Regolamento delegato (UE) 2026/1160 della Commissione, del 28 maggio 2026 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pagamenti di anticipi per gli interventi nel settore vitivinicolo.
(Regolamento (UE) 28/05/2026, n. 2026/1160, pubblicato in G.U.U.E. 6 agosto 2026, n. L)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 44, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.
(2) Il settore vitivinicolo si trova attualmente ad affrontare una notevole volatilità del mercato in diversi Stati membri; i segmenti di mercato maggiormente colpiti sono i vini rossi e rosati. Tale situazione è stata riconosciuta nel compromesso politico raggiunto dalle tre istituzioni dell’Unione durante i negoziati legislativi sulla proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune norme di mercato e misure di sostegno settoriale nel settore dei prodotti vitivinicoli e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, e il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune norme in materia di etichettatura delle bevande spiritose. Al fine pertanto di migliorare l’efficacia dell’attuazione dei nuovi interventi settoriali inclusi in tale proposta e di agevolare l’attuazione degli interventi settoriali nel settore vitivinicolo nell’ambito dei piani strategici della PAC, l’articolo 15 bis del regolamento delegato (UE) 2022/127 dovrebbe essere modificato per aumentare dall’80 % al 90 % l’aliquota massima della spesa prevista per gli interventi di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115 che possono essere pagati in anticipo ai beneficiari. Detta modifica mira a migliorare il pagamento degli anticipi per gli interventi nel settore vitivinicolo e ad aumentare il ricorso a tali misure e interventi necessari, agevolandone il finanziamento da parte dei beneficiari.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127.
(4) Onde consentire agli Stati membri di applicare l’aliquota maggiorata relativa al pagamento degli anticipi per gli interventi da attuare prima del nuovo raccolto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/127
All’articolo 15 bis del regolamento delegato (UE) 2022/127, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pagamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera l’80 % del contributo finanziario dell’Unione ai costi stimati per gli interventi di cui agli articoli 47, 55, 61, 64 e 67 del regolamento (UE) 2021/2115.
Il pagamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera il 90 % del contributo finanziario dell’Unione ai costi stimati per gli interventi di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN