Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto dirigenziale
Data provvedimento: 15-06-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 13-08-2026
Numero gazzetta: 187

Finanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, annualità 2026, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 4/2026).

(Decreto 15/06/2026, pubblicato in G.U. 13 agosto 2026, n. 187)


L'ISPETTORE GENERALE CAPO

per i rapporti finanziari con l'unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia ed ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

Vista la delibera CIPE del 4 agosto 2000, n. 89, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1308 del 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare l'art. 5, paragrafo 6, che introduce disposizioni transitorie per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli e i loro programmi operativi nella fase di transizione verso la riforma della PAC 2023-2027;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto l'art. 9 del suindicato regolamento (UE) 2021/2115, che prevede per gli Stati membri l'elaborazione degli interventi dei Piani strategici della PAC approvati dalla Commissione conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione;

Visto, altresì, l'art. 42, lettera a) del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 che definisce per il settore degli ortofrutticoli l'ambito di applicazione e le relative norme;

Visto l'art. 50 del predetto regolamento (UE) 2115/2021 che prevede, per gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli fissati dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC, l'attuazione attraverso programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali programmi hanno una durata minima di tre anni e massima di sette anni;

Visto, in particolare, l'art. 53 del predetto regolamento (UE) 2115/2021 che attribuisce agli Stati membri la possibilità di concedere alle organizzazioni di produttori operanti in regioni il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 per cento dei contributi finanziari di cui all'art. 51, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento;

Visto, altresì, il paragrafo 2, dell'art. 53 del regolamento (UE) 2115/2021 che riferendosi al livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro stabilisce che si considera notevolmente inferiore alla media dell'Unione quando il livello medio di organizzazione è stato per tre anni consecutivi, prima dell'attuazione del programma operativo, inferiore al 20 per cento;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonchè per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune (PAC) e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visti il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 in merito al sistema integrato di gestione e di controllo della PAC e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, che sempre in merito al regolamento (UE) 2021/2116, fornisce modalità di attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo nella PAC;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022, che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel quale sono contenuti al capitolo 5.2 gli interventi settoriali tra i quali l'intervento per il settore degli «ortofrutticoli»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 27 dicembre 2022, n. 55, concernente l'«Utilizzo del Fondo di rotazione per il cofinanziamento nazionale del piano strategico nazionale di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di alcune misure anticrisi»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 525633 del 27 settembre 2023, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)», come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 552025 del 18 ottobre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 532363 dell'8 ottobre 2025, che proroga i termini di presentazione delle domande di aiuto finanziario nazionale a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, nonchè modifica la scadenza dei programmi operativi precedentemente fissata al 31 dicembre 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 675721 del 15 dicembre 2025, recante modifica all'art. 20, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, n. 525633 del 27 settembre 2023, che, al fine di consentire alle regioni con un ridotto livello di aggregazione di attivare l'aiuto finanziario nazionale a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, proroga il suindicato termine del 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027;

Vista da ultimo la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 745 dell'11 febbraio 2026, che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR;

Vista la nota n. 0045598 del 30 gennaio 2026, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale PIUE V, ha notificato alla Commissione europea l'importo dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2026, pari a euro 2.654.196,21 da erogare alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli aventi diritto e operanti nelle regioni con basso livello di aggregazione, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

Vista la nota n. 0136591 del 20 marzo 2026, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha richiesto, per l'annualità 2026, lo stanziamento di euro 2.654.196,21 per l'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, aventi diritto a norma dell'art. 53 del citato regolamento (UE) 2021/2115, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987 e che il suddetto progetto è stato censito sul Sistema finanziario IGRUE con codice 2026ORTOFRUTTA;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 27 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza;


Decreta:

 

1. Il finanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 53 del citato regolamento (UE) 2021/2115, per l'annualità 2026, è pari a euro 2.654.196,21.

2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale PIUE V, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonchè verificano che i finanziamenti europei e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformità alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.

4. Il Ministero, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il predetto Ministero e l'AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale PIUE V, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali, e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 15 giugno 2026


L'Ispettore generale capo: Zambuto


Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 932