FEAGA. Il paragrafo 1, secondo comma, di tale articolo prevede che la comunicazione relativa alle spese effettuate tra il 1o e il 15 ottobre sia trasmessa dagli Stati membri entro il 25 ottobre. Il paragrafo 2, lettera a), punto i), di tale articolo stabilisce che la dichiarazione di spesa consiste, in particolare, in un rendiconto relativo alle spese effettuate nel corso del mese precedente. È opportuno prevedere una deroga alle disposizioni di cui sopra per consentire che gli anticipi versati prima del 16 ottobre 2026 possano essere comunicati e dichiarati unitamente alla dichiarazione relativa al mese di novembre a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
(4) L’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce le norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica per il FEAGA. A norma del paragrafo 1, primo comma, dello stesso articolo, le spese dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti effettivamente effettuati nel corso di tale mese. È necessaria una deroga a tale disposizione per consentire che gli anticipi per i pagamenti diretti versati prima del 16 ottobre 2026 si considerino effettuati nel mese di novembre 2026 a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
(6) Al fine di garantire la certezza del diritto e la chiarezza, allineando all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/1768.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è così modificato:
(1) all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, lettera a), punto i), per l’anno di domanda 2026 gli anticipi versati prima del 16 ottobre 2026 per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 si considerano versati nel mese di novembre e sono comunicati e dichiarati dagli Stati membri nella dichiarazione relativa a tale mese.»;
(2) all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per l’anno di domanda 2026 la spesa per gli anticipi versati dall’organismo pagatore prima del 16 ottobre 2026 per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013, ai fini della dichiarazione mensile si considerano versati nel mese di novembre.» .
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 luglio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN