Regolamento recante modalità e criteri di assegnazione del premio al merito denominato «De agri cultura» di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 28 febbraio 2024, n. 24.
(D.P.C.M. 12/06/2026, n. 150, pubblicato in G.U. 11 agosto 2026, n. 185)
Il D.P.C.M. 12 giugno 2026, n. 150, in vigore dal 26 agosto 2026, è riportato per estratto nel testo vigente.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 28 febbraio 2024, n. 24, recante «Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura» e, in particolare, gli articoli 10 e 11;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 settembre 2025;
Adotta il
seguente regolamento:
Art. 1
Premio al merito denominato «De agri cultura»
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri di assegnazione del premio denominato «De agri cultura», di seguito «premio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 2024, n. 24.
2. Il premio è conferito annualmente in relazione a ciascuna delle seguenti categorie di merito:
a) innovazione tecnologica in agricoltura e uso di tecniche e di metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema;
b) qualità del bene, competenza e rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa.
3. Il premio è costituito da una somma in denaro, stanziata annualmente, da suddividere, in parti uguali, tra i vincitori individuati dalla Commissione di cui all'articolo 5, in relazione alle categorie di cui al comma 2.
Art. 2
Destinatari
1. Il premio di cui all'articolo 1 è assegnato ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 28 febbraio 2024, n. 24, sulla base di progetti avviati nel triennio antecedente all'anno cui si riferisce il premio, già realizzati o in fase di realizzazione, relativi a una delle categorie di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento e volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.
2. I progetti in fase di realizzazione, all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, devono risultare realizzati in misura non inferiore all'80 per cento e devono essere ultimati, a pena di esclusione o di revoca del premio ove conferito, entro il termine perentorio previsto nel bando.
Art. 3
Requisiti
1. I soggetti di cui all'articolo 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) esercitare l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile o essere imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
b) svolgere almeno una delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 febbraio 2024, n. 24;
c) essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese;
d) essere iscritti all'anagrafe unica delle aziende agricole;
e) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa.
Art. 4
Bando «De agri cultura» e presentazione delle istanze
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale predispone, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'annualità cui si riferisce il premio, un avviso pubblico, denominato «Bando De agri cultura», di seguito «bando», destinato ai soggetti di cui all'articolo 2, i quali, ai fini dell'ammissione al concorso, devono presentare apposita istanza, corredata del progetto di cui all'articolo 2 e della documentazione individuata nel bando stesso. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. L'istanza, da redigere secondo il modello allegato al bando, deve essere trasmessa unitamente al progetto e alla documentazione, a pena di esclusione, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel bando, entro il termine perentorio ivi previsto.
3. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il bando di cui al comma 1 riguarda gli anni 2024, 2025 e 2026.
Art. 5
Commissione per la valutazione delle istanze e dei progetti
1. Dopo la scadenza dei termini di presentazione delle istanze, fissata dal bando di cui all'articolo 4, con decreto del Segretario generale è nominata la Commissione per la valutazione delle stesse, di seguito «Commissione».
2. La Commissione è così composta:
a) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero un suo delegato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente;
b) un secondo rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. La Commissione esamina le istanze presentate dai soggetti di cui all'articolo 2 secondo l'ordine cronologico di arrivo e verifica la conformità della documentazione trasmessa alle disposizioni del presente regolamento e al bando.
4. La Commissione procede alla valutazione dei progetti presentati dai candidati risultati idonei a seguito delle verifiche di cui al comma 3.
5. La Commissione individua i vincitori delle due categorie del premio di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sulla base della valutazione dei progetti effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 6 e il presidente della Commissione ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale ai fini del conferimento del premio stesso.
6. La Commissione può riservarsi di non assegnare il premio qualora la qualità dei progetti presentati sia giudicata inadeguata rispetto alle finalità del premio stesso.
7. La Commissione si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Ai componenti della Commissione, nonchè ai componenti della segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 7, non è corrisposto alcun emolumento, gettone o indennità, comunque denominata.
Art. 6
Criteri per la valutazione dei progetti
1. Per il premio riguardante la categoria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), i criteri per la valutazione dei progetti sono i seguenti:
a) impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura che consentono la riduzione del consumo di acqua ai fini irrigui e il mantenimento degli equilibri idromorfologici;
b) riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti, fitosanitari e sostanze chimiche;
c) apporto migliorativo della pratica colturale all'ambiente, all'ecosistema e alla biodiversità;
d) utilizzo di tecniche di produzione che realizzino il migliore rapporto tra gli obiettivi e i costi di realizzazione.
2. Per il premio riguardante la categoria di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), i criteri per la valutazione dei progetti sono i seguenti:
a) produzione di prodotti biologici, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta;
b) produzione di prodotti ottenuti con metodi di lavorazione riconosciuti dal Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), nonchè prodotti del capitale territoriale che incrementino la biodiversità.
3. La Commissione valuta, in relazione ai progetti già realizzati, gli effetti prodotti dagli stessi e, per i progetti ancora in fase di realizzazione, la durata prevista di definizione, la possibilità concreta di realizzazione nei termini indicati e gli effetti che siano in grado di conseguire, fermo restando l'obbligo di presentazione, a pena di esclusione o di revoca del premio ove conferito, da parte dell'eventuale vincitore, secondo le modalità stabilite nel bando, di una relazione dettagliata sulla compiuta realizzazione del progetto da inviare all'indirizzo di posta elettronica indicato nel bando e nei termini ivi previsti.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Il premio è corrisposto a valere sulle disponibilità finanziarie del capitolo 180 - Somme destinate al finanziamento del premio al merito denominato «De agri cultura» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - centro di responsabilità 1 «Segretariato generale» - per l'anno finanziario 2024 e dei pertinenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 giugno 2026
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Mantovano
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2174